ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 396 del 20/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2015
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/03/2015
Stato iter:
04/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/06/2015
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2015

DISCUSSIONE IL 04/06/2015

SVOLTO IL 04/06/2015

CONCLUSO IL 04/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05095
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Venerdì 20 marzo 2015, seduta n. 396

   CRIPPA, VALLASCAS e FANTINATI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   tra gli altri, è compito del Gestore servizi energetici (GSE) effettuare controlli documentali e verifiche mediante sopralluogo sugli impianti in esercizio e in costruzione al fine di accertare la sussistenza o la permanenza dei requisiti previsti per le varie forme di incentivazione;
   in particolare, citando il rapporto sulle attività del Gestore servizi energetici 2013, parliamo di:
    1) verifiche sugli impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005, decreto ministeriale 6 febbraio 2006, decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e legge 129/2010, decreto ministeriale 6 agosto 2010, decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012;
    2) verifiche sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 1999, decreto ministeriale 24 ottobre 2005, decreto ministeriale 18 dicembre 2008 (IAFR) e del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (FER);
    3) verifiche sugli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (CHP + TLR) ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 e della «Procedura di Qualificazione GSE degli impianti alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento» approvata con decreto ministeriale del 21 dicembre 2007;
    4) verifiche sugli impianti eolici che hanno chiesto la remunerazione della mancata produzione (MPE) ai sensi della delibera dell'AEEGSI ARG/elt n. 05/10 e successive modificazioni e integrazioni;
    5) verifiche sugli impianti ai quali sono stati riconosciuti le garanzie d'origine GO e i certificati RECS e CO-FER ai sensi della direttiva 2009/28/CE, del decreto ministeriale 31 luglio 2009 e del decreto legislativo n. 28 del 2011;
    6) verifiche sugli impianti che operano in regime di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) che accedono al meccanismo dei certificati bianchi ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
    7) verifiche in avvalimento per conto dell'AEEGSI, a partire dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, sugli impianti che accedono ai benefìci previsti dal provvedimento CIP 6/92 e sugli impianti di cogenerazione (CHP), svolte ai sensi delle delibere AEEGSI GOP 42/09, 71/09, 43/10 e 509/2012/E/com;
   citando la relazione sulle attività GSE 2012, sono stati svolti 1.718 controlli per una potenza di 6475 MegaWatt;
   dei controlli sopracitati, si possono rilevare:
    1) 1.546 verifiche su fotovoltaico (582 eseguiti dal GSE per una potenza di 400 MegaWatt, 519 verifiche eseguite da terzi per una potenza di 21 MegaWatt e 445 verifiche eseguite dai gestori di rete per una potenza di 463 MegaWatt) per una potenza complessiva di 884 MegaWatt;
    2) 97 verifiche su impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) per una potenza complessiva di 2.216 MegaWatt;
    3) 10 verifiche su impianti dotati di certificazione Renewable Energy Certificate System (RECS) per una potenza complessiva di 401 MegaWatt;
    4) 12 verifiche sulla mancata produzione eolica (MPE) per una potenza complessiva di 287 MegaWatt;
    5) 16 sugli impianti provvisti della qualifica ICO-FER per una potenza complessiva di 863 MegaWatt;
    6) 2 verifiche sugli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (CHP + TLR) per una potenza complessiva di 31 MegaWatt;
    7) 35 verifiche sugli impianti a regime CIP6/92 + CHP per una potenza complessiva di 1.793 MegaWatt;
    8) escludendo gli impianti fotovoltaici, circa il 26 per cento delle verifiche effettuate nel 2012 ha avuto esito negativo;
