ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04719

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
11/03/2015
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2015

RITIRATO IL 11/03/2015

CONCLUSO IL 11/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04719
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   FEDRIGA e PRATAVIERA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 147 del 2014 – che definisce i termini della cosiddetta VI salvaguardia – prevede, tra le altre, la deroga ai nuovi requisiti previdenziali introdotti con la riforma Fornero per quei soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali di incentivo all'esodo sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   l'accordo di «incentivo all'esodo» compare nella stragrande maggioranza degli atti di conciliazione che prevedono la non impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore in caso di crisi aziendale e della conseguente necessità dell'azienda di procedere alla «messa in mobilità» di un certo numero di lavoratori, e rappresenta la condicio sine qua non affinché il lavoratore accetti il licenziamento e la «messa in mobilità»;
   il rapporto di lavoro viene quindi risolto, nell'ambito dell'ammortizzatore sociale della «mobilità, anche e soprattutto in ragione di tale accordo individuale/collettivo di incentivo all'esodo»;
   tuttavia, la direzione territoriale del lavoro (DTL) di Milano, interpretando in modo estremamente restrittivo una nota della direzione regionale del lavoro (DRL) della Lombardia che recepisce a sua volta una informativa del Ministero in risposta ad una richiesta direzione regionale del lavoro Campana (il quesito, relativo alla 4a salvaguardia e senza alcun riferimento alla VI, verteva sulla possibilità di poter ricomprendere nella casistica dei «licenziati unilaterali» quei lavoratori che hanno terminato la fruizione della mobilità, ha arbitrariamente deciso – in mancanza di ulteriori indicazioni e precisazioni al riguardo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – di considerare non riconducibili ai criteri di ammissibilità alla VI salvaguardia i lavoratori mobilitati sottoscrittori anche di accordi individuali e/o collettivi di incentivi all'esodo;
   di conseguenza la stessa direzione territoriale del lavoro di Milano ha inviato ai predetti ex-lavoratori, che avevano fatto domanda di ammissione secondo i criteri previsti dalla lettera c), comma 1, articolo 2, della legge n. 147 del 2014, un «preavviso di diniego» alle domande da essi formulate;
   la situazione che questi lavoratori vivono da oltre 3 anni (senza lavoro, senza reddito e senza pensione), in attesa di poter vedere riconosciuto il loro diritto di andare in pensione con le norme previgenti la «riforma» Fornero, era già di per sé assurda e foriera di ansia e preoccupazione per il futuro loro e delle loro famiglie, ma ora sta diventando addirittura kafkiana, se si considera che le loro stesse domande fatte per pari posizioni e a pari requisiti per le precedenti salvaguardie (II, III e V) sono state regolarmente «accolte» dalla stessa direzione territoriale del lavoro – Milano che ora le vorrebbe respingere per la VI;
   la questione interpretativa sembra riguardare solo la direzione territoriale del lavoro di Milano, risultando agli interroganti che altre direzioni territoriali del lavoro sparse un po’ in tutto il resto del Paese hanno già inviato lettere d'accoglimento per le domande inoltrate da ex-lavoratori mobilitati ai sensi della citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 147 del 2014 –:
   se non ritenga urgente assumere le iniziative necessarie per un'interpretazione autentica delle norme di legge approvate per la VI salvaguardia, la cui «ratio» è unicamente quella di prolungare di un anno gli effetti derogatori di tutte le posizioni previste nella precedente V salvaguardia, affinché venga chiarito alla direzione territoriale del lavoro, di Milano che le domande degli ex-lavoratori che si trovano nella posizione esposta in premessa debbano essere accolte, come già fatto per le precedenti salvaguardie. (5-04719)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'impiego

licenziamento

diritto del lavoro