ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 04/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 04/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
12/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2015
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 12/03/2015
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2015

DISCUSSIONE IL 12/03/2015

SVOLTO IL 12/03/2015

CONCLUSO IL 12/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04913
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   PRATAVIERA e FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   è notizia pubblicata su Liberoquotidiano.it del 1o marzo 2015 quella della sentenza n. 22/2015 della Corte costituzionale (depositata il 22 febbraio ma risalente al 27 gennaio) che riconosce agli immigrati senza carta di soggiorno la pensione di invalidità;
   secondo quanto riportato dal citato articolo nel disposto si legge che «agli stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia, non può esser negata la pensione di invalidità, in particolare se questa è grave come la cecità»;
   la vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino pakistano (K.S.), che il 1o maggio 2009 si era appellato al tribunale di Reggio Emilia per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ed all'indennità di accompagnamento in quanto «cieco civile con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi». L'Inps si era opposto al riconoscimento della prestazione assistenziale proprio perché il pakistano era privo di carta di soggiorno, mentre la Consulta ha stabilito il diritto alla pensione e pure alle indennità accessorie;
   tale sentenza rischia di aprire un vaso di Pandora con gravi ripercussioni per il bilancio dell'ente previdenziale e ad evidente danno dei cittadini italiani –:
   se il Governo abbia una stima di quanti stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia, possano avvalersi di questa facoltà;
   se sia stata fatta una stima degli eventuali costi complessivi dell'Inps;
   come il Governo intenda garantire le prestazioni assistenziali e previdenziali dei cittadini italiani, qualora le stesse fossero messe a rischio dalla potenziale platea di applicazione del pronunciamento della Consulta. (5-04913)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04913

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2015 in materia di riconoscimento della pensione per la cecità civile e dell'indennità in favore dei ciechi parziali agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio italiano.
  La Corte costituzionale, con la suddetta sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 66 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).
  Al riguardo, com’è noto l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse allo straniero titolare della carta di soggiorno e, quindi, che sia legalmente presente sul territorio dello Stato da almeno cinque anni.
  La sentenza in questione conferma il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza). La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ove così non fosse, d'altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.
  Vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori essenziali – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 2 della Costituzione.
  Faccio presente che la questione oggetto del presente atto parlamentare è già posta all'attenzione del Governo.
  In particolare, il Ministero che rappresento ha già avviato un'attenta riflessione in raccordo con l'Inps e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di poter trovare una urgente soluzione alla problematica rappresentata anche attraverso una modifica normativa.
  Segnalo, inoltre, che l'articolo 17, comma 13 della legge n. 196 del 2009 prevede che in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale, recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
  Più specificamente, in relazione ai quesiti posti nel presente atto parlamentare, fornisco nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione, i dati elaborati dall'INPS.
  La tabella indica la valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'estensione agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno breve del diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali per il periodo 2015-2024.
  Infine voglio assicurare che, in ogni caso, non verrà in alcun modo pregiudicato il diritto dei cittadini italiani al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali diritti soggettivi.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

cittadino

cittadino della Comunita'