ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04812

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04812
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   CAUSI e TERROSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   gli adempimenti fiscali relativi all'imposta sul valore aggiunto in caso di contratto di soccida presentano alcune problematicità e disomogeneità territoriali;
   la soccida è un contratto diretto a costituire un'impresa agricola a natura associativa, per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividere tra le parti gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese che ne derivano;
   il contratto di soccida, disciplinato dal libro quinto, sezione IV, del codice civile, dagli articoli da 2170 a 2186, è distinto in tre tipologie: la soccida semplice, la soccida parziale e la soccida con conferimento di pascolo; nella soccida semplice il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario presta l'attività necessaria all'allevamento, mentre gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dal contratto o dagli usi;
   nel rapporto di soccida la vendita di bestiame pone in essere un'operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, con la conseguente facoltà di detrarre l'IVA eventualmente pagata per l'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività; tuttavia, non sono univocamente fissati i criteri per l'esatta individuazione dei soggetti passivi dell'IVA che, conseguentemente, sono legittimamente abilitati ad effettuare le detrazioni per le spese relative all'allevamento;
   da quanto riferito dagli allevatori, risulta agli interroganti che, nelle varie aree di allevamento in Italia, vi siano in merito interpretazioni difformi da parte dei diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate;
   nella provincia di Viterbo, dove l'istituto del contratto di soccida è molto diffuso tra le aziende del settore dell'allevamento avicolo, fino al 2012, l'IVA relativa agli acquisti veniva regolarmente esposta nella relativa dichiarazione come IVA a credito e in alcuni casi compensata o richiesta a rimborso;
   i rimborsi richiesti sono stati regolarmente evasi dall'Agenzia delle entrate di Viterbo fino all'anno 2012, quando la stessa Agenzia, cambiando orientamento, avrebbe disconosciuto completamente l'IVA sugli acquisti del soccidario e inviato avvisi di accertamento a campione per il recupero dell'imposta, in tal modo applicando la normativa in maniera discriminatoria fra i vari contribuenti;
   a quanto consta agli interroganti gli accertamenti riguardano il recupero dell'IVA portata in compensazione, ovvero i rimborsi da poco liquidati recanti la firma dello stesso direttore che ha provveduto a firmare l'accertamento;
   l'Agenzia delle entrate sostiene che, essendo la commercializzazione del bestiame effettuata esclusivamente dal soccidante, il soccidario non può portare in detrazione l'IVA relativa agli acquisti in quanto, non emettendo nessuna fattura di vendita, non viene esposto alcun importo nel quadro «IVA riscossa»; tuttavia, a seguito di ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate e accolti dagli organi tributari competenti, è stato più volte rilevato che il soccidario è anch'esso soggetto passivo IVA e può quindi legittimamente effettuare la detrazione;
   le interpretazioni difformi da parte dei diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate rendono la disciplina di difficile conoscibilità da parte dei soggetti passivi d'imposta –:
   quali iniziative intenda intraprendere al fine di uniformare le modalità attuative della disciplina esposta in premessa, prevedendo, per i contratti di soccida, la possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti indipendentemente dal regime IVA del soccidario, sconosciuto al soccidante, e come intenda sanare la posizione dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento riguardanti gli anni in cui, per errata interpretazione condivisa dalla Agenzia delle entrate, l'IVA è stata portata in detrazione. (5-04812)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04812

