ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05011
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» è stato introdotto il comma 2-ter all'articolo 4 il quale prevede che «Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei princìpi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole. In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero;
   la disposizione ha suscitato fra gli operatori, del settore rifiuti molte difficoltà interpretative in particolare per il riferimento al Regolamento della Comunità europea n. 1907/2006 (noto come regolamento REACH) che è un atto complesso, certamente applicabile anche alle materie prime derivate dai rifiuti ma che non ha nulla a che vedere con il test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998; in particolare è di difficile interpretazione come applicare il concetto del «...se più favorevole» del citato articolo 4 in quanto appare equivoco, difficilmente comparabile ed oggettivizzabile;
   il regolamento Reach è infatti finalizzato alla valutazione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze chimiche e del rischio in condizioni ragionevolmente prevedibili, ex-ante, mentre il test di cessione previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, consiste nella simulazione del rilascio ambientale di sostanze a lunghissimo termine; nel regolamento comunitario non sono previsti criteri assoluti per l'accertamento del rischio di contaminazione ex post per una falda acquifera o per la salute e, pertanto, non appare chiaro in che termini si possa procedere all'attuazione della norma di legge;
   la connessione fra questa disposizione, quella comunitaria sulla cessazione della qualifica di rifiuti (end of waste), quella sul Reach ed il decreto ministeriale, 5 febbraio 1998 rendono necessario un intervento chiarificatore ed anche, in particolare, l'adeguamento del decreto ministeriale sulle cosiddette procedure semplificate per il recupero –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare un'iniziativa, per fare chiarezza sulle modalità applicative dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 1 del 2015 indicando i criteri per l'eventuale verifica ex post e procedere anche alla revisione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 allo scopo di adeguarlo alla previsione comunitaria sulla cessazione della qualifica di rifiuti (end of waste). (5-05011)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

rischio sanitario

riciclaggio dei rifiuti