Legislatura: 17Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Primo firmatario: CIMBRO ELEONORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015 LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015 PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 24/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 26/03/2015 Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE) REPLICA 26/03/2015 Resoconto CIMBRO ELEONORA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/02/2015
DISCUSSIONE IL 26/03/2015
SVOLTO IL 26/03/2015
CONCLUSO IL 26/03/2015
CIMBRO, GARAVINI, LA MARCA e PORTA. —
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
come noto, il nostro Paese è una delle mete più ambite dagli studenti stranieri, e la lingua italiana è fra le più studiate al mondo. Ogni anno, decine di migliaia di studenti, quarantamila circa, si recano in Italia per apprendere la nostra lingua;
il fruitore di un corso di italiano è generalmente uno studente interessato ad un soggiorno non breve nel nostro Paese, dedicato alla scoperta della cultura italiana in senso lato. È un turista di «studio», che sarà, con ogni probabilità, un ambasciatore della cultura italiana, e tra i migliori promotori e clienti del nostro sistema Paese;
esistono tuttavia criticità per gli studenti che vogliono recarsi nel nostro Paese se per lo studio dell'italiano: criticità causate dall'incertezza in cui gli uffici visti dei consolati italiani nel mondo si trovano ad operare, per la mancanza di una esplicita previsione legislativa relativa al visto per lo studio della lingua italiana, che non rientra tra le quattro tipologie previste dall'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
la questione è stata parzialmente risolta dalla circolare del Ministero degli affari esteri del 9 novembre 2006, la quale, equiparando il visto per lo studio della lingua italiana alle altre tipologie di visto previste dal sistema giuridico, non risulta però essere applicata uniformemente e universalmente –:
se non si ritenga possibile e necessario predisporre una nuova circolare o altro strumento regolamentare che possa chiarire alcuni degli aspetti relativi al rilascio dei visti per studio della lingua italiana, al momento, come illustrato, causa di incertezza e di non uniforme interpretazione, ovvero se si ritenga indispensabile, a tale fine, avere come presupposto una norma di rango normativo primario che preveda una nuova disciplina su questo punto. (5-04803)
A titolo di premessa, il visto di studio può essere concesso agli stranieri che intendano recarsi nel nostro Paese per frequentare corsi di apprendimento o perfezionamento della lingua e della cultura italiana presso Università italiane o altre Istituzioni pubbliche o private. La richiesta di visto deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge e può riguardare soggiorni di breve o lungo periodo.
Per i cittadini di Paesi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni nello spazio Schengen fino a 90 giorni, i visti di studio di lungo soggiorno sono in genere concessi con massima speditezza, in presenza dei requisiti previsti, essendo generalmente escluso in questi casi un rischio di immigrazione illegale.
Per i cittadini di Paesi ad obbligo di visto per corto soggiorno la normativa prevede invece che venga valutata, caso per caso, la presenza di un rischio migratorio e verificato il reale scopo del viaggio. Tale cautela è giustificata anche dal fatto che numerose domande di visto di studio per la frequenza di corsi di lingua italiana in Italia nascondono tentativi di elusione della normativa migratoria, e che la frequenza del corso di lingua è in realtà un pretesto per altri scopi non previsti dalle norme in vigore.
In merito allo specifico punto sollevato dall'onorevole interrogante, segnalo che, nel 2006, il MAECI, tramite apposita comunicazione interna, ha fornito precise e puntuali indicazioni alle rappresentanze diplomatico-consolari sui requisiti e le condizioni per la concessione dei visti di studio. Tali indicazioni sono state poi consolidate e sostituite da quelle contenute nella circolare ministeriale n. 1 del 31 luglio 2014, che costituisce oggi il riferimento più aggiornato in tema di visti d'ingresso.
Per assicurare una corretta e omogenea applicazione della normativa sui visti – inclusi quelli per studio – il MAECI pone in essere una costante opera di vigilanza sull'operato degli uffici consolari. Un'uniforme disciplina della materia non implica tuttavia che vi debbano essere degli automatismi nei rilascio dei visti per studio. La normativa prevede infatti che gli operatori degli uffici visti all'estero effettuino una valutazione del rischio migratorio, che non potrà non tener conto delle caratteristiche di ciascun richiedente.
Vorrei concludere con qualche dato che credo possa essere interessante. Nel 2014 sono stati emessi dalla nostra rete diplomatico-consolare 51.878 visti per studio, con un aumento del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente. Visti di studio per la frequenza di corsi di lingua italiana sono stati invece 4.365 (+54 per cento rispetto al 2013).
I dati sono sicuramente positivi e dimostrano da un lato l'attrazione che il nostro Paese e il suo sistema educativo continua ad esercitare nei confronti degli studenti stranieri, e dall'altro l'impegno delle nostre 167 sedi diplomatico-consolari per assecondare la crescente domanda di lingua e cultura italiana.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica dei visti
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