ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05078
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   GRILLO e VILLAROSA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 sulla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute si provvedeva a riorganizzare anche gli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.);
   il decreto legislativo n. 106 del 2012 all'articolo 16 (Abrogazioni), comma 2, dispone che fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli IZS nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del decreto legislativo stesso; talché la disciplina sugli organi introdotta con decreto legislativo 106 del 2012, innovando rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente, ha determinato l'abrogazione delle disposizioni relative alla nomina degli organi degli istituti zooprofilattici con particolare riguardo alla figura del direttore generale. Il quadro normativo derivato dall'introduzione della nuova disciplina consentiva e consente per la sua immediata applicabilità la nomina dei nuovi organi degli istituti senza dover attendere l'emanazione degli statuti e dei regolamenti;
   con una nota del 9 settembre 2013, firmata dal capo dipartimento, dottor Marabelli Romano, avente come oggetto decreto legislativo n. 106 del 2012, il Ministero della salute si esprimeva in maniera nettamente contrastante col disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo in questione, imponendo alla regione siciliana una interpretazione che escludeva, in contrasto con il quadro normativo innovato dal decreto legislativo n. 106 del 2012, la possibilità di nominare i nuovi organi alla luce delle nuove disposizioni in materia di organi;
   anche il Ministro interrogato in una nota inviata al presidente Crocetta ribadiva l'interpretazione a giudizio degli interroganti non condivisibile dell'articolo 16 e dell'intero impianto normativo del decreto legislativo n. 106 del 2012, ritenendo che solo una legge regionale di adeguamento e l'emanazione dei successivi statuti e regolamenti avrebbe consentito la nomina dei nuovi organi, sebbene le norme relative a quest'ultimi avevano ed hanno immediata applicabilità trattandosi di norme espressione di competenza esclusiva dello Stato in quanto regolanti gli organi di apparati statali o comunque di derivazione statale in quanto gli Istituti zooprofilattici sperimentali fanno parte dell'amministrazione statale e non certo di quella regionale da cui sono solamente vigilati e non anche finanziati ad istituiti –:
   quali siano le motivazioni che hanno spinto il Ministro ed il suo Capo dipartimento all'emissione delle due note interpretative, esposte in premessa, e quali sia la corretta e definitiva interpretazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012 tenendo presente quanto statuito in materia di proroga degli organi da parte della Consulta con sentenza n. 208 del 4 maggio 1992 nonché alla luce della sentenza n. 199 del 16 luglio 2014 della Corte costituzionale. (5-05078)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05078

  In data 7 agosto 2012, è entrato in vigore il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS).
  La nuova normativa apporta alla pregressa disciplina (decreto legislativo n. 270 del 1993), modifiche prevalentemente di natura ordinamentale, concernenti, altresì, gli organi istituzionali, individuando i principi fondamentali che le Regioni devono attuare nell'emanare le leggi regionali di adeguamento.
  In attuazione di tali prescrizioni, le Regioni provvedono ad un riordino degli IIZS, finalizzato a conformarne l'assetto ed il funzionamento a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento.
  Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 106 del 2012, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riordino, gli organi preposti devono provvedere alla revisione dello statuto dell'Ente e del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche.
  L'articolo 16 dello stesso d.lgs. prevede l'abrogazione, ad avvenuta emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, delle disposizioni pregresse incompatibili con la nuova disciplina del decreto legislativo n. 106 del 2012.
  Tra dette disposizioni rientrano quelle concernenti gli organi istituzionali degli IIZZSS, dei quali la nuova normativa modifica requisiti, modalità di nomina, composizione e durata in carica.
  Pertanto, fino all'adozione delle disposizioni recanti la disciplina dei profili individuati ai sensi del citato articolo 10, ivi compresi quelli riferibili al funzionamento e all'organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la pregressa normativa del decreto legislativo n. 270 del 1993.
  Ne consegue la preclusione della possibilità della costituzione dei nuovi organi degli IIZZSS ai sensi del d.lgs. n. 106/2012, nonché il protrarsi della permanenza in carica degli organi operanti alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, fino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali, a norma dell'articolo 15 del decreto 106/2012. Tale posizione è stata condivisa anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. (all. 1).
  La finalità della norma è di garantire la continuità del funzionamento degli Istituti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti regionali attuativi delle norme di riordino.
  Peraltro, il mancato recepimento delle norme statali, che necessitano di norme regionali attuative, è suscettibile di determinare una situazione di incertezza giuridica e di possibile malfunzionamento degli organi degli IZS, con conseguente inefficacia e inefficienza della loro attività.
  In considerazione di quanto ora esposto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha recepito il disposto di cui all'articolo 18 del Patto per la salute per il triennio 2014-2016, il quale, al fine di garantire l'effettiva e completa attuazione della riforma del 2012 su tutto il territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione al Ministro della salute del potere di nomina di un Commissario, in sostituzione dell'organo di amministrazione e gestione dell'Ente, nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome non provvedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad emanare le leggi regionali di adeguamento.
  Tuttavia, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, l'operatività dell'organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, assumendo il Commissario la titolarità delle funzioni di amministrazione e gestione dell'Ente esclusivamente nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali.
  Nel perseguimento dell'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione della normativa di riordino, la legge n. 190 del 2014 ha inteso disciplinare, altresì, l'ipotesi in cui le Regioni, emanate le disposizioni di adeguamento al decreto legislativo n. 106 del 2012, non provvedano ad applicarle, senza portare a compimento i procedimenti di costituzione dei nuovi organi istituzionali.
  In tali casi, decorso inutilmente il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali, il Ministro della salute può procedere, in relazione all'istituto coinvolto, alla nomina di un Commissario, che viene investito della titolarità dell'organo, limitatamente al periodo di vacanza.
  Le previsioni sulla competenza ministeriale all'istituzione del regime commissariale, assicurano il corretto conseguimento dell'intento normativo e l'effettivo passaggio al riassetto istituzionale.
  In effetti, non risultano condivisibili i rilievi espressi in merito alla sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato in materia, trattandosi della regolamentazione dell'assetto di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, ed operanti quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento di funzioni di tutela della salute.
  La disciplina in argomento ricade, pertanto, nell'ambito delle materie appartenenti alla legislazione concorrente.
  A tal proposito, con riguardo alla Sentenza n. 199 del 2014 della Corte Costituzionale, occorre ricordare che la questione di legittimità costituzionale promossa relativamente all'articolo 13 della legge della Regione Sardegna n. 25 del 2012, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione, e la pronuncia della Corte ha il solo effetto di «privare di efficacia la disposizione impugnata», non potendo sostituirsi al legislatore regionale nel dettare la necessaria disciplina di dettaglio per l'adeguamento al decreto legislativo n. 106 del 2012.
  In estrema sintesi, con questa Sentenza la Corte non ha ritenuto superata la necessità dell'adozione da parte della Regione di una specifica norma di adeguamento alle disposizioni statali.
  Da ultimo, quanto al richiamo alla Sentenza della Consulta n. 208 del 1992, sulla regola della «prorogatio», mi sembra corretto segnalare che il richiamo può essere non del tutto conferente, atteso che il riferimento all'istituto della proroga è ben disciplinato dall'articolo 15, comma 1, ultimo capoverso del più volte citato decreto legislativo n. 106, che dispone quanto segue: «Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

potere di nomina

verifica di costituzionalita'