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di bestiame nell'ambito del contratto di soccida.
  In particolare, gli interroganti riferiscono che l'Agenzia delle entrate avrebbe emesso diversi atti di accertamento (in particolare la Direzione provinciale di Viterbo, di seguito DP) che, disconoscendo l'IVA sugli acquisti del soccidario, recuperano l'imposta esposta in dichiarazione come IVA a credito (nel presupposto che la commercializzazione degli animali era effettuata esclusivamente dal soccidante), anche se precedentemente la stessa IVA era stata oggetto di rimborso da parte dello stesso ufficio che ha emesso l'atto di accertamento.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nel corso degli anni 2013/2014 sono stati accertati n. 27 soggetti nella provincia di Viterbo.
  Degli accertamenti emessi due si sono conclusi con acquiescenza dei contribuenti, dieci con adesioni già concluse e due con adesione attualmente in corso, dieci con ricorso presentato da parte dei contribuenti e, infine, due si sono resi definitivi per mancata opposizione. Con riguardo ai ricorsi, sono state ad oggi depositate quattro sentenze, di cui tre a favore dei ricorrenti (oggetto di impugnazione da parte dell'ufficio) ed una a favore dell'Agenzia (ultima ad essere stata depositata in ordine temporale).
  Con riferimento alle motivazioni degli atti accertativi, l'ufficio ha riesaminato la richiesta di rimborsi IVA da parte di soggetti che esercitano l'attività di allevamento di bestiame in regime di soccida solo relativamente ai contratti che prevedevano l'intera monetizzazione della quota spettante al soccidario. Tale integrale monetizzazione trova riscontro nel fatto che non risultavano emesse da parte dei soccidari, fatture di vendita a seguito di una eventuale autonoma cessione dei capi spettanti. Ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti passivi d'imposta, che operano in regime ordinario, hanno diritto a detrarre integralmente l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi solo se destinati ad operazioni imponibili o ad esse assimilate: è, invece, indetraibile l'imposta assolta a monte relativa a beni e servizi destinati esclusivamente ad operazioni esenti, ovvero ad operazioni comunque non soggette all'imposta. Nei casi oggetto di accertamento i soggetti non avevano effettuato alcuna operazione attiva imponibile ai fini IVA pertanto nessuna detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti poteva essere operata dagli stessi.
  Al fine di non penalizzare i soggetti che in buona fede avevano fatto affidamento sulla possibilità di richiedere a rimborso l'IVA pagata, l'ufficio ha provveduto a disapplicare le sanzioni ai soggetti accertati.
  La DP di Viterbo ha anche richiesto parere alla Direzione Regionale – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Fiscalità, la quale ha confermato che nei casi esaminati dalla DP istante, al soccidario non spetta la detrazione dell'IVA sugli acquisti (e quindi nessun rimborso), in quanto non effettua alcuna operazione attiva imponibile.
  La DP di Viterbo rappresenta, infine. che sebbene le Commissioni di merito non hanno una posizione univoca in materia, le sentenze emesse dalla Cassazione hanno accolto, ad oggi, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria (Cassazione 21491/2005; 8727/2013; 27715/2013).
  Per quanto riguarda il merito della questione, si fa presente che, con la circolare del 9 febbraio 1995, n. 48/E, è stato precisato che gli atti generatori il contratto di soccida (ad esempio gli atti di conferimento del bestiame) non sono fattispecie rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non rappresentando atti traslativi della proprietà.
  Con la citata circolare n. 48/E del 1995, è stato, altresì, chiarito che anche la restituzione del bestiame, alla fine del contratto, non costituisce operazione rilevante ai fini dell'IVA, riassumendo il conferente la materiale disponibilità del proprio bestiame inizialmente conferito.
  Per quanto attiene alla divisione degli accrescimenti, è stato, inoltre, specificato che questa è solo un atto dichiarativo dell'acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida.
  Ciò posto, nonostante sia il conferimento che la divisione del bestiame siano atti non assoggettati ad IVA, la circolare n. 48/E chiarisce che è comunque ammessa la detrazione forfettizzata per le successive cessioni, ovviamente con riferimento all'IVA corrisposta per gli acquisti antecedenti il conferimento.
  Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 32 del 27 aprile 1973 (richiamata successivamente dalla risoluzione n. 381861 del 28 maggio 1980), «possono essere considerati produttori agricoli, ai fini dell'articolo 34, in quanto partecipi dell'attività di allevamento di cui si assumono i rischi in proporzione alle quote conferite, sia il soccidario che il soccidante il quale svolga in proprio l'attività di allevatore.
  Ne deriva che alle cessioni aventi per oggetto i frutti dell'allevamento, può essere applicato il regime di cui al primo comma del richiamato articolo 34; nell'accennata ipotesi, la veste di contribuente viene assunta dal solo soccidante qualora provveda alla vendita dell'intero prodotto, ovvero anche dal soccidario per la parte di sua spettanza che venga da esso direttamente ceduta».
  In altre parole, affinché il soccidario possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, ancorché in misura forfettizzata ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è necessario che lo stesso svolga in proprio l'attività di allevatore, e provveda direttamente alla vendita dei prodotti in questione.
  Da ultimo, per quanto riguarda il contenzioso pendente, si segnala che dall'interrogazione della banca dati del contenzioso, abbinati alla questione controversa specifica si rilevano 18 ricorsi presentati in Commissione Tributaria Provinciale, 12 in Commissione Tributaria Regionale e 4 in Cassazione.
  Allo stato attuale risultano emesse diverse sentenze di merito, con esito sfavorevole all'Ufficio: per alcune risulta presentato appello.
  Il contenzioso si concentra, in particolare, nel Lazio (e nella provincia di Viterbo, come evidenziato dagli interroganti), in Piemonte e in Umbria.
  Dagli scritti difensivi emerge che si tratta, di regola, di contratti di cd. soccida semplice per allevamento di animali (pollame, bovini, e altro), in cui il soccidante si obbliga a conferire una certa quantità di bestiame, mentre il soccidario presta l'attività necessaria alla custodia e all'allevamento; in seguito, il soccidante rivende il bestiame riconoscendo al soccidario una quota di «utili» (monetizzata e liquidata in denaro), determinata in base alle condizioni contrattuali che si riferiscono alla ripartizione degli accrescimenti.
  Si fa presente, infine, che la questione ha costituito oggetto dell'istanza di consulenza giuridica n. 913-30/2012 presentata dall'Ufficio Territoriale di Viterbo in data 28 novembre 2012, in relazione alla quale la Direzione Regionale del Lazio ha espresso il parere secondo cui «Nel caso di specie il soccidario non effettua alcuna operazione attiva imponibile o ad essa assimilata che avrebbe legittimato da parte sua la detrazione d'imposta. Ne consegue che allo stesso non spetta la detrazione IVA sugli acquisti e, dunque, neanche il rimborso che l'Ufficio vorrebbe riconoscere».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

allevamento

rimborso