   nel caso degli impianti fotovoltaici i controlli GSE con esito negativo sono risultati circa il 34 per cento;
   per esito negativo si intende la non sussistenza o la non permanenza dei requisiti previsti per le varie forme di incentivazione;
   prendendo invece in considerazione la relazione attività GSE 2013, sono stati svolti 2.654 controlli per una potenza di 3.761 MegaWatt;
   dalla relazione si può leggere come «Per tale attività [le verifiche], effettuata su tutto il territorio nazionale, il GSE si è avvalso anche di soggetti terzi, professionisti esterni e società specializzate (ad oggi la società ICIM spa, aggiudicatrice di una gara ad evidenza pubblica), al fine di incrementare significativamente il numero di verifiche»;
   dei controlli sopracitati, si possono rilevare:
    1) 2.508 verifiche su fotovoltaico (231 eseguiti dal GSE per una potenza di 248 MegaWatt, 2.269 verifiche eseguite da ICIMS spa per una potenza di 150 MegaWatt e 8 verifiche eseguite dai gestori di rete per una potenza di 4 MegaWatt) per una potenza complessiva di 402 MegaWatt;
    2) 86 verifiche su IAFR per una potenza complessiva di 629 MegaWatt;
    3) 1 verifica su un impianto RECS per una potenza complessiva inferiore ad 1 MegaWatt;
    4) 3 verifiche su MPE per una potenza complessiva di 88 MegaWatt;
    5) 9 sugli impianti provvisti della qualifica lCO-FER per una potenza complessiva di 66 MegaWatt;
    6) 2 verifiche sugli impianti CHP + TLR per una potenza complessiva di 399 MegaWatt;
    7) 27 verifiche sugli impianti a CIP6/92 + CHP per una potenza complessiva di 2.149 MegaWatt;
    8) 18 verifiche sugli impianti di Cogenerazione ad alto Rendimento (CAR) per una potenza complessiva di 27 MegaWatt;
   in riferimento agli impianti IAFR – MPE – ICO-FER – RECS oggetto di controllo nell'anno 2013, circa il 32 per cento dei procedimenti di verifica conclusi al 31 dicembre 2013, ha avuto esito negativo;
   quanto invece agli impianti fotovoltaici, sul totale dei procedimenti di verifica conclusi nello stesso periodo, la percentuale degli esiti negativi è stata pari al 5 per cento;
   citando la sempre la Relazione attività GSE 2013, si può leggere che «L'esito negativo delle attività di verifica ha comportato in alcuni casi la decadenza dal diritto agli incentivi e in altri il recupero parziale o totale degli incentivi già erogati. Nei casi più gravi il GSE ha applicato le sanzioni previste dagli articoli 23 e 43 del decreto legislativo 28/2011» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati sopracitati;
   come giudichi la forte diminuzione di esiti negativi riscontrati per il solo fotovoltaico tra il 2012 e il 2013;
   se vi siano stati controlli puntuali ed efficienti sull'operato di ICIM spa per l'anno 2013 e delle società che hanno provveduto alle verifiche da parte di terzi per l'anno 2012 e, nel caso, con quali modalità si siano svolti tali controlli;
   se non ritenga opportuno fornire fondi sufficienti al GSE in modo che l'ente citato possa provvedere ad effettuare le verifiche oggetto dell'interrogazione in autonomia anziché affidarsi ad una spa terza tramite gara ad evidenza pubblica;
   quali provvedimenti siano stati messi in atto come sanzione agli impianti le cui verifiche sono riscontrate negative;
   a quanto ammontino le sanzioni pecuniarie ad essi comminate e a chi sono state versate;
   vista la carenza di informazioni circa il destino degli impianti da cui le verifiche hanno fatto emergere un esito negativo, quali siano i dati con specificazione di tipologia di impianto e potenza erogata aggiornati circa il numero degli impianti a cui è stata comminata la decadenza dal diritto di incentivazione e quello degli impianti da cui si è provveduto al parziale o totale recupero degli incentivi già erogati;
   quali azioni intenda mettere in campo il Ministro interrogato al fine di aumentare e velocizzare i controlli dato che le verifiche sopracitate hanno di fatto portato al riscontro di irregolarità che potrebbero portare anche a ripercussioni di carattere economico sugli incentivi erogati. (5-05095)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05095

