ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04682

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 373 del 06/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 06/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/02/2015
Stato iter:
22/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 22/10/2015
Resoconto GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/02/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/10/2015

DISCUSSIONE IL 22/10/2015

SVOLTO IL 22/10/2015

CONCLUSO IL 22/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04682
presentato da
GIORDANO Silvia
testo di
Venerdì 6 febbraio 2015, seduta n. 373

   SILVIA GIORDANO, MANTERO, GRILLO, LOREFICE, DI VITA, DALL'OSSO e BARONI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo;
   secondo l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti nei limiti dell'8 per cento dell'organico a soggetti esterni all'organizzazione;
   l'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo n. 33 del 2001 stabilisce che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;
   la scelta dunque ha natura comparativa e, secondo la giurisprudenza più recente, richiede una motivazione adeguata. Infatti, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza n. 26, depositata in data 21 gennaio 2014, precisa che l'atto di affidamento «avrebbe dovuto precisare le effettive motivazioni del ricorso a risorse esterne, indicare l'alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie, evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste e dare contezza della effettuata completa ricognizione delle professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione e dei percorsi di formazione e riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale non utilizzato»;
   l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Sul sito dell'AIFA non sembrerebbero presenti le ragioni dell'incarico come previste dal citato decreto legislativo, né il numero né l'identità dei dirigenti esterni assunti ex articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   la durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni;
   dalla documentazione presente sul sito dell'AIFA non è possibile evincere la durata dell'incarico dei dirigenti né tantomeno se il contratto è stato in precedenza oggetto di rinnovo. Ad esempio, il dottor Mario Bruzzone è direttore dell'ufficio prezzi dell'AIFA con determina n. 132 del 6 agosto 2010, quindi si supporrebbe dal 2010, ma dal resoconto della seduta presso la XII commissione del Senato del 18 gennaio 2005 risulta essere presente in qualità di direttore dell'ufficio prezzi dell'AIFA. Non è chiaro sull'incarico del dottor Buzzone duri da più di dieci anni o sia stato interrotto;
   la durata e il rinnovo degli incarichi sono elementi importanti, anche in virtù di quanto raccomandato dalla Corte dei conti, che stabilisce: «tale tipologia di incarichi rimane esposta ai fattori di anomalia, collegati alla invalsa prassi di operare ripetuti rinnovi del primo contratto o ulteriori attribuzioni agli stessi soggetti, contraddicendo le precipue finalità del rapporto a tempo determinato (volto a superare oggettive necessità transitorie non assolvibili con le professionalità interne) e del concorso pubblico» (determinazione n. 101/2013);
   la Corte dei Conti, nella delibera 12/2010/G riguardante l'indagine sulla gestione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, raccomanda «di utilizzare l'eccezionale forma di provvista per le finalità preordinate dall'ordinamento e, quindi, esclusivamente per la necessità di (...) attivare le procedure concorsuali e, comunque, ogni iniziativa preordinata dall'ordinamento a reclutare i dirigenti di ruolo necessari, scongiurando il ricorso all'istituto de quo per finalità non proprie, in particolare per sopperire alle scoperture di organico». Gli interroganti non comprendono le ragioni per cui L'AIFA abbia fatto ricorso alla proroga di contratti con soggetti esterni, nonostante l'espletamento di consistenti procedure concorsuali tenutesi nel 2010 e nel 2012;
   l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 192 «milleproroghe» prevede la proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce che gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti da ciascuna amministrazione entro il limite dell'8 percento della dotazione organica;
   non si comprende quali siano le ragioni per cui l'AIFA non, debba adeguarsi come gli altri organismi di diritto pubblico alla spending review (decreto-legge n. 95 del 2012), che annovera tra gli obiettivi quello di eliminare in modo graduale gli incarichi dirigenziali a tempo determinato –:
   se il Ministro abbia verificato il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2001, in particolare se l'Agenzia abbia avviato le procedure di comparazione necessarie per verificare l'insussistenza di personale interno presente nell'organizzazione, in grado di ricoprire i ruoli per i quali siano stati assunti dirigenti esterni;
   se il Ministro abbia verificato, o se non intenda verificare, che i curricula dei dirigenti esterni siano adeguati alle posizioni di vertice ricoperte e che tali professionalità, oltre ad essere altamente qualificate, siano effettivamente indispensabili al raggiungimento di obiettivi non diversamente perseguibili;
   come l'impossibilità di evincere dal sito dell'AIFA l'identità e il numero dei dirigenti esterni, nonché il primo conferimento dell'incarico, si concili con la legge sulla trasparenza decreto legislativo n. 33 del 2013;
   se le procedure di assunzione ex articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 siano state svolte in modo trasparente adottando una disciplina puntuale ed esaustiva dei criteri di conferimento e supportando i relativi provvedimenti con adeguata motivazione ed analitica indicazione dell’iter preordinato all'adozione;
   quali siano le ragioni per cui l'AIFA sia ricorsa alla proroga di contratti con soggetti esterni nonostante l'espletamento di consistenti procedure concorsuali tenutesi nel 2010 e nel 2012. (5-04682)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04682

