ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04742

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04742
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   PIAZZONI e LAVAGNO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21 del 1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente (NCC) ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
   l'operatività della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, in quanto in palese violazione della disciplina costituzionale e comunitaria, ed in dispregio ai principi di ragionevolezza, parità di trattamento e di libertà di esercizio dell'impresa, nonché per la significativa limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato;
   successivamente l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale; a tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207 del 2008 sopra richiamate;
   il termine per l'emanazione del decreto è stato più volte differito, da ultimo (articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 192 del 2014) al 31 dicembre 2015;
   in attesa dell'emanazione del decreto, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21 del 1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207 del 2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività;
   nonostante ciò, le amministrazioni pubbliche locali, tra cui quelle di Roma e Milano, periodicamente adottano provvedimenti che introducono barriere all'esercizio dell'attività NCC. Tuttavia, a seguito di ricorso di singoli ed organizzazioni ai tribunali amministrativi, pronunce di questi ultimi sistematicamente annullano i provvedimenti adottati dalle varie amministrazione riferiti a revoche di autorizzazioni NCC fondate sui principi dettati dal suddetto comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008;
   rientra nel contesto sopra segnalato la delibera n. 379 del 2014 del comune di Roma che subordina l'accesso nel territorio di Roma Capitale alla previa comunicazione di una serie di dati per ogni singolo servizio solo ai titolari di autorizzazioni NCC rilasciate da altri comuni. La delibera in questione sta creando ingenti danni all'intero settore e soprattutto alle oltre 6000 imprese che insistono nel territorio di Roma;
   la delibera peraltro richiama la legge della regione Lazio n. 58 del 1993, la cui disciplina restrittiva nei confronti degli operatori NCC (i quali non possono svolgere il servizio al di fuori del comune che ha rilasciato l'autorizzazione) non può però essere ritenuta prevalente sulla disciplina nazionale (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 del 2013 nei confronti dell'analoga disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge regionale del Molise n. 25 del 2012);
   di fatto, la situazione descritta, caratterizzata da forte confusione interpretativa delle norme vigenti e da una perdurante condizione d'incertezza, aggravata dai citati atti restrittivi verso l'attività NCC posti in essere dalle amministrazioni locali, provoca notevoli disagi e pregiudizi per un settore produttivo che vede impegnati su tutto il territorio nazionale migliaia di imprese e lavoratori (oltre 80.000 imprese titolari di autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti), rischiando altresì di provocare un aggravamento del contenzioso che si è nel frattempo generato tra amministrazioni comunali, gli operatori e le associazioni di categoria. Non si può non considerare come le carenze evidenziate portino inevitabilmente all'insorgere di altre problematiche legate all'applicazione differenziata della normativa da parte delle varie realtà territoriali coinvolte;
   occorre segnalare inoltre come la seconda sezione ter del TAR del Lazio, con ordinanza n. 02113/2011, visto l'articolo 267 del TFUE, abbia disposto la remissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni d'interpretazione della normativa italiana, ravvisando, nel caso in cui uno Stato renda più sfavorevole la condizione degli operatori di altri Paesi membri rispetto ai propri, la violazione dell'articolo 92 del TFUE;
   il servizio di noleggio con conducente è infatti un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, e gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 90 del TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;
   rilevante appare altresì il procedimento EU Pilot 623/09/TREN, avente ad oggetto «Requisiti posti dalla legislazione della Repubblica italiana per l'esercizio dell'attività di noleggio auto con conducente», con il quale la Commissione europea-direzione generale dell'energia e dei trasporti ha chiesto informazioni alle autorità italiane in ordine all'attuale tenore del citato articolo 29, comma 1-quater, nonché in ordine alle motivazioni sulla base delle quali sono state introdotte le condizioni e le limitazioni all'esercizio dell'attività di cui trattasi, ed in esso contenute, avuto riferimento ai requisiti di non discriminazione, necessità, idoneità e proporzionalità richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia –:
   quali iniziative di carattere urgente, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro interrogato e se non intenda assumere iniziative per rivedere le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, nel quadro di una più complessiva riforma della disciplina dei servizi pubblici non di linea recata dalla legge n. 21 del 1992, anche alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche. (5-04742)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione delle merci

libera prestazione di servizi

libera circolazione delle persone