Legislatura: 17Seduta di annuncio: 383 del 27/02/2015
Primo firmatario: PICCIONE TERESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/02/2015
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/02/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/02/2015
PICCIONE. —
Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la normativa attualmente vigente in tema di criteri relativi ai titoli in possesso di medici operanti nelle strutture private convenzionate sul territorio risulta complessivamente lacunosa e poco chiara;
partendo dal presupposto dell'equiparazione tra strutture pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale, si sono verificati casi di adozione di provvedimenti di sospensione nei confronti di professionisti – anche con carriere professionali più che decennali – poiché essendosi costoro laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione in epoca antecedente al 1997 – anno in cui veniva istituito l'obbligo della specializzazione – sono stati ritenuti inidonei alla prosecuzione della propria attività presso le case di cura a causa della mancanza del suddetto titolo di specializzazione;
la maggior parte dei medici operanti in strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale, ha svolto la propria professione a rapporto libero-professionale, sebbene la tipologia del rapporto di lavoro avesse tutti i caratteri della continuità, coordinazione ed anche subordinazione con turni di lavoro organizzati con presenze stabilite e continuative anche nei festivi e notturni e con un monte ore solitamente non inferiore alle 30 ore settimanali;
desta dunque preoccupazione la situazione di tutti quei professionisti che essendosi laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione in epoca antecedente all'obbligo della specializzazione rischiano oggi di essere discriminati nei propri diritti rispetto ai medici specializzati, pur avendo nel frattempo esercitato la professione con modalità di tipo libero professionale presso case di cura private accreditate con il servizio sanitario nazionale, per un periodo non inferiore alla durata di un corso di specializzazione, ovvero qualora, per una durata di tempo equivalente, abbiano effettuato un percorso di formazione a titolo di volontariato in una qualsiasi struttura sanitaria;
in data 31 luglio 2014 nella seduta n. 276 in sede di approvazione dell'AC 2486 finalizzato alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2486 a prima firma dell'interrogante ove si chiedeva un impegno a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'obbligo della specializzazione, ai fini dello svolgimento della professione nelle strutture accreditate col servizio sanitario nazionale, per tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione in epoca antecedente al 1997 – anno in cui veniva istituito l'obbligo della specializzazione – qualora abbiano operato con modalità di tipo libero professionale, coordinata e/o continuativa presso case di cura private accreditate con il servizio sanitario nazionale, per un periodo non inferiore alla durata della corrispondente specializzazione;
ormai sono passati più di sei mesi dall'approvazione dell'ordine del giorno in questione e non risulta che il Governo abbia dato seguito all'impegno preso –:
quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di risolvere questa annosa questione che ormai si trascina da anni.
(5-04866)
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