ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04811

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 24/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04811
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   BARBANTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   relativamente alle istanze di ricerca e di produzione di idrocarburi che la Croazia avrebbe concesso ad alcune società petrolifere, tra cui anche l'italiana ENI, lungo la costa croata per un tratto di mare che percorre gran parte dell'alto Adriatico nel rispetto della direttiva europea 42/2001/CE, articolo 7 – Consultazioni Transfrontaliere, che prevede:
    «1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
    2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.
    Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli»;
   la Convenzione di ESPOO, ratificata dal Governo della Croazia l'8 luglio 1996, definisce i criteri per una valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Nell'articolo 1 si dà la seguente definizione di impatto transfrontaliero e della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: ...l'espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte;
   l'articolo 7 della direttiva 2014/52/UE stabilisce che gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato –:
   se tale procedura sia stata rispettata e se al Governo italiano sia giunta opportuna notifica, e in qual caso si chiede se il Governo italiano abbia fatto richiesta di consultazione e di avvio di procedimento di valutazione ambientale transfrontaliera. (5-04811)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

paese membro

procedura legislativa