ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 397 del 23/03/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08168
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 23/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05109
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Lunedì 23 marzo 2015, seduta n. 397

   CIPRINI e GALLINELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'assemblea legislativa dell'Umbria in data 4 aprile 2014 ha approvato la legge n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016» e la legge n. 6 recante norme del «Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016»;
   è noto che le regioni, secondo la normativa vigente, devono assicurare il pareggio di bilancio anche in coerenza con l'evoluzione della governance economica europea; lo Stato italiano, oltre ad aver ridisegnato la propria disciplina contabile ordinaria – attraverso la legge n. 196 del 2009 – ha provveduto con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ad introdurre nella Carta Costituzionale i principi del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito, cui è seguita la legge di attuazione n. 243 del 24 dicembre 2012;
   l'articolo 97 della Costituzione, pertanto, ha previsto che «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico» così estendendo tale obbligo anche alle regioni;
   infine, l'articolo 119, comma 6, della Costituzione ha stabilito che le regioni e gli altri enti territoriali «possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello stato sui prestiti dagli stessi contratti»;
   con l'esercizio finanziario 2014 anche la regione dell'Umbria è tenuta al rispetto delle regole che prevedono il «pareggio di bilancio», rispettando il divieto di ricorrere all'indebitamento stipulando mutui per far fronte ad eventuali disavanzo di gestione;
   tuttavia, la regione Umbria, all'articolo 2 della legge n. 4 del 2014 ha previsto che: «Per l'anno 2014 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fin all'importo di euro 296.673.622,38»; all'articolo 10, comma 1 e 3, della legge n. 6 del 2014 si è stabilito che: «1. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2013, n. 9 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), come modificati dall'articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale 13 del 2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 296.673.622,38 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2014 ed entro il limite di spesa di euro 9.619.000,00 per l'anno 2014 e di euro 20.528.000,00 per gli anni successivi» e che «3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge», la quale prevede la destinazione del suddetto mutuo di euro 296.673.622,38 al ripiano dei bilanci 2006-2007-2008-2009-2010-2011 a copertura di vari interventi e spese e di diverso importo a partire dall'anno 2006;
   dunque, con la suddetta disposizione (articolo 10 legge regionale n. 6 del 2014) verrebbe rinnovata l'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 296.673.622,38 «per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2013, n. 9»;
   l'articolo 119, comma 6, della Costituzione consente il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio;
   l'articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350 del 2003 – che costituiscono norme di principio di coordinamento della finanza pubblica a cui le regioni devono attenersi – stabilisce i limiti e le modalità entro i quali è possibile il ricorso all'indebitamento da parte dell'ente;
   invece, con la legge regionale n. 6 del 2014 la regione Umbria autorizza il nuovo ricorso al mercato finanziario per coprire la mancata stipulazione di mutui e prestiti autorizzati negli anni precedenti ma non stipulati entro il termine di esercizio con l'effetto di autorizzare la stipula di mutui autorizzati a suo tempo ma già scaduti;
   secondo gli interroganti la disposizione presenterebbe profili di contrasto con i principi sanciti dall'articolo 81 e 119 della Costituzione nonché dalle altre norma in materia legittimanti le condizioni per il ricorso all'indebitamento poiché le autorizzazioni date a suo tempo sono da ritenersi scadute e non prorogabili –:
   alla luce di quanto riportato in premessa, quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione alle leggi regionali sopra richiamate. (5-05109)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pareggio del bilancio

amministrazione regionale

esercizio finanziario