  L'attività di controllo svolta dal GSE, anche rafforzata da precisi indirizzi di azione promossi e sostenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha assunto negli anni crescente importanza in relazione alla rilevanza degli incentivi erogati (solo per la parte di rinnovabili elettriche, si parla di 6,7 miliardi/anno per il fotovoltaico e quasi 5,8 miliardi/anno per le altre fonti).
  La rilevanza delle attività di verifica è stata confermata con l'emanazione del Decreto 31 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM Controlli), che ha introdotto una disciplina organica dei controlli per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il DM Controlli dispone, infatti, le modalità di programmazione delle attività di controllo, le modalità operative di effettuazione di controlli con sopralluogo, le attività di supporto in capo ai Gestori di rete, individuando le violazioni rilevanti che comportano la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate e l'eventuale segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per i seguiti sanzionatori di competenza della stessa (alla quale unicamente spetta l'adozione di provvedimenti sanzionatori in senso proprio).
  Il DM controlli prevede, inoltre, che il GSE comunichi semestralmente al Ministero dello sviluppo economico, la programmazione e gli esiti dell'attività. Tale previsione crea i presupposti per un continuo flusso di informazioni e consente al MiSE anche di esercitare il previsto potere di vigilanza sul GSE (l'ultimo report inviato è del 23 marzo 2015) .
  Pertanto, circa il primo dei quesiti posti risulta evidente che i dati citati nell'atto di cui si discute, sono noti al Ministero dello sviluppo economico.
   Quanto alla diminuzione degli esiti negativi nel settore fotovoltaico nell'anno 2013 rispetto al 2012 si osserva che, nel corso dell'anno 2011, l'Italia è stato il primo Paese al mondo in termini di potenza fotovoltaica installata.
  In tale contesto, il GSE nel corso dell'attività di verifica mediante sopralluogo presso 1.941 impianti, di potenza complessiva pari a 976 MW, ha rilevato un significativo numero di irregolarità di vario genere e, conseguentemente, ha adottato provvedimenti di diniego delle tariffe incentivanti o di riconoscimento delle stesse in misura inferiore, nonché provvedimenti di inibizione all'accesso agli incentivi per dieci anni nei casi di dichiarazioni false e mendaci.
  Tali procedimenti di verifica, avviati nel 2011, sono stati poi conclusi nel 2012. E proprio così trova spiegazione l'alta percentuale (34 per cento) di esiti negativi registrata in tale anno.
  Nel 2013 l'attività di verifica del GSE ha riguardato, invece, un consistente numero di impianti anche di piccola taglia, presso i quali è stato riscontrato un minor numero di irregolarità, pari al 5 per cento.
  Si può quindi ritenere che questo scarto così significativo risieda anche in una differenza strutturale del campione osservato, circostanza che porta anche a rendere difficilmente comparabili i due dati, dal momento che si riferiscono a segmenti di impianti e di mercato molto differenti.
  In merito alla segnalata necessità di compiere controlli puntuali ed efficienti sull'operato di ICIM S.p.A., è opportuno chiarire che detta Società, oltre a essere risultata aggiudicataria della gara per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti fotovoltaici bandita dal GSE, opera nel campo della certificazione ed ispezione e vanta la certificazione rilasciata all'uopo da ACCREDIA.
  Tale certificazione garantisce che le attività di ispezione e certificazione svolte dai soggetti accreditati rispondano ai più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili. Il GSE, inoltre, procede a un sistematico controllo sulla congruità delle verifiche svolte in outsourcing da ICIM S.p.A., attraverso l'esame di tutta la documentazione di verifica, e redige una nota riassuntiva dell'operato del personale esterno impegnato nei controlli, segnalando le non conformità eventualmente rilevate e adottando, nei casi più gravi, i dovuti provvedimenti disciplinari.
   Per quanto concerne i casi di avvalimento esterno, va rilevato che anche in queste ipotesi la responsabilità del procedimento amministrativo relativo all'attività di verifica resta comunque in capo al GSE, che valuta puntualmente le risultanze derivanti da tutte le attività di controllo nell'ambito delle Commissioni di Verifica. Oltre a questo, il GSE affianca periodicamente il personale ICIM S.p.A. nell'effettuazione delle verifiche, come detto, controllando sistematicamente le attività svolte dal citato soggetto esterno.
  La necessità di un supporto esterno, seppur limitato, è ascrivibile all'assenza di articolazioni territoriali nella struttura del GSE, con la conseguente difficoltà/diseconomicità di svolgere direttamente sopralluoghi su impianti di piccola taglia e ubicati in zone territoriali il cui raggiungimento può risultare disagevole ed economicamente dispendioso.
  In merito ai fondi da destinare al GSE per l'attività di verifica va segnalato che l'articolo 25, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto che «gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività».
  La disposizione ha in tal modo sgravato la bolletta elettrica dei costi derivanti dall'attività di gestione, di verifica e di controllo di competenza del GSE spostandoli a carico dei beneficiari delle medesime attività, attraverso la compensazione delle somme erogate a titolo di incentivo.
  Per quanto riguarda i quesiti sulle sanzioni appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. La normativa attualmente vigente non prevede l'applicazione di vere e proprie sanzioni pecuniarie nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni che rilevano ai fini del riconoscimento degli incentivi di competenza del GSE. Infatti, le sanzioni previste dalla disciplina di settore non hanno natura pecuniaria e consistono nell'interdizione decennale del soggetto responsabile a percepire incentivi di qualunque sorta (artt. 23 e 43, D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).
  Al di fuori delle ipotesi eccezionali e residuali di interdizione decennale alla percezione di incentivi appena citate, alle violazioni, elusioni o inadempimenti che hanno comportato un indebito accesso agli incentivi, consegue l'espunzione del soggetto responsabile dal regime di incentivazione in godimento, con il recupero delle somme da questo eventualmente già percepite a titolo di incentivo.
  Le risorse così recuperate vanno a diminuire il fabbisogno finanziario per il sostentamento dei regimi di incentivazione che si alimenta attraverso il prelievo dalla componente A3 della tariffa elettrica.
  Per quanto concerne il quesito sui dati relativi all'attività di verifica svolta dal GSE nell'anno 2014 sono i seguenti:
   1) Per quel riguarda in particolare il settore fotovoltaico i procedimenti che si sono conclusi con esito negativo sono stati 183. Di questi:
    63 sono culminati con l'adozione di provvedimenti di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;
    112 con l'adozione di provvedimenti di rideterminazione della tariffa incentivante;
    7 sono stati i provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione;
    e un (1) provvedimento a seguito del quale è stata ridefinita la potenza incentivata;
   2) Per quel che riguarda gli impianti IAFR e FER (e cioè gli impianti che accedono agli incentivi del DM 18 dicembre 2008 e 6 luglio 2012) i provvedimenti con esito negativo sono stati 203:
    161 provvedimenti di decadenza dall'iscrizione al Registro;
    25 provvedimenti a seguito dei quali è stata rideterminata l'energia incentivabile;
    13 provvedimenti di annullamento della qualifica;
    4 provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione.
   3) I procedimenti di verifica relativi a impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEG 42/02, conclusi dal GSE nel 2014 con esito negativo sono stati 6.

