Legislatura: 17Seduta di annuncio: 374 del 10/02/2015
Primo firmatario: MATTIELLO DAVIDE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/02/2015
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/02/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/02/2015
MATTIELLO. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
il 3 aprile 2014 è stato approvato definitivamente il provvedimento che ha introdotto, a distanza di circa 20 anni da quando ha fatto ingresso nel nostro ordinamento l'articolo 416-ter del codice penale che sanziona la fattispecie di reato denominata «Scambio elettorale politico-mafioso», ovvero lo scambio con cui un'organizzazione criminale si infiltra nelle istituzioni elettive, tanto locali quanto nazionali, per condizionare le decisioni governative e di distribuzione delle risorse e trarne vantaggio per l'intera organizzazione mafiosa; si tratta della tanto attesa riforma dell'articolo 416-ter che estende le tipologie delle condotte penalmente sanzionabili riconducibili al voto di scambio politico mafioso;
si è trattato di un passo fondamentale, si può dire storico, necessario a fornire allo Stato uno strumento importantissimo e sempre più efficace per la lotta nei confronti della criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni nel «cuore» delle istituzioni per mezzo dell'inquinamento delle liste elettorali e della rappresentanza dei cittadini –:
se il Ministro possa fornire dati in merito allo stato di applicazione della riforma, in termini di numeri dei procedimenti aperti per il reato di cui al nuovo articolo 416-ter del codice penale.
(5-04689)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):distribuzione delle risorse
codice penale
mafia