ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04723

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
14/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/07/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 14/07/2015
Resoconto GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2015

DISCUSSIONE IL 14/07/2015

SVOLTO IL 14/07/2015

CONCLUSO IL 14/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04723
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   GAGNARLI, LOREFICE, BARONI e MANTERO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   da anni nel nostro Paese i medici veterinari denunciano il costo altissimo dei farmaci specifici per gli animali, il cui prezzo, in media e a parità di principio attivo è di 3-4 volte superiore a quello di un farmaco per l'uomo;
   la normativa nazionale che regola l'uso e la prescrizione dei farmaci veterinari è il decreto legislativo 193 del 2006, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari», che impone di prescrivere ed usare il farmaco veterinario per la cura degli animali e solo in via eccezionale la «versione umana». In particolare se non esiste nessuna specialità veterinaria autorizzata per una determinata specie e patologia il veterinario può somministrare un farmaco off label, cioè registrato per la cura di un'altra malattia ma altrettanto efficace, o indicato per una famiglia di animali diversa, e solo in ultima istanza può prescrivere un farmaco autorizzato per l'uomo, anche se contiene lo stesso principio attivo, oltre ad essere più economico;
   nello stesso decreto si precisa inoltre, agli articolo 10 e 11 che la deroga all'uso dei farmaci veterinari è consentita solo al fine di evitare «stati evidenti di sofferenza», una condizione, quindi, eccezionale e molto limitante, poiché, ad esempio, non può essere seguita in caso di prevenzione di alcune patologie animali, ma solo per curarle;
   alcuni esempi di questa anomalia sono il furosemide, un diuretico veterinario dal nome commerciale «Diuren», che nella confezione da 30 compresse da 20 milligrammi costa 7,50 euro a fronte dell'analogo per uso umano, il Lasix, che costa 1,72 euro; oppure il tramadolo cloridrato, principio attivo dell'Altadol, un antidolorifico veterinario iniettabile, che costa 9,20 euro a fronte del farmaco per uso umano chiamato «Contramal», che è in vendita a 3,30 euro;
   stesso discorso vale per antidepressivi o antibiotici: la spesa per 16 pastiglie di clindamicina cloridrato, sotto l'etichetta «Antirobe» è di 27, 82 euro, mentre la stessa molecola per uso umano, con un nome diverso, «Dalacin C», può essere acquistata a metà prezzo;
   le aziende farmaceutiche veterinarie rappresentano, secondo quanto riportato da diverse fonti stampa, ogni anno in Italia muovono un fatturato di circa 600 milioni di euro e il 50 per cento di questo imponente giro d'affari si concentra in quattro aziende: Merial, Zoetis Italia, Bayer (divisione veterinaria) e MSD Animal Health;
   un altro problema, infatti, è quello dei farmaci generici per gli animali che non possono essere prescritti in quanto il veterinario sulla ricetta è obbligato ad indicare il nome commerciale del medicinale (non il principio attivo come per i medici di medicina generale) nonostante esistono dei farmaci, già registrati in veterinaria e nello specifico per il cane/gatto, che sono disponibili anche come generici;
   il costo dei farmaci generici veterinari, tuttavia, a differenza di quelli ad uso umano, non si discosta molto da quello degli «originator», un'anomalia che andrebbe comunque sanata poiché individuare fonti di risparmio nella spesa medica veterinaria permetterebbe di tutelare in egual maniera o forse ancora più efficacemente gli animali, in particolare i cani il cui più grande proprietario, è bene sottolinearlo, è lo Stato: sono circa 600 mila i cani rinchiusi nei canili italiani che necessitano di cure come tutti gli animali domestici;
   capita inoltre che gli alti costi dei farmaci veterinari spingano i proprietari degli animali ad agire illegalmente, somministrando ad esempio al proprio cane o gatto farmaci per uso umano ma con dosaggi sbagliati, rischiando così di causare effetti collaterali nell'animale o peggio non curandolo affatto per mancanza di sufficienti risorse economiche (dai 100 ai 400 euro l'anno una spesa media per la gestione e cura di un animale domestico); oppure capita che i veterinari, percependo le difficoltà economiche dei padroni, prescrivano illegalmente farmaci per uso umano, rischiando multe fino a 9 mila euro (articolo 108 del decreto legislativo 193/2006) –:
   se, in base a quanto esposto in premessa, non intenda porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare la disciplina prevista dal decreto legislativo 193 del 2006 al fine di rendere possibile da parte dei veterinari, qualora lo ritengano opportuno, la prescrizione di farmaci generici e/o destinati all'uso umano per la prevenzione e la cura delle patologie animali, con il duplice fine di agevolare le famiglie che possiedono animali domestici in Italia, rendere maggiormente liberi i medici nello svolgimento della loro professione e al contempo, tutelare il benessere degli animali;
   quali siano le ragioni del costo elevato dei farmaci generici ad uso veterinario e se non intenda valutare la possibilità di predisporre una regolamentazione specifica per il prezzo di tali medicinali, così come avviene per i generici ad uso umano. (5-04723)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04723

