ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 391 del 13/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05029
presentato da
CARIELLO Francesco
testo di
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   CARIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella Legge di Stabilità del 23 dicembre 2014 n. 190 al comma 246 dell'articolo 1, si prevede che «Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro e piccole medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale della rete per gli anni dal 2015 al 2017»;
   norma che, nella seduta del 26 novembre 2014, della Commissione V (Camera) Bilancio, Tesoro e Programmazione in sede referente veniva approvata con parere favorevole del Governo e sottoscritta da colleghi di diverse forze politiche;
   la ratio della disposizione di legge è di istituire a favore delle micro e piccole medie imprese e famiglie, titolari di mutui e finanziamenti, il diritto di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei prestiti per il prossimo triennio, al fine di rendere il ricorso a tale possibilità il più generale e immediato possibile. La misura vuole rappresentare una vera e concreta «boccata di ossigeno» sia per le PMI che, ulteriore novità, per le famiglie alle prese con gli effetti nefasti della crisi con la finalità puntuale di fermare la moria di imprese causata proprio dalle banche che potrebbero, invece, trasformarsi in un importante fattore di sviluppo per l'intera economia. Esiste però un altro obiettivo, ancor più ambizioso, ed è quello di rilanciare l'economia nel suo complesso. Infatti, così com’è stata concepita dal legislatore, non esiste alcun limite alla utilizzabilità di questo strumento pertanto non sarà esclusivamente riservato alle PMI e alle famiglie in difficoltà bensì a «tutti» con l'intento di finanziare in modo indiretto, automatico, immediato e privo di costi burocratici i loro investimenti e consumi contribuendo così ad invertire il trend negativo della recessione. Come prima e immediata conseguenza vantaggiosa è quindi l'alleggerimento della posizione debitoria dei soggetti PMI e famiglie che in un momento congiunturale economico di forte recessione come quello attuale, rappresenta una misura fondamentale per la ripresa economica e quindi per il sostegno della domanda aggregata creando a favore delle PMI e famiglie, in qualità di debitori, il diritto di sospendere la restituzione della quota capitale. Operazione che seppur non sia a costo zero apporta un vantaggioso potenziale in termini di maggiore disponibilità di liquidità nell'immediato che si traduce per le PMI in un aumento di produttività e quindi di profitto, mentre per le famiglie, in un innalzamento della capacità di spesa. Tutto ciò rende la norma, un'importante strumento di rilancio dell'economia nel suo complesso i cui vantaggi si possono sintetizzare come di seguito si evidenzia. Dal lato delle PMI e famiglie: pur rimanendo obbligate al pagamento degli interessi, le PMI e le famiglie avranno diritto, previa richiesta, alla sospensione del pagamento della sola quota capitale; pur non estinguendosi il debito con l'istituto di credito concessionario del mutuo e/o dei prestiti il debitore avrà la possibilità di allungare i tempi di pagamento; sarà accessibile a tutte le categorie di PMI e famiglie senza alcun limite di reddito; mentre per gli istituti di credito: il miglioramento della redditività in quanto gli interessi passivi sui mutui e prestiti aumenterebbero in funzione dello slittamento nel tempo, comportando così il sostegno della patrimonializzazione degli intermediari creditizi stessi; la riduzione del numero di crediti in sofferenza, che lo diventerebbero solo in caso di mancata corresponsione degli interessi, e della loro tossicità essendo così un collaterale migliore da offrire alla BCE per la concessione di prestiti. Sostanzialmente, in termini macroeconomici, una volta resa efficace genererà una maggiore crescita di almeno un punto percentuale, quindi un fondamentale impulso all'economia reale del nostro Paese;
   importante e significativo è stato l'eco mediatico della norma de quo e numerose sono, dall'entrata in vigore della legge di stabilità ad oggi, le richieste che provengono non solo da micro e piccole medie imprese ma anche da associazioni di imprese e categorie di interesse nonché singoli cittadini, padri di famiglia che non riescono ad assolvere ai loro impegni di spesa mensilmente, che attendono con speranza l'inizio dell'applicazione della «sospensione della quota capitale» chiedendone notizie positive a riguardo;
   si avvicina lo scadere dei 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, in cui il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale della rete per gli anni dal 2015 al 2017 –:
   se, nell'arco di tempo ex lege, ancora in corso, abbia posto in essere tutte le attività necessarie al fine di addivenire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 ad un accordo con le parti interessate citate dalla norma de quo, quali Associazione banche italiane, Associazioni rappresentanti delle imprese e dei consumatori, per rendere attuativa la norma;
   quali iniziative concrete intenda adottare al fine di dare piena attuazione della misura e quindi rendere effettivo il comma 246 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, entro il termine di legge, nel pieno rispetto della ratio della stessa normativa, come in premessa, al quale il Governo si è impegnato in questa sede ad ottemperare. (5-05029)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione dei pagamenti

piccole e medie imprese

rilancio economico