ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/03/2015
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/03/2015
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05071
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   GEBHARD, PLANGGER, ALFREIDER e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debba avvenire esclusivamente in forma elettronica;
   il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ha poi emanato il regolamento attuativo della fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, che è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturPA e garantisce la gestione unificata del sistema di identificazione delle amministrazioni cui sono indirizzate le fatture, monitora i flussi informativi, effettua le opportune verifiche dell'integrità e presidia la distribuzione dei documenti digitali alle amministrazioni previa protocollazione;
   l'articolo 6 del citato decreto ministeriale, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha fissato anche la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione e dal 31 marzo 2015 saranno obbligati anche gli enti nazionali e le amministrazioni locali, pertanto le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato individuato con il suddetto decreto ministeriale e non potranno nemmeno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico;
   in molti comuni dell'Alto Adige, e frazioni di essi, esistono le cosiddette: «Amministrazioni dei beni di uso civico», ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, che ha dato attuazione a quanto disposto dal regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno;
   l'articolo 1, comma 2, della legge provinciale di Bolzano stabilisce che tali amministrazioni sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, con ciò facendo insorgere alcuni dubbi sulla loro natura giuridica e su quella dei beni amministrati;
   stessa problematicità sembra rinvenirsi anche per l'applicazione del cosiddetto split payment – ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – introdotto con l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   l'applicazione della fatturazione elettronica per le amministrazioni di beni di uso civico sarebbe un aggravio burocratico difficilmente sostenibile, visto il ristretto raggio d'azione di tali enti –:
   se ritenga che la fattura elettronica e il meccanismo dello split payment debba applicarsi anche alle amministrazioni dei beni di uso civico individuate in premessa, quindi anche che i beni da esse amministrati debbano considerarsi pubblici, oppure se esse debbano essere considerate dei soggetti privati. (5-05071)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05071

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della disciplina degli obblighi di fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni, nonché del cosiddetto meccanismo di split payment di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei confronti delle «Amministrazioni dei beni di uso civico», individuate ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla qualificazione soggettiva delle Amministrazioni dei beni di uso civico, giova osservare che l'obiettivo principale della tutela dei beni civici consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso per mezzo dell'esercizio di diritti d'uso che sono, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne.
  Ciò premesso, in via generale spetta alle regioni il compito di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni civici, nel rispetto dell'uso previsto dalla legge statale e, per le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del trasferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
  Con particolare riferimento alle Amministrazioni dei beni di uso civico della provincia di Bolzano, l'articolo 1 della citata legge n. 16 del 1980 ne stabilisce «l'autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria», e il successivo articolo 6 prevede che «l'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo».
  Sulla base di tale quadro normativo, sembrerebbe che i soggetti in argomento siano qualificabili come «enti pubblici gestori di demanio collettivo», preposti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (quali diritti di pascolo e al legname).
  Individuate le caratteristiche soggettive dell'Amministrazione in esame, è possibile affrontare i profili concernenti l'applicazione ad esse dell'obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione del meccanismo dello split payment.
  Con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica, il vigente articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «... si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
  Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (decreto ministeriale 7 marzo 2008).
  Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le pubbliche amministrazioni. Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.
  Con la circolare congiunta n. 1/DF del 9 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno precisato l'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le diverse pubbliche amministrazioni suddividendo queste ultime per classi di appartenenza «normativa», come di seguito riportato.
  In primo luogo, vi rientrano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
  Poi sono ricompresi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia i soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.
  Infine, la terza categoria annovera le amministrazioni autonome di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007.
  Sulla base delle suesposte considerazioni, considerata la natura delle Amministrazioni di beni di uso civico, l'Agenzia delle entrate ritiene che le stesse possano rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le diverse pubbliche amministrazioni.
  Occorre comunque precisare che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa.
  In altri termini, i soggetti che, prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso le Pubbliche amministrazioni, perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
  Pertanto, con riferimento al caso di specie, l'obbligo di fatturazione elettronica sussisterebbe solo con riferimento alle operazioni poste in essere con le Amministrazioni di beni di uso civico già soggette all'obbligo di fatturazione secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Con riferimento al meccanismo del cosiddetto split payment, l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha introdotto, dal 1o gennaio 2015, il meccanismo in base al quale per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni indicate da tale disposizione, l'IVA addebitata dal fornitore in fattura dovrà essere versata dall'acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore.
  In particolare detta norma, individua i seguenti soggetti interessati dal meccanismo in argomento:
   lo «Stato» e «organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica»;
   gli «enti pubblici territoriali» (regioni, province, comuni e città metropolitane) e «consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31» del TUEL;
   le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;
   gli «istituti universitari»;
   le «aziende sanitarie locali»;
   gli «enti ospedalieri»;
   gli «enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico» (IRCCS);
   gli «enti pubblici di assistenza e beneficenza» (IPAB e ASP);
   gli enti pubblici «di previdenza».

  Devono, invece, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alle pubbliche amministrazioni espressamente elencate dalla norma, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.
  Considerata la natura di enti pubblici non economici delle Amministrazioni dei beni di uso civico – in via generale dotate di una propria autonomia soggettiva (anche sotto il profilo fiscale) e volte al perseguimento di proprie finalità – alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'Agenzia delle entrate ritiene che gli enti in argomento non rientrino in alcuna delle categorie soggettive individuate dal menzionato articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quali destinatarie del meccanismo dello split payment.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fatturazione

ente pubblico

autonomia amministrativa