ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04958

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 387 del 09/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: IMPEGNO LEONARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04958
presentato da
IMPEGNO Leonardo
testo di
Lunedì 9 marzo 2015, seduta n. 387

   IMPEGNO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito alle modifiche alla normativa antiriciclaggio, qualsiasi pagamento in contanti non può superare i 12.500 euro (decreto-legge n. 112 del 2008) tale limite è stato abbassato dal 31 maggio 2010 a euro 5.000 (decreto-legge n. 78 del 2010) e quest'ultimo limite è stato ulteriormente ridotto nel 2011 alla cifra di euro 2.500 dal 13 agosto (decreto-legge n. 38 del 2011);
   il 6 dicembre 2011 il decreto-legge n. 201 del 2011 ha ridotto, ulteriormente, la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante, in un quadro di adeguamento alle disposizioni comunitarie finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, portandola da 2.500 a 999.99 euro;
   il decreto-legge n. 16 del 2012 ha introdotto una deroga alla suddetta soglia massima, prevedendo che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo possano procedere alla vendita per contanti di beni e servizi fino alla soglia massima di 15.000 euro laddove gli acquirenti siano persone fisiche che non abbiano né cittadinanza italiana, né quella di uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo e che, inoltre, non risiedano nel territorio dello Stato italiano;
   durante il dibattito parlamentare relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014 (decreto-legge competitività) era stato introdotto dal Senato l'articolo 7-sexies, che recava nuove disposizioni in materia di limiti per il trasferimento di denaro contante, stabilendo che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Stati appartenenti allo spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante fosse quello vigente nello Stato di residenza dell'acquirente e tale articolo è stato soppresso dalla Camera dei deputati;
   nel corso dell'esame è stato accolto un ordine del giorno dell'8 agosto 2014 (9-02568-AR-007) che impegnava il Governo a «procedere alla valutazione di ogni possibile semplificazione normativa e procedurale (...) al fine di promuovere opportune iniziative di coordinamento normativo utili tanto alla fluidità delle transazioni commerciali tra operatori residenti e turisti extracomunitari e comunitari, quanto all'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dell'evasione fiscale»;
   il quadro normativo, precedentemente illustrato, comporta una forte differenza nell'utilizzo dei contanti tra l'Italia e gli altri Stati europei: Austria, Slovenia, Germania e Regno Unito non pongono alcun limite all'utilizzo dei contanti, in Francia il limite è di 3.000 euro per i residenti e di 15.000 euro per i non residenti, in Belgio di 3000 euro ed in Grecia di 1.500 euro. La Spagna, come la Francia, ha il doppio limite: 2.500 euro per i residenti e 15.000 euro per i non residenti;
   queste diversità normative pongono le aziende italiane in una situazione di evidente disparità rispetto alle altre realtà europee e ciò renderebbe necessario una ridefinizione delle norme antiriciclaggio in sede comunitaria, con l'obiettivo di evitare che la «tolleranza zero» di uno Stato membro comporti semplicemente un vantaggio per i commercianti di altri Paesi membri dell'Unione europea;
   tale quadro normativo pone in essere una vera e propria discriminazione in capo ai commercianti all'ingrosso che non rientrano nelle deroghe previste dalle attuali norme per le persone fisiche provenienti da Paesi extra-Unione europea, e non possono beneficiare del positivo impulso al commercio derivante dal turismo e dall'afflusso di soggetti stranieri in Italia –:
   quale sia il piano del Governo per dare risposta ai problemi posti e se ci sia la volontà di adeguare le norme sul commercio all'ingrosso a quelle già poste in essere per il commercio al dettaglio;
   se sussista, da parte del Governo, l'intenzione di agevolare la disciplina per il commercio all'ingrosso nell'ottica di una semplificazione degli aggravi burocratici nel commercio con i cittadini e le aziende extra-Unione europea. (5-04958)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione finanziaria

commercio al minuto

piccolo commercio