ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 18/03/2015
SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05079
presentato da
CAPELLI Roberto
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   CAPELLI, GIGLI e SBERNA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nel suo rapporto al Parlamento sulla attuazione della legge 194 del 22 maggio 1978, presentato il 15 ottobre 2014 il Ministro ha meritevolmente riferito, per la prima volta, sui colloqui tra il medico e la gestante, ma soltanto in termini numerici. Tuttavia l'indicato rapporto tra numero dei colloqui e titoli rilasciati per eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza fa intuire un interesse – manifestato appunto per la prima volta – per la funzione di prevenzione dell'aborto anche a concepimento già avvenuto, che in effetti i consultori dovrebbero svolgere ai sensi dell'articolo 5, legge 194 del 1978 –:
   se il Ministro condivida l'interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, secondo la quale la funzione prioritaria dei consultori è quella di evitare l'aborto mediante il superamento delle difficoltà delle gestanti e se, conseguentemente il Ministro ritenga necessario che sia rinnovato il decreto del presidente della regione Lazio emanato come commissario ad acta e cioè come organo di Governo per il riordino economico della sanità nella regione, pubblicato il 22 maggio 2014 nel bollettino ufficiale della regione, nella parte in cui il suddetto provvedimento ingiunge agli obiettori di coscienza presenti nei consultori del Lazio (in minima percentuale – 1 su 10 – come risulta dalla già ricordata relazione ministeriale) di partecipare all’iter abortivo con il rilascio dei titoli necessari per eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza e di prescrivere o somministrare prodotti da essi in coscienza ritenuti abortivi.
(5-05079)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05079

  La questione sollevata dagli Onorevoli interroganti presenta profili di oggettivo interesse e di estrema delicatezza per il Ministero della salute che la segue con la dovuta attenzione.
  Ciò premesso, e nel merito della questione, non posso non rilevare che sul tema in esame si è espresso il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 febbraio 2015, che ha riconosciuto, sia pure in sede cautelare, la fondatezza dell'istanza di sospensione del provvedimento del Commissario ad acta della Regione Lazio del 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali, nella parte in cui il citato provvedimento prevede il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l'IVG, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978. La stessa ordinanza del Consiglio di Stato, invece, non ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza dell'istanza di sospensione, con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali, in ciò confermando, dunque, l'ordinanza del Tar che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento citato sul punto in cui prevede l'obbligo della predetta prescrizione anche per i medici obiettori di coscienza.
  In ogni caso, si deve sottolineare che il rifiuto di prestazione professionale è possibile, a prescindere dall'avvalersi o meno dell'obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall'articolo 22 del codice deontologico medico del 2014, quale sancisce che «il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto», oltre che con la propria coscienza, anche «con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione». È appena il caso di segnalare che l'interpretazione di tale disposizione, anche con riguardo ai profili in esame, non può che essere rimessa all'ordine dei medici.
  Da ultimo mi siano consentite alcune considerazioni di carattere più generale.
  È importante ribadire che la legge 194 del 1978, oltre a disciplinare l'interruzione volontaria di gravidanza, assume, tra i propri principi cardine, il riconoscimento del valore sociale della maternità e a tal fine individua, tra le funzioni specifiche dei consultori familiari, quella di contribuire «a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza». In particolare, essi hanno il compito, in ogni caso, di esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti e di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari, sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

aborto

maternita'