ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05059
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   PRATAVIERA e FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi 118-124, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190), ha previsto per i datori di lavoro (eccetto il settore agricolo) che procedono a nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico), decorrenti dal 1o gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua;
   con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l'Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo, precisando – tra l'altro – che «L'applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33 per cento della retribuzione lorda imponibile»;
   tale beneficio, in combinato con il contratto di lavoro a tutele crescenti di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015 dovrebbe negli intenti del Governo promuovere forme di occupazione stabile;
   in più di un'occasione gli interroganti hanno, manifestato il loro scetticismo circa le finalità di tali interventi normativi, atteso che l'ampliamento della base occupazionale e la stabilità dei posti di lavoro dipende da una ripresa economica a sua volta generata da misure permanenti di defiscalizzazione per le imprese;
   nelle medesime circostanze gli interroganti hanno espresso il timore che le neo-assunzioni con contratto di lavoro a tutele crescenti agevolate dall'esonero contributivo possano avere effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, in mancanza di garanzie certe dell'accredito figurativo –:
   se ed in quali termini il Ministro interrogato intenda riconoscere ai neo lavoratori di cui in premessa la certezza dei diritti pensionistici acquisiti, ovvero il riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali per tutto il periodo di godimento da parte del datore di lavoro dell'esonero e la contemporanea garanzia che tali contributi figurativi siano riconosciuti e conteggiati ai fini della maturazione del diritto a pensione. (5-05059)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05059

  Gli onorevoli Prataviera e Fedriga – con il presente atto parlamentare – manifestano il timore che l'esonero contributivo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, non garantisca la certezza dei diritti pensionistici dei lavoratori coinvolti.
  Al riguardo, ricordo brevemente che la legge n. 190 del 2014 – legge di stabilità per il 2015, all'articolo 1, commi da 118 a 124, prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, compresi, a determinate condizioni, i datori di lavoro agricoli ai sensi del comma 119 – con la sola esclusione dei premi e contributi INAIL e dei contributi che, per espressa disposizione di legge, non possono essere oggetto di sgravi contributivi (ad esempio: contributi di finanziamento ai fondi di solidarietà di cui alla legge n. 92 del 2012).
  La durata massima dell'esonero è stabilità in 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, e la misura dell'esonero non può essere superiore all'importo massimo di 8.060 euro su base annua.
  Con riguardo alla garanzia dei diritti pensionistici dei lavoratori, lo stesso comma 118 della legge di stabilità per il 2015 dispone che l'esonero non ha effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  Ciò significa che il trattamento pensionistico dei lavoratori, per i quali il datore di lavoro usufruisce dell'esonero contributivo, non subisce riduzioni rispetto al regime ordinario.
  Allo stesso modo, è preservato il diritto dei lavoratori alle prestazioni assistenziali a carico dalle gestioni previdenziali dell'INPS, come la malattia, la maternità e l'ASpI.
  I diritti e le prestazioni pensionistiche dei lavoratori sono garantiti, in quanto la parte dei contributi non versata dal datore di lavoro viene coperta con le risorse finanziarie stanziate, a copertura del minor gettito contributivo, dalla stessa legge di stabilità per il 2015.
  In particolare, il comma 122 della legge di stabilità prevede che al finanziamento dell'esonero si provvede per complessivi 3 miliardi e 500 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.
  Pertanto, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che, durante il periodo di godimento dell'esonero contributivo da parte del datore di lavoro, restano impregiudicati i diritti pensionistici dei lavoratori sia con riguardo alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico che con riguardo alla misura del trattamento che non subisce alcuna decurtazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

contratto di lavoro

assunzione