ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05077
presentato da
LENZI Donata
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   LENZI, GARAVINI, FEDI, LA MARCA e PORTA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   sono costanti e consistenti i rientri di lavoratori italiani che dopo la conclusione del loro ciclo di lavoro in Svizzera fanno ritorno da pensionati nel nostro Paese per reinsediarsi definitivamente nei luoghi di origine e ricongiungersi con i propri familiari;
   una delle esigenze primarie che essi devono soddisfare è quella relativa alle prestazioni sanitarie, un'esigenza ancor più stringente per l'età degli interessati e per avere trascorso all'estero un'usurante vita di lavoro;
   in base ai regolamenti CE n. 833/2004 e n. 987/2009, applicabili per convenzione anche ai Paesi EFTA, tra i quali la Svizzera, gli oneri per prestazioni sanitarie fornite a lavoratori e pensionati in un diverso Stato sono a carico del Paese di affiliazione, in questo caso la Svizzera, che è chiamato a rimborsare il Paese erogatore dei costi sostenuti per le prestazioni;
   nel quadro dei rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Svizzera, i lavoratori di diritto svizzero o pensionati di istituzioni previdenziali elvetiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in forza dell'accordo sulla libera circolazione del 13 novembre 2000 (ratificato con legge n. 364 del 2000) possono venire a risiedere nel nostro Paese ed esercitare il cosiddetto «diritto di opzione», previsto dall'allegato II, parte 3, lettera a) e b), con la conseguenza di essere esentati dall'assicurazione obbligatoria con il sistema svizzero e di essere inquadrati nel servizio sanitario nazionale italiano;
   in sede di predisposizione dell'accordo Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2012 («Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera», Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2013 – Supplemento Ordinario n. 9) è stato ritenuto esercitabile il citato diritto d'opzione, da parte sia dei lavoratori occupati in Svizzera chi dei titolari di pensione svizzera, con possibilità per gli stessi d'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale, mediante la corresponsione alla ASL di residenza di un contributo annuo fissato dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni;
   la suindicata possibilità dell'iscrizione volontaria è stata ritenuta applicabile anche alle persone che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, esercitino il cosiddetto «diritto d'opzione», ma a condizione che paghino le imposte nel Paese in cui detti redditi sono prodotti, mentre qualora le paghino in Italia (dove vengono a risiedere) hanno, come tutti gli altri cittadini, diritto all'iscrizione «obbligatoria», senza pertanto dover versare alcun contributo all'ASL;
   i pensionati che rientrano dalla Svizzera e esercitano l'opzione per il servizio sanitario nazionale italiano, una volta che risiedano in Italia, partecipano con il pagamento delle imposte al finanziamento del servizio sanitario nazionale al pari degli altri contribuenti residenti in Italia, tenuto conto dell'accordo italo-svizzero «per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio» del 9 marzo 1976 (ratificato con legge n. 943 del 1978), in particolare con riferimento al combinato disposto degli articoli 18 e 19;
   nonostante l'evidenza della normativa in merito e il fatto che i pensionati rientrati siano assoggettati al pagamento dell'IRPEF sulla pensione percepita dalle assicurazioni svizzere e di tutte le addizionali richieste ai contribuenti italiani, un numero crescente di ASL escludono tali soggetti dall’«assicurazione obbligatoria» al servizio sanitario e richiedono loro il versamento volontario per potere usufruire delle prestazioni –:
   se non ritenga necessario ed urgente assumere ogni iniziativa di competenza affinché si adotti un trattamento uniforme nei riguardi dei pensionati rientrati dalla Svizzera, nel senso di garantirne l'iscrizione obbligatoria al sistema sanitario nazionale. (5-05077)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05077

  In merito alla interrogazione parlamentare in esame, occorre premettere che la questione dell'adozione di un trattamento uniforme nei riguardi dei pensionati italiani che abbiano lavorato in Svizzera è una tematica all'attenzione del Ministero della salute.
  Al riguardo, comunico che proprio in data 18 febbraio 2015, il Direttore della competente Direzione Generale ha sottoposto la questione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione delle rispettive competenze, alla luce dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, che disciplina la libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo italo-svizzero del 9 marzo 1976, ratificato con la legge n. 943/1978.
  Ciò premesso, non vi è dubbio che il Ministero della salute condivide le argomentazioni sviluppate nella presente interrogazione, garantendo il proprio impegno ai fini della positiva risoluzione della situazione.
  È comunque il caso di ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale trova una fonte per il suo sostentamento nell'assoggettamento alla fiscalità generale e di scopo dei propri assistiti.
  Ecco perché si è ritenuto di acquisire le valutazioni ed il parere delle Amministrazioni sopra citate, indispensabili per la definizione della situazione previdenziale dei pensionati rientrati in Italia dalla Svizzera.
  Assicuro che sarà mia cura, una volta conseguita una determinazione concorde sulla questione, sciogliere ogni riserva interlocutoria, riferendone immediatamente in questa Sede parlamentare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

pensionato

libera circolazione dei lavoratori