ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04912

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08191
Firmatari
Primo firmatario: FANTINATI MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04912
presentato da
FANTINATI Mattia
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   FANTINATI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2013, la legge di Stabilità 2014 era intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario (introdotto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342), quella invisa pratica degli istituti di credito di applicare interessi su interessi ogni tre mesi, con ripercussioni di non poco peso su chi, nell'ultimo periodo, aveva avuto il «coraggio» di contrarre un finanziamento per effettuare investimenti e, quindi, per rilanciare l'economia nazionale;
   tale norma aveva, poi, lasciato al Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse il provvedimento, ma i criteri e le modalità non sono mai state emanate;
   nel frattempo è arrivato il decreto legge n. 91 del 2014 con il quale il Governo – all'articolo 31 – ha, di fatto, reintrodotto l'anatocismo, modificando il Testo unico bancario e affidando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) il compito di determinare «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore ad un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento;
   nell'agosto 2014, l'Assemblea del Senato, con il voto di fiducia, ha dato il via libera definitivo al Decreto competitività», contenente anche l'abrogazione dell'articolo 31;
   già le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, dopo aver riaffermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (articolo 1283 C.C.), avevano stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità: dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. In questo modo è stata dichiarata illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito;
   anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 2012, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la norma sui tempi di prescrizione per presentare ricorso contro gli istituti di credito che hanno applicato l'anatocismo, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi a svantaggio del correntista creditore;
   notizie assunte dall'interrogante riferiscono che, nonostante le nuove disposizioni, gli istituti di crediti continuano a praticare l'anatocismo sui contratti in essere, alimentando le iniziative giudiziarie dei clienti che chiedono la restituzione (o i riaccrediti) degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente –:
   come intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di chiarire gli effetti dell'applicazione della norma contenuta del decreto-legge competitività, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
(5-04912)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione

interesse

economia nazionale