ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04817

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04817
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   RUOCCO e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con comunicato stampa del 12 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate, al fine di semplificare ulteriormente l'adempimento della trasmissione della Certificazione unica, per il primo anno ha concesso agli operatori, facoltà di scegliere se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
   tale facoltà è stata altresì ribadita con circolare 6/E del 19 febbraio 2015, recante «Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro»;
   sussistono, tra gli operatori, alcune perplessità interpretative circa la portata del possibile esonero facoltativo dall'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
   in particolare non è chiaro se la suddetta dispensa riguardi le singole certificazioni relative ai soli percipienti che hanno conseguito esclusivamente redditi esenti – con la conseguenza che gli operatori sono obbligati ad inviare solo quelle degli altri percipienti cui sono stati erogati nel 2014 redditi imponibili o entrambe le tipologie – oppure se la presenza di percipienti aventi redditi imponibili, costringe comunque il sostituto d'imposta ad inviare anche le certificazioni relative agli altri percettori di redditi esclusivamente esenti;
   è necessario, dunque, un chiarimento ulteriore per comprendere se la presenza di percipienti con soli redditi imponibili – o imponibili ed esenti – imponga comunque al sostituto di imposta di inviare anche i dati relativi agli altri percipienti con soli redditi esenti oppure se è possibile inviare solo i primi avvalendosi della dispensa facoltativa per i secondi, come appare più consono allo spirito di semplificazione che l'amministrazione finanziaria ha inteso applicare alla fattispecie de quo –:
   se non ritenga opportuno ed urgente fornire gli ulteriori chiarimenti per una corretta applicazione dell'esonero facoltativo dall'adempimento di invio telematico della certificazione unica, concesso per l'anno 2014 alle sole certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
(5-04817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04817

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015.
  Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certiticazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reddito imponibile