  In merito alle questioni delineate nell'atto parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare che sin dalla sua istituzione (articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), l'AlFA ha dovuto far fronte a importanti e complesse competenze, avvalendosi inizialmente di un organico trasferito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 sopra richiamato, dal Ministero della salute e, in seguito, integrato con personale tecnico o altamente qualificato attraverso la sottoscrizione di contratti di diritto privato.
  In particolare, lo stesso comma 7, prevede che «L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato».
  Con decreto ministeriale del 6 aprile 2004, venivano trasferite all'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza 1o gennaio 2004, le unità di personale in servizio, alla data del 30 settembre 2003, presso gli uffici del Ministero della salute, le cui competenze sono state trasferite all'AIFA.
  Le predette unità di personale corrispondevano, all'atto del trasferimento, a:
   un dirigente di II fascia amministrativo;
   quattro dirigenti di II fascia medici (ex II livello);
   quattro dirigenti di II fascia farmacisti (ex II livello);
   un dirigente di II fascia chimico (ex II livello);
   sei dirigenti farmacisti delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   sette dirigenti chimici delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   sette dirigenti medici delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   trenta funzionari di Area III (ex C1, GIS, C2, C3);
   ventinove assistenti di Area 11 (ex B3, B2, B1);
   un addetto di Area I (ex A1).

  La dotazione organica della dirigenza era composta, quindi, all'atto dell'istituzione dell'Agenzia, da 10 dirigenti di ruolo e 5 dirigenti esterni.
  Con riguardo al caso di specie prospettato nell'interrogazione, l'AIFA precisa che il Dirigente dell'Ufficio prezzi e rimborsi risultava tra i 5 dirigenti esterni del Ministero della salute, trasferiti in Agenzia all'atto della sua istituzione e il 9 agosto 2005 gli venne conferito per 5 anni un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Alla scadenza del predetto incarico, l'AIFA, in vigenza del decreto legislativo n. 150 del 2009 (che ha apportato modifiche normative all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. della dirigenza il 17 dicembre 2009, avviava le procedure di interpello per la posizione, tra le altre, del predetto ruolo.
  La procedura di interpello avviata in data 29 luglio 2010, andava deserta e, non essendovi dirigenti amministrativi di ruolo, data la vacanza in organico, l'incarico veniva nuovamente conferito al medesimo Dirigente.
  L'AIFA comunica di non aver mai prorogato contratti con soggetti esterni al di fuori del disposto normativo: la dotazione organica originaria dell'AIFA, costituita dal contingente di personale trasferito dai ruoli del Ministero della salute, è stata successivamente integrata nel tempo ad opera di ulteriori interventi normativi.
  In particolare, l'articolo 34-bis, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, ha espressamente previsto: «nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1o gennaio 2009 nel numero di 450 unità».
  Il comma 6 dell'articolo 34-bis, ha previsto che «nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati» ai sensi del già citato articolo 48.
  A seguito della riferita norma di cui all'articolo 34-bis è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione dell'AIFA, nel quale era prevista la dotazione organica di 450 unità, di cui i dirigenti di II fascia erano 40 unità.
  Tale ampliamento, però successivamente, è stato rivisto in ragione delle disposizioni in tema di contenimento della spesa (articolo 2, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 2012).
  Conseguentemente con delibera AIFA n. 17 del 2013, è stata adottata la nuova dotazione organica, che prevedeva complessive 389 unità: 32 dirigenti, 357 unità di comparto e dirigenza delle professionalità sanitarie.
  L'AIFA ha pubblicato, il 25 maggio 2012, i bandi di concorso per complessivi nove posti di dirigente di II fascia, sanitari e amministrativi, corrispondenti ad altrettanti posti vacanti nella dotazione organica.
  Tuttavia, l'Agenzia, proprio in coerenza con le norme sul contenimento della spesa, ha sospeso in via cautelativa i concorsi avviati, e successivamente, con l'articolo 1, comma 135, della legge n. 228 del 2012 è stata autorizzata «ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA».
  In particolare, l'AIFA ha precisato quanto segue:
   1) Le procedure concorsuali avviate ed espletate non sono state «consistenti»: a seguito della rideterminazione degli uffici operata dalla «spending review», infatti, sono stati coperti con le procedure concorsuali 9 posti, a fronte di 12 ancora scoperti; permane quindi la vacanza nella dotazione organica dei dirigenti.
   2) L'articolo 1, comma 7, del cosiddetto «milleproroghe» del 2014, è intervenuto a copertura di dette vacanze, che rischiavano di causare disservizi e problemi di tipo organizzativo nelle funzioni attualmente ricoperte dai dirigenti esterni;
   3) l'AIFA è stata oggetto di interventi legati alla cosiddetta «spending review», al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, ed ha subito il ridimensionamento dei propri uffici dirigenziali e della spesa relativa agli organici.
   4) Nel procedere al conferimento di un incarico dirigenziale resosi vacante, o non assegnato, l'AIFA precisa di aver sempre avviato la procedura prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001: «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta».
   5) A far data dalla rideterminazione operata in ossequio alla «spending review», l'AIFA non ha più conferito né rinnovato incarichi dirigenziali. Gli ultimi interpelli avviati per la copertura di uffici/unità dirigenziali e, risultati infruttuosi, risalgono al mese di maggio 2012.
   6) Il valore delle professionalità selezionale a copertura delle posizioni oggetto d'esame, sono liberamente apprezzabili sulla base dei «curricula» professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia, e dunque accessibili a chiunque. Tale sito riporta tutte le informazioni prescritte dalla normativa sulla trasparenza.

  Da ultimo, com’è noto a questa Commissione, a seguito della norma approvata in sede di conversione del decreto-legge n.78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015 – al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA anche in relazione a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, nonché per adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.
  Pertanto, nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

ente pubblico

prezzo