ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 391 del 13/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/03/2015

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05026
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   CANCELLERI e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, cosiddetto «milleproroghe», ha nuovamente aperto i termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e che la relativa richiesta sia presentata non oltre il 31 luglio 2015;
   la norma ripropone, nella sostanza, quanto già sperimentato con l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che aveva consentito ai debitori decaduti entro il 22 giugno 2013 di presentare domanda di concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31 luglio 2014;
   così come per la precedente riapertura di termini, il nuovo piano di rateazione non è prorogabile, essendone altresì prevista la decadenza con il mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive: ciò diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in virtù della quale la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate complessive;
   la facoltà è concessa per le dilazioni di pagamento (di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), relative a tutte le somme iscritte a ruolo e in carico presso l'agente della riscossione;
   si ritiene che la nuova possibilità sancita dal decreto-legge «milleproroghe» sia applicabile alle precedenti dilazioni straordinarie, richieste in applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014;
   sul punto, però sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale: infatti, sembrerebbe che Equitalia intenda interpretare in maniera restrittiva la disposizione di cui al decreto legge «milleproroghe», negando la rateazione per i contribuenti già decaduti da precedenti dilazioni straordinarie richieste in applicazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014;
   se così fosse, la portata applicativa e la stessa utilità della disposizione verrebbe gravemente compromessa dal momento che la misura di cui al «milleproroghe» era diretta, per l'appunto, a favorire soprattutto la rimessione in termini dei contribuenti decaduti dalla dilazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 66 del 2014 –:
   se confermi l'orientamento restrittivo del concessionario Equitalia e se non ritenga opportuno, in ogni caso, intervenire con una circolare ministeriale interpretativa al fine di chiarire che il beneficio di cui all'articolo 10, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 192 del 2014 si intende esteso anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, in attuazione e in armonia con la ratio legis della citata disposizione di cui al decreto-legge n. 192 del 2014. (5-05026)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05026

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della recente disposizione inserita nel cosiddetto decreto milleproroghe con cui sono stati riaperti i termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 10, comma 12-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha modificato l'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riproponendo la possibilità, per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con Equitalia, di essere riammessi al beneficio della dilazione dei ruoli.
  Le modifiche apportate all'articolo 11-bis che conseguono all'approvazione di un emendamento a firma dei relatori all'A.C. 2803 di conversione del decreto-legge n. 142 del 2014 (cosiddetto «proroga termini»), comportano una riapertura dei termini per la fruizione del beneficio operata mediante la proroga delle scadenze originariamente previste dal primo comma, lettere a) e b), del previgente testo. Resta invariato, per il resto, il perdurante, esplicito richiamo di tale comma ai soli «contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», cui non è stata apportata alcuna integrazione, volta a ricomprendervi, espressamente, anche i debitori decaduti dai piani medio-tempore eventualmente accordati, proprio ai sensi dello stesso articolo 11-bis, nella versione vigente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 11.
  Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate, nel rilevare che non sono state ancora emanate circolari interpretative sulla questione prospettata dagli interroganti – data anche la recente approvazione della novella – e tenuto conto della delicatezza della materia e della necessità di un approfondimento anche gli altri Uffici dell'amministrazione finanziaria, ritiene opportuno osservare quanto segue.
  Posto il dato letterale della norma e vertendosi, di fatto, in presenza di un semplice differimento di termini, potrebbe ritenersi che coloro che, entro il 31 luglio 2014, abbiano già richiesto la concessione di un nuovo piano di rateazione ai sensi dell'originario articolo 11-bis e siano successivamente decaduti dallo stesso, ancorché entro la nuova data del 31 dicembre 2014, non possano ottenere una nuova dilazione.
  La tesi invocata dall'interrogante per ricomprendere, tra gli aventi diritto alla fruizione della «dilazione straordinaria di cui al decreto-legge 66/2014», anche i debitori che abbiano già ottenuto tale beneficio, presentando l'istanza nei termini stabiliti prima della novella, può ritenersi plausibile sulla base di una interpretazione estensiva e sistematica della norma, dettata anche da ragioni di opportunità, che potrebbero essere alla base della scelta normativa e aver indirizzato il Legislatore a rimettere in termini anche tali debitori.
  A tal riguardo, limitandosi all'esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, può giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso (a prescindere dalla tipologia di piano, sia esso ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta ex articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente formulazione) possano avvalersi della disposizione in commento, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2015.
  Resta inteso, si precisa che le istanze presentate dai debitori predetti saranno regolarmente ricevute dalle società del Gruppo Equitalia, il loro accoglimento, in esito ai dovuti approfondimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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