ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04818

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2015
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04818
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i commi 634-637 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevedono la possibilità per i contribuenti di avvalersi del nuovo istituto di «ravvedimento lunghissimo» che consente una rateizzazione per 48 mesi (anziché 24) per la regolarizzazione delle imposte non versate, con l'applicazione di sanzioni ridotte;
   tuttavia sussiste una causa ostativa della possibilità di avvalersi di tale nuovo ravvedimento che risiede nel vecchio automatismo di notifica da parte dell'Agenzia delle entrate, con comunicazioni di irregolarità (articoli 36, 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
   gioverebbe precisare, con opportuna circolare dell'Amministrazione finanziaria, che in presenza di ravvedimento del contribuente, l'Agenzia delle entrate non possa, se non in presenza di gravi inadempimenti o omesso pagamento delle rate, interrompere l’iter virtuoso e premiante intrapreso dal contribuente, impedendo l'applicazione delle condizioni meno favorevoli, previste dal precedente istituto definito dall’«avviso bonario»;
   è opportuno, attraverso un intervento chiarificatore, rendere fluido e certo il percorso di ravvedimento intrapreso dal contribuente, così come originariamente inteso dai commi 634-637, che si inquadrano nella «compliance fiscale» previsto dalla delega fiscale (legge n. 23 del 2014) –:
   quali iniziative urgenti, anche di carattere interpretativo, intenda assumere il Governo per evitare che un avviso o una notifica, di liquidazione o di accertamento sia causa ostativa rispetto al procedimento di ravvedimento operoso intrapreso.
(5-04818)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04818

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del cosiddetto «ravvedimento operoso lunghissimo», introdotto ai sensi dei commi 634-637 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).
  In particolare, l'Onorevole chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere il Governo «per evitare che un avviso o una notifica, di liquidazione o di accertamento, sia causa ostativa del procedimento di ravvedimento operoso».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Giova evidenziare che come ribadito nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle entrate, già prima della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015 al ravvedimento operoso – la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell'istituto, facendo venir meno il carattere spontaneo (e, dunque, premiale) dello stesso.
  Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato infatti chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli.
  Pertanto il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.
  Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso.
  La comunicazione di irregolarità, quindi, non preclude il ravvedimento per altre violazioni che non siano state contestate con la procedura di liquidazione. È evidente che, allo stesso modo, il fatto che il contribuente si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento con riguardo a specifiche violazioni non può precludere l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria con riguardo a violazioni diverse, non interessate dal ravvedimento.
  Tali successive attività di controllo non faranno comunque venir meno gli effetti del ravvedimento, se correttamente eseguito in precedenza.
  In sostanza, dal dettato normativo così come dalla prassi in materia di ravvedimento operoso non è possibile estrapolare una lettura per cui la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sia causa ostativa rispetto al procedimento di ravvedimento operoso intrapreso dal contribuente, così come paventato dall'Onorevole interrogante.
  È opportuno precisare, infine, che non è normativamente prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento. L'istituto si perfeziona nel momento esatto in cui il contribuente esegue il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. La regolarizzazione della violazione, pertanto, non avviene gradualmente nel tempo (come sarebbe in ipotesi di rateizzazione), ma è invece istantanea.
  Da quanto sopra consegue che l'eventuale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, intervenuta successivamente al pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento, non pregiudica assolutamente la regolarizzazione già eseguita dal contribuente, che si intende comunque perfezionata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contribuente