ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04972

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/03/2015


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/03/2015 12/03/2015
Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
09/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2016
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 09/03/2016
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/03/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/03/2015

SOLLECITO IL 16/07/2015

DISCUSSIONE IL 09/03/2016

SVOLTO IL 09/03/2016

CONCLUSO IL 09/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04972
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo presentato
Mercoledì 11 marzo 2015
modificato
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, L'ABBATE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
la sicurezza alimentare e l'informazione volta alla protezione del consumatore sono diritti sanciti dall'articolo II-98 della Costituzione europea;
anche la legislazione nazionale ne riconosce l'importanza fondamentale;
il regolamento europeo 178/02 ha istituito nell'articolo 50 il sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) che ogni Stato membro è tenuto ad attivare. Il RASFF è aggiornato e permette di segnalare eventuali problemi di sicurezza alimentare in tempo reale. In accordo all'articolo 52 dello stesso regolamento, le segnalazioni sono raccolte in un database che è consultabile da ogni cittadino ed impresa dell'Unione. Ogni anno la Commissione europea pubblica un rapporto annuale che elenca il numero di segnalazioni, la loro provenienza e l'esito;
l'agricoltura biologica rappresenta in Europa uno dei settori in più forte espansione a tal punto che la capacità di produzione agricola e zootecnica non soddisfa la richiesta dell'industria di trasformazione e della distribuzione, determinando che gran parte dei prodotti di agricoltura biologica provengono quindi da Paesi extra europei;
nel 2012, secondo i dati SINAB (sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica) le colture industriali importate in Italia sono state 7.783,59 tonnellate, i cereali sono stati 13.340,68 tonnellate, la frutta fresca e secca 10.002,48 tonnellate, gli ortaggi 5.609,99 tonnellate e i prodotti trasformati ben 14.324,42 tonnellate;
il volume d'affari in Italia si aggira intorno ai 1,7 miliardi di valore del mercato interno (3,1 se si considera anche l’export) con un peso sul fatturato europeo dell'8 per cento;
in Europa il giro d'affari più rilevante è quello della Germania con un valore del mercato nazionale pari a 6,6 miliardi di euro, seguita dalla Francia 3,8 miliardi e dal Regno Unito 1,9 miliardi;
l'attuale legislazione europea prevede che gli Stati membri, in considerazione delle particolari caratteristiche dei loro territori, concedano deroghe all'applicazione delle norme di produzione europee, con la conseguenza che non esiste un vero biologico europeo, ma molteplici biologici nazionali o addirittura regionali;
per le norme del commercio internazionale la Unione europea può chiedere l'importazione in conformità solo in presenza di regole certe, differentemente dal caso dell'agricoltura biologica europea a causa, come detto in precedenza, delle numerose deroghe nazionali;
l'importazione dei prodotti biologici dai Paesi extra europei può avvenire in due modi:
a) importazioni da Paesi terzi in regime di conformità (le produzioni devono essere state prodotte con le stesse regole europee);
b) importazioni da Paesi terzi, in regime di equivalenza (le produzioni sono prodotte con regole di produzione e di controllo dei Paesi terzi riconosciute e giudicate «equivalenti»);
in Europa possono entrare alimenti certificati biologici, ma prodotti con regole di produzione differenti rispetto a quelle italiane creando un danno economico notevole all'agricoltura biologica europea ed italiana e grave incertezza ai consumatori, che si nutrono di prodotti non conformi, ma solamente equivalenti alle norme europee;
gli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 834/07 sull'agricoltura biologica impongono agli Stati membri di informare in via elettronica gli altri Stati della Unione europea in caso si riscontrino irregolarità negli alimenti biologici prodotti nelle Unione europea e extra Unione europea con sistema elettronico denominato OFIS (Organic Farming Information System);
l'articolo 94, punto 1, lettera c), del Regolamento dell'Unione europea n. 889/08 specifica altresì che le informazioni debbano essere trasmesse anche alla Commissione europea;
il database OFIS, a differenza di quello RASFF, non è pubblico né la Commissione o alcuno Stato membro pubblica alcuna nota di sintesi dei dati in esso presenti;
le irregolarità che compongono i database OFIS non riguardano la sicurezza alimentare, ma per le motivazioni sopra riportate, sono elementi che garantiscono la trasparenza e l'informazione dei consumatori –:
se, nei limiti delle sue competenze, intenda intraprendere iniziative nei confronti della Commissione europea affinché i dati OFIS siano resi pubblici come quelli del sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi;
se non reputi doveroso chiedere alla Commissione di pubblicare annualmente una relazione sulla base dei dati OFIS;
se intenda assumere iniziative affinché possa essere posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo la necessità che i dati OFIS siano resi pubblici come quelli del sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi;
se il Ministro non possa, di sua iniziativa, rendere pubblici ed aggiornare, con le stesse modalità del sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi, i dati presenti nel database nazionale OFIS che invia alla Commissione e agli altri Stati membri in attuazione dei Regolamenti dell'Unione europea n. 834/07 e n. 889/08. (5-04972)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-04972

  Lo scorso 16 luglio il Ministero ha presentato apposita istanza alla Commissione durante i lavori del comitato RCOP (Regulatory Committee on Organic Production) a Bruxelles in merito all'opportunità di provvedere alla pubblicazione di una relazione dalla Commissione per gli Stati membri sulle risultanze complessive deducibili dall'insieme delle segnalazioni di sospette irregolarità registrate dal sistema OFIS. In tale contesto la Commissione ha evidenziato che: «non prevede la preparazione di un tale rapporto, che vada oltre quanto già previsto, mentre rimane disponibile a valutare i possibili miglioramenti della piattaforma informatica, con la prospettiva di implementare funzionalità di ricerca più performanti e un più facile e veloce utilizzo dei dati».
  Ad ogni modo mi preme evidenziare che in base a quanto disposto dalla normativa europea sul sistema OFIS, ogni Stato membro che, con qualunque modalità anche non ufficiale venga a conoscenza di una sospetta irregolarità a carico di un prodotto importato, deve provvedere a richiedere allo Stato membro da cui proviene il prodotto o, se proveniente da Paesi terzi, all'Organismo di controllo che ne ha autorizzato l'importazione in Europa, di indagare sul caso e di porre in essere i dovuti controlli. All'esito dei quali, lo Stato membro esportatore deve comunicare le risultanze.
  Tali comunicazioni sono rese disponibili alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri e della Commissione proprio tramite il sistema OFIS.
  Il sistema OFIS, pertanto, nella sua sezione «irregolarità» non risulta, quindi, assimilabile al Sistema di allarme rapido RAFFS, avendo finalità del tutto diverse. Non rientra nelle finalità del sistema OFIS rendere pubbliche le informazioni non supportate da elementi certi e non destinate a garantire in alcun modo la sicurezza del consumatore ma esclusivamente quelle mirate a fornire un ulteriore elemento di miglioramento del sistema di certificazione biologico. Proprio per questo abbiamo chiesto una relazione, che dia trasparenza ai dati verificati e sottoposti regolarmente a controllo in modo che non si crei confusione a danno tanto dei consumatori e quanto dei produttori coinvolti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

agricoltura biologica

importazione comunitaria

politica delle importazioni