ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04928

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 386 del 06/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015
COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 05/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/03/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/03/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04928
presentato da
ZANIN Giorgio
testo di
Venerdì 6 marzo 2015, seduta n. 386

   ZANIN, TARICCO, OLIVERIO, TERROSI, ROMANINI, CAPOZZOLO e COPPOLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   i titolari di microimprese dell'agroalimentare sottoscrivono un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e dell'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con l'obiettivo di innovare e innalzare le capacità competitive, a totale beneficio dello sviluppo locale, sia in termini produttivi che in termini di qualità e impatto culturale e dunque a beneficio complessivo dei consumatori e del territorio nazionale;
   la messa in rete si riferisce nella stragrande maggioranza dei casi allo sviluppo in forma congiunta di attività di promozione, distribuzione, commercializzazione e marketing, tese a valorizzare la produzione, l'immagine e la professionalità delle imprese partecipanti, con un efficientamento e, per quanto possibile, una riduzione dei costi aziendali;
   questa azione di mutuo aiuto comporta la compartecipazione delle idee ma anche delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature;
   le singole imprese dispongono in genere di mezzi di trasporto in conto proprio, ma, secondo quanto previsto dalla legge n. 298 del 1974 queste non possono trasportare la merce altrui con i propri mezzi in quanto potrebbero essere soggette a sanzioni e al sequestro del mezzo e dei prodotti;
   la normativa indicata comporta per le reti d'impresa un disagio enorme, in quanto gli obiettivi di semplificazione e efficienza sono vanificati dal divieto di trasporto di merce altrui con i propri mezzi, vincolo che diventa ancor più oneroso nei casi di partecipazione ad eventi promozionali programmati o di forniture diverse ad un medesimo destinatario: non è possibile razionalizzare il trasporto e contenere le spese connesse, con inevitabili ricadute anche in termini di competitività –:
   quali urgenti iniziative normative intenda assumere per consentire alle imprese dell'agroalimentare, vincolate da un contratto di rete il trasporto di merce altrui con i propri mezzi, nel pieno rispetto della disciplina e delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare. (5-04928)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04928

  In premessa devo far presente che, pur concordando con gli Onorevoli interroganti circa l'alta valenza sociale ed economica dei contratti di rete stipulati da imprese del settore agroalimentare, non esistono disposizioni normative di maggior favore per tali imprese nella specifica disciplina dell'autotrasporto.
  Infatti, la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose per conto proprio – di cui alla nota legge 6 giugno 1974, n. 298 – non consente al titolare di licenza in conto proprio l'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi.
  L'articolo 31 di detta legge prevede che le merci trasportate in conto proprio appartengano ai soggetti titolari della licenza di trasporto o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato o in locazione.
  La medesima norma stabilisce, peraltro, che le merci possano appartenere anche a terzi qualora il titolare della licenza dimostri che le cose trasportate debbano poi essere da lui elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione a un contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
  Dunque la norma prevede un ampio ventaglio di possibilità di trasporto in conto proprio di merce altrui, a condizione che l'attività principale del trasportatore abbia una stretta e sicura attinenza con i beni trasportati, purché non di sua proprietà.
  Ad esempio, nel caso prospettato dagli Onorevoli interroganti, può ritenersi consentito il trasporto di cose proprie e anche altrui nel caso di partecipazione a fiere, eventi promozionali, allestimenti di stand eccetera se e in quanto l'attività di trasporto sia strettamente connessa con la propria attività principale.
  Resta invece espressamente vietata la possibilità di svolgere l'attività del mero trasporto di merci per conto di terzi ai titolari di licenza in conto proprio.
  Come è noto, il trasporto di merci per conto di terzi può essere svolto solo da soggetti che esercitano tale attività professionalmente e dietro corrispettivo; la materia è regolamentata da specifiche norme comunitarie e nazionali che fissano stringenti vincoli per l'esercizio di tale professione: una specifica abilitazione professionale, la dimostrazione dei requisiti di stabilimento e di capacità finanziaria, oltre che dei necessari requisiti di onorabilità dei gestori delle imprese di autotrasporto.
  Tale normativa non prevede deroghe, che in ogni caso non potrebbero essere adottate a livello nazionale stante la cogenza delle norme comunitarie in materia.
  I competenti uffici del MIT sono fin da ora disponibili ad una attenta valutazione della questione, anche al fine di poter individuare, nell'ambito del quadro normativo vigente, le soluzioni più appropriate per corrispondere alle esigenze di flessibilità e condivisione dei servizi da parte delle imprese legate tra loro da contratti di rete.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto merci

sequestro di beni

rete di trasporti