ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 393 del 17/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: OTTOBRE MAURO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 17/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/03/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/03/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05044
presentato da
OTTOBRE Mauro
testo di
Martedì 17 marzo 2015, seduta n. 393

   OTTOBRE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   le disposizioni vigenti del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), prevedono per gli autocarri di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice, destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto stesso delle cose, una massa limite di 3,5 tonnellate;
   tale limite costituisce in alcuni casi un vincolo eccessivo rispetto alle esigenze di trasporto di determinate categorie produttive;
   è questo, ad esempio, il caso degli autocarri che includano una gru, i quali, già senza carico, possono superare il limite di 3,5 tonnellate;
   andrebbe pertanto valutata l'esclusione, entro certi limiti, ai fini del calcolo della massa limite, del peso di accessori e attrezzature di bordo –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo sulla questione, con particolare riferimento alla praticabilità, anche in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dell'eventuale esclusione, ai fini del calcolo della massa limite e del peso di accessori e attrezzature di bordo. (5-05044)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05044

  Il vigente Codice della strada prevede che gli autocarri, categoria internazionale N, sono classificati e differenziati nelle relative prescrizioni tecnico-costruttive in funzione della massa complessiva a pieno carico.
  L'attuale classificazione contempla tre sottocategorie:
   1) veicoli della categoria N1, caratterizzati da una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
   2) veicoli della categoria N2, caratterizzati da una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate;
   3) veicoli della categoria N3, caratterizzati da una massa massima superiore a 12 tonnellate.

  Tale classificazione deriva da norme di omologazione armonizzate a livello comunitario, in vigore obbligatoriamente dal 29 ottobre 2010 (direttiva 2007/46/CE).
  Con riferimento a tale quadro normativo comunitario, le pertinenti prescrizioni tecniche concernenti le masse e le dimensioni dei veicoli sono contenute nella direttiva 97/27/CE, in base alla quale non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso di eventuali attrezzature, come ad esempio le gru.
  Inoltre, l'Italia, nel recepire la citata direttiva 97/27/CE (decreto ministeriale 14 novembre 1997), ha reso le sue prescrizioni applicabili anche all'omologazione nazionale e ciò per uniformarsi, sin dal 1998, alla legislazione europea.
  In sostanza, in base alla normativa vigente la proposta di superare il limite di 3,5 tonnellate degli autocarri N1 a seguito di installazione di gru o altre attrezzature risulta impraticabile. Infatti, sarebbe necessario introdurre una norma di omologazione nazionale, in regime di omologazione europea armonizzata, per ciò che concerne le masse dei veicoli e la loro classificazione; ciò sarebbe però in contrasto con i principi di base delle norme armonizzate in materia di omologazione dei veicoli.
  Infine, evidenzio che il superamento della massa massima dei veicoli, caratteristica stabilita dal costruttore in sede di progettazione, realizzazione e omologazione, potrebbe compromettere la sicurezza dei veicoli stessi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pesi e dimensioni

veicolo industriale

codice della strada