ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05194

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 400 del 26/03/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/07514
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/03/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/03/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05194
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la normativa concernente la disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti è contenuta nella legge 29 marzo 1985, n. 113, fatta salva all'articolo 1, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
   la direzione generale del lavoro, divisione IV, con parere prot. 13/III/0001968/MA001.A005 del 21 febbraio 2011, in risposta all'Agenzia del lavoro, ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, della provincia autonoma di Trento, sul caso di una richiesta di iscrizione all'albo professionale nazionale centralinisti non vedenti da parte di una signora non vedente residente in Veneto, ha precisato che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 113 del 1985 l'iscrizione all'albo professionale riguarda i privi della vista del territorio della regione o della provincia autonoma di residenza. In proposito, si legge nel citato parere che «l'articolo 6, comma 5, consente l'iscrizione negli elenchi unici del collocamento mirato, anche in Province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di competenza della D.R.L. o della D.P.L (Province Autonome) tenutarie dell'Albo»;
   permangono difficoltà per l'inserimento lavorativo dei centralinisti telefonici non vedenti, per il fatto che i servizi provinciali per l'impiego continuano a iscrivere indistintamente persone provenienti da tutta Italia, senza prevedere forme di maggior tutela per quelli residenti in regione che, in attesa dell'avviamento al lavoro, rischiano di vedersi superati nella graduatoria delle liste speciali da soggetti residenti fuori regione, già iscritti in altre province a cui viene permesso di recuperare anzianità di disoccupazione;
   in sede di avviamento al lavoro di un soggetto privo della vista, occorre necessariamente considerare diversi fattori ambientali, quali appunto la distanza della sede di lavoro dalla residenza del soggetto da avviare, messa in relazione alla autonoma capacità dell'interessato nel gestirsi da solo lontano dal nucleo familiare;
   numerosi sono, infatti, i rifiuti al lavoro da parte di soggetti privi della vista avviati in regioni distanti da quella di appartenenza, ovvero anche le richieste di trasferimento per ricongiungimento al nucleo familiare dopo la conclusione del periodo obbligatorio di permanenza in servizio (sorprende, in tale senso, l'avviamento al lavoro, poi rifiutato dall'interessato, di un centralinista telefonico privo della vista presso la capitaneria di porto di Ancona, sebbene l'interessato fosse residente a Palermo e risultasse regolarmente iscritto presso altri servizi per l'impiego della regione siciliana);
   la questione è stata sollevata più volte, ma invano, dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS, facendo richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di emanare direttive più stringenti ai servizi per l'impiego, perché rendano univoci su tutto il territorio nazionale i criteri di composizione della graduatoria provinciale dei centralinisti privi della vista nel senso di una regionalizzazione del sistema di avviamento al lavoro, secondo la ratio della legge n. 113 del 1985 e in linea con il citato parere ministeriale (prot. UICI n. 9011 del 6 luglio 2012 alla direzione generale del mercato del lavoro, n. 9770 del 18 luglio 2012 alla direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, n. 9538 del 16 luglio 2012 e n. 10030 del 23 luglio 2012 al Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 10291 del 25 luglio 2012 alla direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 3760 del 13 marzo 2014 e n. 5656 del 16 aprile 2014 alla direzione generale del mercato del lavoro);
   l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ha svolto una indagine conoscitiva, su base nazionale, sullo stato occupazionale dei centralisti telefonici privi della vista, per acquisire elementi utili a comprendere il fenomeno degli scavalcamenti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Sono stati coinvolti ufficialmente i centri provinciali per l'impiego di tutta Italia e la lettura dei dati rilevati ha confermato un quadro allarmante. Se, da un lato, ci sono responsabili provinciali per l'impiego che hanno limitato l'iscrizione in graduatoria ai soli centralinisti non vedenti inoccupati residenti in regione, con l'adozione in delibera del parere ministeriale prot. 13/III/0001968/MA001.A005 secondo un meccanismo che funge da calmiere agli spostamenti soprattutto delle regioni