ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 397 del 23/03/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/05777
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05100
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Lunedì 23 marzo 2015, seduta n. 397

   CIPRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il signor Valerio Galmacci, nato a Perugia il 28 febbraio 1961, residente a Bettona (Perugia), è legale rappresentante dell'Associazione culturale Perugia Club Filosofi;
   a seguito di un accertamento della direzione provinciale del lavoro di Perugia n. 051002/043 del 21 febbraio 2005 che contestava al signor Galmacci di aver «provveduto ad affidare un incarico di collaborazione professionale occasionale di cameriera nonostante il rapporto di lavoro instaurato presenta caratteristiche di continuità e di subordinazione», l'INPS irrogava allo stesso due sanzioni, una per il recupero della tassa sulla salute ed una per l’«evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero», ai sensi dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 a cui seguivano le cartelle esattoriali n. 080 2006 0025563144000 dell'importo di euro 1.149,20 e n. 080 2005 01268030 62 000 dell'importo di euro 40.778,96 della ex Sorit (oggi Equitalia Centro spa), attualmente contenute nell'intimazione di pagamento n. 080 2013 9004627289000 e n. 080 2013 9004627188000 della Equitalia Centro spa per l'asserita mancata regolarizzazione del suddetto rapporto lavorativo in qualità di cameriera intercorso con la signora G. Z.;
   il signor Galmacci, dopo aver proposto ricorso avverso la cartella esattoriale n. 080 2005 01268030 62 che veniva respinto perché presentato oltre i termini previsti, chiedeva una rateizzazione del debito corrispondendo la somma di euro 15.998,39 a Equitalia;
   nel frattempo il signor Galmacci ha ricevuto ragione dal tribunale di Perugia, sezione lavoro, nella causa civile n. 297/2005, che con sentenza n. 327 del 2013 – definitiva il 6 novembre 2013 – ha escluso l'esistenza del rapporto di subordinazione tra la signora G. Z. e l'Associazione Culturale Club Filosofi e sulla cui presunta esistenza l'INPS e poi Equitalia hanno emesso le suddette cartelle di pagamento;
   in data 19 settembre 2013, a seguito di un colloquio con il dottor Antonio Crisanti della Equitalia Centro di Perugia, il Galmacci chiedeva la sospensione dei ruoli e in data 21 marzo 2014 chiedeva lo sgravio delle cartelle poiché emesse sulla base della presunta sussistenza di un rapporto di lavoro poi dichiarato dal tribunale inesistente;
   tuttavia la società Equitalia respingeva la richiesta poiché le cartelle «sono divenute definitive» e «la sentenza non fa stato tra le parti e non è opponibile a questo Istituto rimasto estraneo al giudizio»;
   ad oggi il signor Valerio Galmacci, nonostante il tribunale abbia riconosciuto la insussistenza del presunto rapporto di lavoro tra l'Associazione e la signora G. Z. sulla cui esistenza Equitalia fonda il suddetto credito, risulta debitore nei confronti di Equitalia della somma di euro 42.000,00 circa e reclama inutilmente la restituzione dei quasi 16.000,00 euro già versati;
   la vicenda ha avuto una forte eco sulla stampa locale: il signor Galmacci si trova a dover pagare notevoli somme di denaro per contributi INPS nonostante il giudice del tribunale abbia sentenziato la inesistenza di un rapporto di lavoro e vive la vicenda come «una spada di Damocle che non gli permette di fare progetti» (Corriere dell'Umbria del 3 giugno 2014);
   l'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 ha riconosciuto il potere-dovere degli uffici finanziari di porre in essere provvedimenti di annullamento di ufficio o di revoca, «anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati»;
   inoltre ai sensi del comma 1-bis del suddetto decreto-legge, «Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;
   infine, nel caso in cui il debitore abbia già provveduto al pagamento, è previsto il rimborso dell'indebito versamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
   pertanto, il contribuente che ritiene l'addebito infondato, può presentare le sue contestazioni all'ufficio titolare del credito. L'ufficio, se riscontra l'illegittimità o infondatezza dell'atto, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela ed effettuare lo sgravio, togliendo efficacia alla cartella;
   è evidente, a parere dell'interrogante, che le pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento Equitalia frutto delle sanzioni INPS siano oltre che ingiuste anche infondate poiché si fondano sulla presunta esistenza di un presunto rapporto di lavoro del quale il tribunale di Perugia ha accertato invece l'inesistenza;
   ad avviso dell'interrogante, un provvedimento di autotutela da parte dell'amministrazione competente ristabilirebbe anche un principio di equità e un leale rapporto di collaborazione tra contribuente e amministrazione –:
   se i Ministri, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della situazione esposta;
   se il Governo ritenga condivisibile e/o corretto l'operato dell'INPS e della società Equitalia di non procedere agli sgravi richiesti dal signor Valerio Galmacci e quali determinazioni intenda adottare al riguardo anche promuovendo l'annullamento in autotutela o la revoca delle cartelle emesse dall'INPS e/o dalla società Equitalia poiché adottate sulla base di fatti riconosciuti insussistenti o infondati per effetto della pronuncia dell'autorità giudiziaria;
   se il Governo non intenda assumere ulteriori iniziative, anche di tipo normativo, volte a prevedere il diritto agli sgravi in situazioni analoghe a quella esposta. (5-05100)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

evasione fiscale

procedura amministrativa