Legislatura: 17Seduta di annuncio: 379 del 20/02/2015
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015 D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2015
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 26/03/2015 Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 26/03/2015 Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/02/2015
DISCUSSIONE IL 26/03/2015
SVOLTO IL 26/03/2015
CONCLUSO IL 26/03/2015
TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, DALL'OSSO, LOMBARDI, ALBERTI, PESCO, PAOLO BERNINI, VILLAROSA, LOREFICE, MANTERO, SILVIA GIORDANO, MANLIO DI STEFANO e D'INCÀ. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
in data 15 febbraio 2015, sul quotidiano La Repubblica, nelle pagine locali di Roma, veniva pubblicata la notizia del licenziamento della signora Simona, donna di 40 anni, da circa 10 anni assunta dal gruppo Mediamarket spa e dipendente presso il negozio di elettronica Saturn sito nel Centro commerciale Roma Est. Malata di tumore dal 2010, a causa del perdurare della malattia, ha trascorso gli ultimi due mesi in ospedale raggiungendo un totale di giorni di malattia accumulati nell'ultimo anno solare pari a 200 e, al suo ritorno a casa, tramite telegramma inviatole dall'azienda, è stata avvisata del licenziamento per il superamento del periodo di comporto corrispondente a 180 giorni;
in data 19 febbraio 2015, sul sito tiburtina.it, veniva pubblicata la notizia della conferma del licenziamento da parte dell'azienda nei confronti della signora Simona, dove veniva specificato che, in data 30 gennaio 2015, la stessa aveva raggiunto il totale massimo consentito di giorni di malattia accumulati nell'anno solare e, il 13 febbraio 2015, al suo ritorno dal periodo di degenza dall'ospedale a casa, è stata avvisata del licenziamento tramite telegramma inviatole dall'azienda;
l'articolo 175 del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, categoria alla quale la signora Simona apparteneva, stabilisce che, per i lavoratori non in prova come era la signora Simona, «il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento». L'articolo 181 del medesimo CCNL, stabilisce che «nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 [...], sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici». La signora Simona, proprio nel periodo a cavallo dei 180 giorni, si è trovata impossibilitata a compiere le operazioni di rinnovo del periodo di malattia perché ricoverata in ospedale;
è doveroso far notare che nell'articolo 175 del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, nel passaggio ove si cita che «il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento», viene stabilito che il datore di lavoro non ha obbligo di licenziamento ma discrezionalità nel farlo o meno. A giudizio degli interroganti, ciò stabilisce in chi determina la scelta, ovvero il datore di lavoro, una enorme responsabilità, anche umana, che compete a chi legifera e non al datore di lavoro, lasciando al legislatore la responsabilità di produrre una norma più chiara e che non lasci adito ad incertezze, volta ad aumentare i benefici nei confronti di chi è stato già svantaggiato nel periodo buio di una malattia così invalidante come il tumore;
soventi sono i casi simili a quello della signora Simona, dove lavoratori e lavoratrici vengono licenziati, con differenti modalità, perché affetti da tumore –:
se i Ministri interrogati non ritengano necessario assumere iniziative normative al fine di tutelare chi, come la signora Simona e tutti i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in circostanze estremamente penalizzanti dovute alla patologia tumorale, possano mantenere il proprio posto di lavoro o possano essere reintegrati una volta perso lo stesso.
(5-04800)
Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla tutela dei lavoratori affetti da patologie tumorali in caso di superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Voglio ricordare, in via preliminare, che la disciplina della conservazione del posto di lavoro durante la malattia è direttamente connessa alla tutela della salute del lavoratore, che è un bene di rilevanza costituzionale (articolo 32 della Costituzione).
Inoltre, l'articolo 2110 del codice civile prevede che in caso di malattia:
è dovuta al lavoratore la retribuzione o un'indennità per il periodo previsto dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità;
il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo il decorso del periodo (cosiddetto comporto) previsto dalla legge, dagli usi o calcolato secondo equità. Sul punto, faccio presente che è il contratto collettivo a stabilire la durata massima del cosiddetto periodo di comporto.
Occorre evidenziare che, alla tutela generale costituita dalla previsione dell'articolo 2110 del codice civile, e a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, si affianca il periodo di congedo di 30 giorni all'anno, anche frazionato, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 119 del 2011 in favore dei lavoratori ai quali sia riconosciuta una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Tale congedo è a carico del datore di lavoro, non è computato nel periodo di comporto e, durante la sua fruizione, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Voglio ricordare, inoltre, che la contrattazione collettiva ha la facoltà di estendere il periodo di comporto nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapia salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi si rilevano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in regime ordinario.
Voglio sottolineare che il Governo valuta con la massima attenzione tutte le questioni concernenti la tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi e invalidanti come quelle segnalate nell'atto in esame.
Segnalo, al riguardo, che nello schema di decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, approvato in Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso, viene previsto per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale verticale o orizzontale. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
Nel ricordare le tutele previste in materia collocamento obbligatorio e il diritto alle prestazioni assistenziali, concludo ribadendo il massimo impegno del Governo al fine di rafforzare le misure volte a rendere effettiva la tutela del diritto al lavoro per i lavoratori affetti da gravi patologie.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):licenziamento
lavoro non remunerato
settore terziario