  È opportuno ricordare che la normativa sulla produzione e distribuzione dei medicinali veterinari è armonizzata a livello europeo; pertanto, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari».
  Infatti, il medicinale veterinario, anche se ha la medesima composizione di un medicinale per uso umano, non è un farmaco da esso derivato: appositi studi condotti sul medicinale veterinario garantiscono qualità, sicurezza ed efficacia per le specie animali di destinazione.
  Il prezzo dei medicinali veterinari è libero, non è presente un'Autorità garante di controllo che interviene sui prezzi, come in campo umano, e gli aspetti commerciali e distributivi, secondo quanto affermato dagli operatori del settore, rivestono un ruolo rilevante nella definizione del prezzo medesimo.
  Attualmente, è in discussione presso il Consiglio Europeo la proposta presentata dalla Commissione U.E. di revisione della normativa comunitaria, che ha evidenziato come le esigenze del settore veterinario siano sostanzialmente diverse da quelle del settore umano.
  Nella proposta di revisione ci sono molte novità, che potrebbero essere favorevoli alla riduzione dei prezzi dei medicinali, viste le iniziative di semplificazione presenti nel testo; la delegazione italiana partecipa sempre attivamente alla discussione in sede europea e, al fine di conoscere le opinioni circa il testo dei diversi portatori di interesse, ha convocato le Associazioni del settore il 29 gennaio 2015, di seguito sintetizzo parte dei contenuti:
   aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari:
    o con l'ampliamento della facoltà di accesso alla procedura di autorizzazione centralizzata (attualmente limitata ad alcune tipologie di medicinali veterinari), valida in tutta l'UE;
    o attraverso la modifica dell'uso in deroga dei medicinali e dell'eliminazione della «CASCATA»;
   ridurre gli oneri amministrativi:
    anche, ad esempio, attraverso l'eliminazione dei rinnovi delle AIC;
   stimolare la competitività e l'innovazione:
    anche, ad esempio, attraverso l'aumento del periodo di protezione dei dati scientifici presentati a supporto dei dossier di autorizzazione (AIC);
   migliorare il funzionamento del mercato interno:
    anche, ad esempio, attraverso l'istituzione di banche dati europee dei medicinali veterinari, della farmacovigilanza e dei grossisti-distributori;
   affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici.

  In tale sede è stato affrontato anche il tema dei prezzi, e ogni intervenuto ha espresso le sue opinioni.
  Da ultimo non possono non osservare come sia importante anche che l'Associazione dell'Industria Farmaceutica nel settore veterinario compia una opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti delle aziende associate, affinché esse orientino le proprie strategie di mercato nella direzione del contenimento del prezzo dei medicinali veterinari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

prevenzione delle malattie

animale domestico