ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 400 del 26/03/2015
Trasformazioni
Trasformato il 31/03/2015 in 4/08616
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 26/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 26/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/03/2015
Stato iter:
31/03/2015
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/03/2015

TRASFORMA IL 31/03/2015

TRASFORMATO IL 31/03/2015

CONCLUSO IL 31/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05185
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   ROSTELLATO, RIZZETTO, PRODANI, MUCCI, SEGONI, BALDASSARRE, BECHIS, ARTINI, TURCO e BARBANTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nella XVI legislatura è stata presentata dai deputati radicali, primo firmatario Maurizio Turco, l'interrogazione a risposta scritta 4-18712 — rimasta senza risposta – con la quale si chiedeva quali fossero le ragioni del ritardo con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto i verbali delle udienze preliminari al fine di costituirsi parte civile nel processo contro alcuni amministratori della raffineria Tamoil di Cremona, visto che durante l'udienza tenutasi il 19 novembre 2012 il giudice Guido Salvini aveva reso noto di aver ricevuto tale richiesta solo il 31 ottobre 2012 quando appena il 27 ottobre aveva ammesso gli imputati al rito abbreviato;
   in data 18 luglio 2014 è stata emessa una sentenza con la quale sono stati condannati i dirigenti della raffineria Tamoil di Cremona:
    GILBERTI ENRICO per il reato di cui agli articoli 81-434 del codice penale alla pena di anni sei di reclusione e per quello di cui all'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla pena di sei mesi di arresto e 9.000 euro di ammenda e BILLI GIULIANO GUERRINO per il reato di cui agli articoli 81-434 del codice penale alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce e l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e li dichiara altresì in stato di interdizione legale durante l'espiazione alla pena;
   ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno per il reato di cui all'articolo 449 del codice penale e alla pena di quattro mesi di arresto e di 6.000 euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinando tale beneficio alla prosecuzione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale;
   GILBERTI, BILLI, ABULAIHA e COLOMBO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili che saranno liquidati in separato giudizio civile assegnando alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva;
   al Comune di Cremona – che al pari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si è costituito parte civile – è stata riconosciuta una provvisionale di 1 milione di euro in ragione del fatto che il dottor Gino Ruggeri, segretario dell'associazione radicale Piero Welby di Cremona, iscritto nelle liste elettorali del comune di Cremona si è avvalso, in ragione del mancato intervento del comune, della facoltà di cui all'articolo 9 del Testo unico degli enti locali;
   nella sentenza si legge: «il comune di Cremona, rimasto estraneo al processo, affermi brevemente nella delibera in data 25 maggio 2012 che ha portato alla scelta di non costituirsi che dalla condotta della TAMOIL non sarebbero derivati al comune di Cremona danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale di esclusiva pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   «appare infine opportuno ricordare (...) che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonostante la natura dei reati contestati agli imputati, e pur ritualmente e più volte informato (ad esempio la comunicazione di questo ufficio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 maggio 2012, 9 luglio 2012 e 9 ottobre 2012 non seguite da alcun intervento), non ha presenziato alle udienze né si è costituito parte civile» –:
   visto che la prima comunicazione del Giudice per le indagini preliminari di Cremona è del 17 maggio 2012, a cui sono seguiti i solleciti del 9 luglio e 9 ottobre 2012, se risulti agli atti per quali motivi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia richiesto i verbali delle udienze preliminari al fine di costituirsi parte civile nel processo contro alcuni amministratori della raffineria Tamoil solo il 31 ottobre 2012, giusto 4 giorni dopo che il giudice aveva ammesso gli imputati al rito abbreviato;
   se risulti agli atti quando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ricevuto l'informazione inviata il 17 maggio dal tribunale di Cremona e quale procedura è stata seguita per questa e le successive informazioni del 9 luglio e del 9 ottobre per arrivare al 31 ottobre, data in cui il Ministero ha richiesto – in tempo non più utile – i verbali delle udienze preliminari al fine di costituirsi parte civile;
   se e quanto sia stato speso e/o sia previsto di spendere nella bonifica della raffineria Tamoil di Cremona. (5-05185)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

udienza giudiziaria

rifiuti

procedura penale