ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05072
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 629, lettere a) e d) della legge di stabilità 2015 ha introdotto delle modifiche all'articolo 17, comma 6, e all'articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che hanno comportato l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile («reverse charge) a nuove fattispecie;
   in pratica, il meccanismo del reverse charge viene esteso anche ai casi in cui l'operazione abbia ad oggetto «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici» (lettera a-ter));
   a differenza di quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la nuova norma, per espressa volontà legislativa, non contiene alcun riferimento a limitazioni soggettive, per cui le nuove disposizioni sono applicabili anche nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori;
   tuttavia, le nuove disposizioni pongono non pochi dubbi interpretativi ed applicativi. In particolare, è stata da più parti rilevata la difficoltà di individuare le singole fattispecie a cui la disposizione andrebbe applicata; infatti, se non ci sono problemi per i servizi di pulizia e di demolizione, fattispecie queste di chiara identificazione, risulta difficile inquadrare i servizi di «installazione di impianti e di completamento» degli edifici, soprattutto in relazione a quest'ultima fattispecie. Il riferimento ai lavori di «completamento», infatti, in assenza di chiarimenti ministeriali, si presta a differenti letture;
   una prima ipotesi è quella di fare riferimento, come peraltro precisato anche nella relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2015, ai servizi riconducibili al macrocodice ATECO 43, titolato «lavori di costruzione specializzati»: tuttavia, in questo modo, occorrerebbe distinguere, forse in maniera arbitraria, i codici riferiti all'installazione e al completamento dagli altri codici; inoltre, per l'installazione di impianti, la tabella Ateco include anche la relativa manutenzione, che però costituisce un'attività diversa dall'installazione e non menzionata nella lettera della legge;
   altra soluzione sarebbe quella di far riferimento al dato letterale della disposizione e, quindi, applicare il reverse charge esclusivamente a tutti i servizi di installazione di impianti (e quindi forse anche alla loro manutenzione successiva), nonché a quelli di completamento degli edifici facendo rientrare tutti quelli relativi alla loro costruzione (indipendentemente dai codici ATECO); tale lettura, però, lascerebbe fuori i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria non riferiti agli impianti e quegli interventi riferiti alle ristrutturazioni e risanamenti non assimilati alle costruzioni stesse;
   ulteriori dubbi attengono all'ambito soggettivo della nuova disposizione: ci si chiede, infatti, se siano coinvolti dal nuovo meccanismo impositivo i soli operatori classificati in codici ATECO la cui descrizione contenga la nozione di «edifici»; tale interpretazione potrebbe essere suffragata dal fatto che la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2015 ha affermato che «la stima del maggior gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all'introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO 43 – edilizia specializzata)»;
   mai come in questo caso, dunque, si rende necessario un immediato intervento chiarificatore volto ad una definizione più puntuale delle singole fattispecie; al riguardo, infatti, si evidenzia come a distanza di tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione non risulti ancora adottata una circolare interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate –:
   quale sia la corretta interpretazione della disposizione tenuto conto della ratio legis ad essa sottesa, specificando al riguardo le fattispecie per le quali troverebbe applicazione il meccanismo del reserve charge nell'ambito dei «servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici», e quali misure intenda in ogni caso adottare per risolvere i descritti dubbi interpretativi. (5-05072)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05072

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo chiarimenti interpretativi in merito alla recente modifica dell'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha esteso il cosiddetto meccanismo di reverse charge o inversione contabile ai fini dell'IVA anche alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativa ad edifici».
  In particolare, a parere degli onorevoli interroganti, le nuove disposizioni pongono non pochi dubbi interpretativi ed applicativi concernenti la corretta individuazione delle singole fattispecie che rientrano soprattutto nell'ambito dei «servizi di installazione di impianti e di completamento relative a edifici».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate riferisce che è di imminente emanazione una circolare esplicativa, con la quale saranno forniti i necessari chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge dall'articolo 1, commi 629, 631 e 632 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), anche al fine di dare risposta alle problematiche interpretative sollevate dagli operatori dei vari settori interessati.
  Nell'ambito di tale documento di prassi, ai fini dell'individuazione dei servizi di pulizia, demolizione di edifici, installazione di impianti, completamento di edifici, di cui alla più volte citata lettera a-ter), in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, sarà presumibilmente utilizzato il criterio fondato sul riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007, in conformità, peraltro, ai criteri adottati dalla Relazione Tecnica per la determinazione degli effetti finanziari della norma.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

prestazione di servizi

ristrutturazione industriale