ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05138

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 399 del 25/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SANI LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 25/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 25/03/2015
Stato iter:
16/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/04/2015
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 16/04/2015
Resoconto SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/03/2015

DISCUSSIONE IL 16/04/2015

SVOLTO IL 16/04/2015

CONCLUSO IL 16/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05138
presentato da
SANI Luca
testo di
Mercoledì 25 marzo 2015, seduta n. 399

   SANI e DALLAI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9 della legge numero 106 del 2014, al fine di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra – ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione;
   nel dettaglio il credito di imposta è riconosciuto per gli impianti wi-fi; per i siti web ottimizzati per il sistema mobile; per i programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; per gli spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate; per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; per gli strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente;
   oltre agli esercizi ricettivi tradizionali sono diffusi uniformemente, nel nostro paese, gli agriturismi. Secondo gli ultimi dati Istat nel 2013 il numero delle aziende agrituristiche (aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo) è pari a 20.897,423 in più rispetto all'anno precedente (+2,1 per cento);
   l'agriturismo si conferma quindi una realtà ricettiva in sensibile aumento; si tratta di una attività tipicamente italiana, diversa dal turismo rurale, regolamentato negli altri Paesi europei. Lo stretto legame fra l'attività agrituristica e la gestione complessiva dell'azienda agricola qualifica il settore come una risorsa fondamentale della multifunzionalità aziendale e della realtà agricola nazionale. L'evoluzione degli agriturismi nel decennio 2003 – 2013 mette in luce la consistente crescita del comparto: le aziende agrituristiche aumentano del 60,5 per cento (da 13.019 a 20.897), quelle che offrono alloggio del 58,8 per cento (da 10.767 a 17.102) e gli «agriristori» del 69,8 per cento (da 6.193 a 10.514). Sempre fra il 2003 e 2013, sono in crescita anche i posti letto (+ 94.738);
   è inoltre universalmente riconosciuto come l'agriturismo abbia il merito di aver contribuito a promuovere l'attenzione sul settore agricolo e sul made in Italy rivitalizzando territori marginali e promuovendo produzioni di nicchia. Negli ultimi anni sono infatti notevolmente cresciute anche le aziende con degustazione e quelle con altre attività dirette a qualificare l'attività agrituristica rispetto al territorio in cui viene esercitata: 7.628 aziende svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione, mentre 10.184 aziende uniscono all'alloggio le altre attività agrituristiche (come ad esempio equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, fattorie didattiche, corsi di varia natura, attività sportive);
   l'attività agrituristica è disciplinata a livello nazionale dalla legge n. 96 del 2006, che ne definisce gli aspetti, le tipologie, e le finalità per la valorizzazione del patrimonio rurale e del territorio nazionale, demandando alle regioni e alle province autonome il compito di definire e caratterizzare l'attività agrituristica locale mediante l'emanazione di appositi provvedimenti legislativi;
   nonostante l'importanza del settore agrituristico per lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale di territori, soprattutto marginali, ed il contributo dell'intero comparto alla valorizzazione delle ricchezze storiche, paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche territoriali, le imprese agrituristiche sono escluse dai beneficiari di cui all'articolo 9 della legge n. 106 del 2014 –:
   se non ritenga necessario, al fine di sostenere la competitività dell'intero sistema del turismo nazionale, promuovere ogni iniziativa urgente utile al fine di ampliare la platea di beneficiari dell'articolo 9 della legge n. 106 del 2014 anche alle imprese agrituristiche, la cui attività è riconosciuta e disciplinata dalla legge n. 96 del 2006. (5-05138)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05138

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Sani chiede notizie in merito alla possibilità di estendere al settore agrituristico il beneficio fiscale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con legge n. 106 del 2014 cosiddetto Art Bonus.
  Come è noto, il decreto prevedeva, per la definizione delle tipologie di spese eleggibili e delle procedure per la loro ammissione al beneficio, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze. Decreto adottato il 12 febbraio scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 68 del 23 marzo scorso.
  Il provvedimento, all'articolo 2, rubricato «Soggetti beneficiari del credito di imposta», elenca, dettagliatamente, le tipologie di strutture che rispondono alla categoria di «esercizio ricettivo singolo» al quale, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 83 del 2014, è riconosciuto un credito di imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per alcune categorie di spese previste al secondo comma dello stesso articolo 9 e dettagliatamente elencate dall'onorevole interrogante.
  Ma lo stesso articolo 2 del decreto del 12 febbraio 2015, al comma 2, dispone che gli esercizi ricettivi descritti nel primo comma sono le attività descritte alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
  La divisione 55 dei Codici ATECO (rinvenibili nel sito www.codicateco.it) include la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e viaggiatori, specificando che alcune strutture forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una combinazione di alloggio, pasti e/o servizi accessori. E nella sub-categoria 55.20.5 sono ricompresi: «Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole».
  Ho inteso fare questa breve premessa per evidenziare che questo Ministero vede con favore lo sviluppo dell'agriturismo e l'argomento sarà oggetto di approfondimento su più tavoli anche al fine di verificare se le disposizioni in materia fiscale possano già essere applicate ad alcune tipologie di ospitalità presso aziende agricole, laddove l'oggetto dell'impresa, espresso dal codice attività (ATECO), sia ricompreso nella divisione 55.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

turismo rurale

azienda agricola

consulenza e perizia