ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
16/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 16/07/2015
Resoconto PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/07/2015

DISCUSSIONE IL 16/07/2015

SVOLTO IL 16/07/2015

CONCLUSO IL 16/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05021
presentato da
PARENTELA Paolo
testo presentato
Giovedì 12 marzo 2015
modificato
Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463

   PARENTELA, L'ABBATE, GAGNARLI, GALLINELLA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, DA VILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
come noto, dal 13 dicembre 2014 è divenuto applicabile il regolamento (UE) 1169/2011 e, con esso, è venuta, a mancare l'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, considerato che il Governo italiano non ha provveduto a notificare, nei termini stabiliti alla Commissione europea, la volontà del mantenimento di tale prescrizione pur avendo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, annunciato il 21 dicembre 2014, di aver chiesto al Ministro dello sviluppo economico di ripristinare l'obbligo in parola;
il regolamento (UE) n. 1169/2011, oltre ad uniformare le regole a presidio dell'informazione dei consumatori in relazione agli alimenti all'interno del mercato unico europeo, ha introdotto, altresì, l'obbligo di indicazione dell'eventuale presenza di allergeni nelle etichette degli alimenti preconfezionati e l'opportuna comunicazione ai consumatori anche quando gli alimenti sono venduti al dettaglio o somministrati, ad esempio, in bar o ristoranti;
il regolamento de quo ha superato molte delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992, tuttavia, ad oggi, non è ancora disponibile la normativa nazionale di applicazione e permane quindi estrema incertezza tra gli operatori sui tempi e sulle modalità di effettiva applicazione delle disposizioni comunitarie nonché su quali sanzioni debbano essere applicate per la violazione degli adempimenti in esso previsti;
il regolamento italiano con legge 6 agosto 2013, n. 96 (articolo 2), ha delegato l'Esecutivo ad emanare un decreto legislativo per stabilire le sanzioni in relazione al nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, ma fino a quando le disposizioni sanzionatorie non saranno in vigore, le autorità di controllo saranno prive di poteri sanzionatori per la violazione delle nuove norme, come pure di quelle preesistenti in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, fatto salvo quanto scritto e ribadito, sui prodotti venduti sfusi e i preincarti;
il Ministero dello sviluppo economico, in data 6 marzo 2015 ha pubblicato una circolare specificando che, «nelle more dell'adozione della disciplina sanzionatoria», è ancora possibile applicare la gran parte delle sanzioni previste all'articolo 18 del decreto legislativo 109 del 1992. Allegata alla circolare, vi è una «tabella di concordanza» che associa le sanzioni del vecchio decreto 109 del 1992 alla violazione delle norme contenute nel successivo regolamento (UE) n.1169/2011 in palese contraddizione con il principio di stretta legalità, cristallizzato nell'articolo 25 della Costituzione della Repubblica italiana. Tale principio – declinato sia nel codice penale sia nella legge 689 del 1981, sul procedimento sanzionatorio amministrativo – esclude la possibilità di applicazione delle norme «per analogia»: il fatto che dà luogo all'applicazione della pena deve essere previsto in modo «espresso» in un atto avente forza di legge;
in questa situazione di «vacuum legis» risulta molto grave la situazione dei consumatori allergici e dei celiaci, ancora privi di effettiva protezione non solo sui prodotti alimentari in vendita (imballati, sfusi e preincartati), ma soprattutto su alimenti e bevande somministrati nei bar e pubblici esercizi, ristoranti, mense e nel mondo del catering. Anche in questo caso mancano opportune sanzioni: il Ministero della salute si è limitato a precisare, con circolare del 6 febbraio 2015, i doveri di informazione ai consumatori a carico di pubblici esercenti e ristoratori;
l'interrogante ha già depositato data 14 novembre 2014 l'interpellanza urgente n. 2-00743 chiedendo al Governo di notificare alla Commissione europea la volontà di legiferare per mantenere l'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari. In tale sede il Governo ha risposto che non essendovi una legge ad hoc, non si sono potuti adattare i provvedimenti richiesti nell'interpellanza urgente. L'interrogante, preso atto dell'inerzia del Governo, ha presentato, in data 2 dicembre 2014, con i colleghi del M5S, una proposta di legge n. 2762 ed ha chiesto ai cittadini di far sentire la propria voce, attraverso una lettera indirizza al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In 10.000 hanno accolto l'invito, ma il Governo, allo stato attuale, sembra aver ignorato tale appello –:
se non si ritenga opportuno assumere urgentemente iniziative volte a definire le norme relative alle sanzioni, diversificate in base all'attività svolta, da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le autorità preposte ai controlli di degni strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute;
se non si ritenga improcrastinabile notificare alla Commissione europea la volontà di mantenere l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.
(5-05021)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanzione penale

applicazione del diritto comunitario

informazione del consumatore