del sud a quelle del nord (tra i più virtuosi, va menzionato il Centro per l'impiego di Isernia – delibera del 9 aprile 2014), dall'altro molti ancora autorizzano con valutazioni che appaiono «generose» l'iscrizione di soggetti residenti interregionali ed extraregionali, avendo sull'argomento idee a giudizio dell'interrogante molto confuse (dallo stralcio della graduatoria dell'ufficio legge 68 del 1999 del centro per l'impiego di Pistoia, si rileva che all'albo degli abilitati alle funzioni di centralinisti telefonici sono iscritti n. 8 persone, di cui n. 5 residenti in provincia di Pistoia N. 1 in provincia di Trapani, n. 1 in provincia di Prato n. 1 in provincia di Benevento. Così come anche presso il centro per l'impiego di Livorno si segnala una situazione che all'interrogante appare anomala, con n. 12 soggetti privi di vista abilitati iscritti, di cui n. 2 residenti in provincia di Livorno precisamente alla 5a e 8a posizione, n. 1 in provincia di Caserta, n. 4 in provincia di Napoli, n. 2 in provincia di Cosenza, n. 1 in provincia di Ragusa, n. 1 in provincia di Benevento, n. 1 in provincia di Palermo);
   è confermata, confrontando i dati estratti delle varie graduatoria provinciali per l'impiego, la circostanza secondo la quale i centralinisti telefonici privi della vista siano iscritti contemporaneamente in più centri per l'impiego oltre alla provincia di residenza, ingolfando il carico di lavoro del personale amministrativo tenuto a verificare la contestuale iscrizione in più regioni e rendendo tutto il sistema del collocamento mirato poco incisivo nei confronti di chi è residente in loco ed attende da anni un'occupazione;
   la provincia di Terni ha risposto all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con lettera datata PEC 11 marzo 2014, chiarendo come la commissione provinciale tripartita, nella seduta del 28 gennaio 2014, abbia ritenuta non accoglibile, l'istanza dell'iscrizione all'albo professionale, «ciò anche in base agli approfondimenti effettuati da questo Ufficio in fase di istruttoria. È stato valutato che all'articolo 6, comma 7 della Legge 29 marzo 1985 n. 113, attribuisce, ai centralinisti telefonici non vedenti residenti nella Provincia ed ai non residenti che ne facciano richiesta il diritto paritario di essere inseriti nella graduatoria provinciale al fine dell'avviamento al lavoro;
   sul problema dell'iscrizione al collocamento obbligatorio di persone disabili provenienti da fuori regioni, a svantaggio dei residenti in regioni, è stata presentata, per conto dell'onorevole Nadia Masini, anche l'interrogazione permanente a risposta scritta 4-04304 nel corso dell'XI legislatura –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare opportune iniziative per ribadire con fermezza la validità del parere prot. 13/III/0001968/MA001.A005 emesso dalla direzione generale del mercato del lavoro, nel senso di circoscrivere la possibilità di iscrizione all'albo professionale di cui alla legge n. 113 del 1985, ai privi della vista del territorio della regione o della provincia autonoma di residenza. (5-05194)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05194

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di adottare una specifica circolare ministeriale che consenta l'iscrizione dei centralisti non vedenti esclusivamente negli elenchi del territorio della regione o della provincia autonoma di residenza.
  Ricordo che l'articolo della legge n. 113 del 1985, nel disciplinare le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici privi della vista disoccupati, prevede, al comma 7, che i centralinisti non vedenti iscritti nell'albo professionale nazionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato di province diverse da quella di residenza.
  Successivamente, con nota n. 1968 del 21 febbraio 2011, il Ministero che rappresento ha precisato che è consentita l'iscrizione negli elenchi unici del collocamento mirato di province diverse da quelle di residenza purché queste ultime rientrino nel territorio di competenza della Direzione regionale del lavoro o della Direzione provinciale del lavoro (Province Autonome) tenutaria dell'Albo.
  Da ultimo, faccio presente che, i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno adottato – poche ore fa – la circolare n. 13 del 9 aprile 2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche applicative della legge n. 113 del 1985, anche tenendo conto della nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121.
  Nello specifico tale circolare ribadisce che il privo della vista, iscritto all'Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione interregionale del lavoro o dalla Direzione territoriale del lavoro che detiene l'Albo professionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

associazione professionale

organizzazione della professione

ufficio del lavoro