  Naturalmente, il contatore che monitora la spesa, consultabile sul sito del GSE, contiene il dettaglio della spesa di incentivazione suddivisa per regime di incentivazione ed è costantemente aggiornato per tenere conto anche della minor spesa connessa alle decadenze o ai provvedimenti di rideterminazione delle tariffe.
  Infine, in riferimento all'ultimo dei quesiti posti, con il quale l'interrogante chiede quali azioni intenda mettere in campo il Ministero al fine di aumentare e velocizzare i controlli, è utile ricordare che il citato DM Controlli già prevede che l'attività di verifica senza sopralluogo si svolga sulla base di una programmazione:
   a) annuale e triennale per le attività di verifica documentale senza sopralluogo;
   b) triennale per le attività di verifica con sopralluogo.

  I dati trasmessi dal GSE relativi ai controlli svolti nell'anno 2014 (pari a 3.792, di cui 3.008 con sopralluogo e 784 documentali) ci confortano sull'adeguatezza dei meccanismi individuati.
  Il Ministero dello sviluppo economico intende quindi proseguire nella direzione tracciata dal DM Controlli, ulteriormente affinando, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, la macchina organizzativa e la cooperazione istituzionale per rafforzare l'azione del GSE nel settore dei controlli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

relazione

energia rinnovabile