ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04664

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 05/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04664
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   ROSTELLATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dal comunicato dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel emerge una grave ingiustizia a scapito dei professionisti soprattutto a seguito dell'introduzione della dichiarazione precompilata e del rilascio del relativo visto di conformità da parte dei professionisti;
   l'attenzione – sostiene il Presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel – che da più parti viene attualmente rivolta alla questione del rincaro dei costi delle polizze professionali, riconducibili all'innalzamento del massimale e all'introduzione di maggiori obblighi, appare francamente pretestuosa, quasi si intenda sottacere la vera natura del problema;
   difatti si apprende dal comunicato che non è tanto il costo delle polizze professionali tenuto conto del fatto che i professionisti hanno l'obbligo di assicurarsi, quanto il problema dell'impossibilità, ai sensi della normativa che oggi vige nel nostro Paese, di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento della sua attività;
   è bene, quindi, sottolineare che, nonostante se ne discuta da tempo e ci siano state diverse proposte di legge, emendamenti e question time presentati per modificare l'attuale normativa, sussiste tutt'oggi per i professionisti il vincolo della «non assicurabilità», per tale fattispecie, che li espone, senza che abbiano facoltà di avvalersi di alcuna copertura, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
   a fronte delle crescenti responsabilità che gravano in capo ai professionisti, l'inadeguatezza dell'attuale normativa è palese e dovrebbe indurre il legislatore ad affrontare finalmente il problema, reintroducendo per gli operatori professionali, come previsto in merito alla responsabilità dei manager di società di capitale, la sottoscrizione di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi (situazione ante aprile 1998);
   il problema non si limita unicamente all'inadeguatezza della normativa in materia di sanzioni tributarie, la cui revisione da parte dell'ANC continua ad essere sollecitata, sussiste, infatti, anche una situazione di contraddittorietà, i cui effetti si ripercuotono pesantemente sui professionisti;
   sottolinea Cuchel, Presidente dell'Associazione nazionale commercialisti che «Se da una parte dal 15 agosto 2013 è scattato per i commercialisti l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, dall'altra l'efficacia di tale copertura è praticamente nulla per quanto riguarda le sanzioni dirette, inflitte al professionista in qualità di soggetto che ha commesso materialmente l'irregolarità»;
   le soluzioni auspicate per la categoria potrebbero essere da un lato la modifica della normativa vigente in materia di assicurazione oppure la modifica della disciplina delle sanzioni tributarie irrogate al professionista, ripristinando la condizione ante aprile 1998. Purtroppo, nessuna delle due è stata adottata e così il professionista si ritrova esposto ad un rischio le cui conseguenze possono ripercuotersi sulla sua capacità patrimoniale personale, senza che la legge gli riconosca il diritto di potersi assicurare;
   in effetti, anche a parere dell'interrogante della sanzione tributaria ne dovrebbe rispondere il soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione fiscale, il quale, se ingiustamente sanzionato, potrà rivalersi sul professionista nei casi di errore o mancanza –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per provvedere alla revisione dell'attuale regime di responsabilità applicabile ai professionisti, con un intervento anche nei riguardi di un sistema sanzionatorio sperequato.
(5-04664)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

politica dei visti

contratto assicurativo