ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04645

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 03/02/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/08/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/02/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/08/2015

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 21/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04645
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   PRODANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza n. 10817/2009 della Corte di Cassazione, sezione II civile, stabilisce – in relazione ai beni appartenenti al demanio marittimo – che la sdemanializzazione di essi non può avvenire in forma tacita, essendo necessaria – ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione – l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo;
   la sentenza n. 12062/2014 della Corte di Cassazione, sezione unite civili, afferma che la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito ad uso pubblico. Occorrono degli atti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della competente autorità amministrativa di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione;
   ciononostante, nel maxi emendamento alla legge di stabilità per il 2015, sono state inserite delle disposizioni riguardo alla sdemanializzazione per legge di gran parte dei 60 ettari rientranti nel perimetro del Porto vecchio di Trieste nonché il trasferimento in altra area ancora da individuare, senza l'esplicito e doveroso coinvolgimento dell'autorità portuale competente;
   le disposizioni contenute nel maxiemendamento approvato destano delle preoccupazioni anche in relazione a contenuti che abbiano come oggetto una questione delicata come la trattazione dei punti franchi triestini regolati da specifici vincoli internazionali;
   l'extraterritorialità doganale e altre peculiarità relative ai cinque punti franchi del porto di Trieste sono stati mantenuti al termine della Seconda guerra mondiale tramite il Trattato di Pace di Parigi del 1947 (Allegato VIII), la risoluzione n. 16/1947 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Memorandum di Londra del 1954;
   i contenuti principali e caratterizzanti della disciplina afferente allo status del porto di Trieste inclusi nel ricordato Allegato VIII si incentrano sui seguenti principi: 1) il porto franco di Trieste è collocato fuori dalla linea doganale (articolo 1 decreto ministeriale 20 dicembre 1925; articolo 4 decreto della commissione n. 29 del 1955; articolo 2 decreto della commissione n. 53 del 1959); 2) i punti franchi hanno carattere extradoganale (articolo 2 decreto ministeriale 20 dicembre 1925); 3) il Porto franco ha carattere extraterritoriale (articolo 5 decreto della Commissione n. 29 del 1955 ed articolo 4 decreto della Commissione n. 53 del 1959); 4) l'area del Porto franco può essere ampliata «nel caso in cui sia necessario» (articolo 3, 4o comma, Allegato VIII); 5) si possono compiere, in completa libertà di ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale (articolo 4 decreto della Commissione 29/1955 ed articolo 2 decreto della Commissione n. 53 del 1959); 6) le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto franco per il carico e la discarica (articolo 5 Allegato VIII); 7) il Porto franco è aperto alle navi mercantili ed alle merci di tutti i Paesi che vi godranno delle franchigie e libertà conformi alle relative norme e consuetudini internazionali ed alle disposizioni del presente decreto (articolo 2 decreto della Commissione n. 29/1955 ed articolo 6 decreto della Commissione n. 53 del 1959); 8) le merci estere introdotte nel Porto franco possono essere liberamente rispedite in transito previe le formalità strettamente necessarie a garantire la regolarità dei trasporti attraverso il territorio doganale per le spedizioni via terra e salva l'osservanza delle disposizioni relative al transito estranee al regime doganale di porto (articolo 1 decreto ministeriale 20 dicembre 1925; articolo 4 decreto della Commissione n. 29 del 1955 e 2 decreto della Commissione n. 53 del 1959); 9) è assicurata, conformemente alle convenzioni ed agli impegno internazionali, la libertà di transito per via ordinaria tra il Porto franco e gli Stati esteri o viceversa, senza che vengano riscossi né dazi doganali né tasse di effetto equivalente, ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati; 10) nei confronti delle merci a destinazione e provenienza dal porto di Trieste non può essere adottata alcuna discriminatoria in materia di tariffe, servizi, e di norme doganali e fiscali (articolo 16 allegato VIII ed articolo 7 decreto della Commissione n. 29 del 1955 e n. 53 del 1959); 11) lo sbarco e, l'imbarco delle merci nei punti franchi avviene senza ingerenza delle autorità doganali (articolo 11 decreto ministeriale 20 dicembre 1925);
   le peculiarità che distinguono il porto Trieste ed i suoi punti franchi vengono fatte salve nella legge n. 84 del 1994, sul «Riordino della legislazione in materia portuale», in ottemperanza al preciso obbligo assunto dal Governo italiano con la sottoscrizione dei trattati internazionali sopracitati;
   la sdemanializzazione di gran parte del porto vecchio di Trieste, prevista nell'emendamento alla legge di stabilità – con l'immissione improvvisa di un milione di metri cubi sul mercato immobiliare – potrebbe incidere in modo critico sul valore immobiliare dell'intero patrimonio cittadino del capoluogo giuliano, già interessato da un eccesso di offerta in particolare di grandi immobili storici –:
   se il Ministro interrogato – alla luce del particolare regime giuridico del porto franco di Trieste – ritenga opportuno riconsiderare, mediante le necessarie iniziative normative, la decisione di provvedere alla sdemanializzazione di gran parte del Porto vecchio. (5-04645)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca

politica comune dei porti

regolamentazione doganale