ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 03/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/02/2015
Stato iter:
29/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/10/2015
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/02/2015

SOLLECITO IL 27/07/2015

DISCUSSIONE IL 29/10/2015

SVOLTO IL 29/10/2015

CONCLUSO IL 29/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04642
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   BINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio di Stato recentemente ha accolto il ricorso di due studenti che, iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia di Timisoara in Romania, avevano chiesto il trasferimento all'università di Messina. La loro richiesta era stata subordinata al superamento dei test di ammissione alla facoltà, così come prevede attualmente la normativa italiana. I giudici hanno dato ragione ai due studenti già iscritti in Romania ritenendo che la richiesta dell'università di Messina andasse contro le normative europee sulla libertà di circolazione. La sentenza comunque prevede che gli atenei verifichino il percorso formativo dello studente prima di ammetterlo;
   in Italia il numero degli studenti ammessi a frequentare la facoltà di medicina è rigorosamente sottoposto ad una programmazione in cui sono coinvolti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le regioni e le singole facoltà di medicina per coordinare una serie complessa di fattori come ad esempio il fabbisogno complessivo di medici valutato su base nazionale, il potenziale formativo delle singole facoltà e le risorse disponibili per accedere successivamente alle scuole di specializzazione;
   si ha ben presente l'attuale situazione italiana che prevede circa 80.000 domande di accesso agli esami di ammissione alla facoltà di medicina per circa 8.000 posti disponibili, con una selezione di 1 a 10;
   come molti degli studenti che non hanno superato il test di accesso alla facoltà di medicina, attualmente su base nazionale, si recano all'estero in Paesi in cui l'iscrizione alla facoltà di non prevede nessuna selezione previa, dalla Romania all'Albania, per citare solo le sedi verso le quali gli studenti si orientano con maggiore frequenza, perché ritenute anche più accessibili nella loro proposta formativa complessiva;
   come gli studenti in questione avevano fatto ricorso al TAR per sostenere il loro diritto a frequentare la facoltà di medicina a Messina, e il TAR aveva dato loro ragione, obbligando l'università di Messina ad accoglierli, per cui quest'ultima a sua volta aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato, che le ha dato torto;
   non appare priva di ambiguità la recentissima sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, nella quale si afferma che se uno studente di medicina iscritto in un'università dell'Unione europea decide di venire in Italia per proseguire gli studi non ha alcun obbligo di sottoporsi al test di ammissione previsto per iscriversi al primo anno;
   leggendo i termini concreti della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, si evince che la ratio per cui il trasferimento degli studenti vada comunque accettato si regge su due presupposti: da un lato la mancata equipollenza degli standard formativi previsti dalla prova di ammissione italiana rispetto a quelli di un'eventuale università straniera; dall'altro, la considerazione che una prova selettiva predisposta ai soli fini della iscrizione al primo anno, perderebbe di valore nel caso in cui ci si volesse iscrivere ad uno degli anni successivi. Il combinato disposto dei due fattori si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di circolazione degli studenti;
   il limite finora posto da tutte le facoltà di medicina italiane contrasterebbe con la normativa europea sulla libera circolazione degli studenti, in quanto il test italiano è previsto per chi deve accedere al primo anno di studi e quindi non può diventare un ostacolo alla scelta autonoma degli studenti di trasferirsi successivamente da una università all'altra, anche se in Paesi diversi da quello in cui si è fatta la prima iscrizione;
   va apprezzato per altro il criterio restrittivo posto dalla sentenza nel diritto irrinunciabile delle facoltà a verificare il livello delle competenze raggiunte dagli studenti che fanno domanda di trasferimento, anche in funzione dei posti che si siano effettivamente resi disponibili negli anni successivi al primo;
   il conseguimento della laurea costituisce fattore necessario ma non sufficiente per l'esercizio della professione medica, dal momento che la specializzazione ne è il complemento necessario per svolgere il proprio lavoro in strutture pubbliche, ma ciò nonostante si ha ancora un numero drammaticamente limitato di borse di studio –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere affinché gli atenei in genere e le facoltà di medicina in particolare possano garantire quella che a tutti gli effetti è una loro specifica responsabilità, ovvero offrire qualità nella formazione a quegli studenti, che in virtù della normativa attuale hanno seguito il percorso previsto, rispettandone tempi e modi, e che ciò nonostante, si sentono continuamente scavalcati a causa di situazioni che rischiano di far saltare ogni possibile programmazione concordata nelle sedi referenti. (5-04642)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04642

  In merito alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante si evidenzia che la posizione assunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata, da sempre, ispirata ad una duplice finalità:
   il rispetto del numero programmato nazionale per l'accesso ai corsi di studio;
   evitare che comportamenti opportunistici di singoli determinassero una elusione delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi di studio.

  Del resto, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 ha affermato che non è sufficiente ritenere l'esito favorevole di alcuni esami sostenuti all'estero assorbente del mancato possesso del requisito del superamento del test. Test di cui può, peraltro, essere destinatario lo studente diplomato di scuola secondaria superiore, che è dunque un «novizio» rispetto all'istituzione universitaria e che richiede di entrare per la prima volta nel sistema universitario.
  Infatti, per coloro che sono già iscritti ad università straniere non si tratta più di accertare, attraverso il test, una «predisposizione» per le discipline oggetto dei corsi ma di verificare l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. In questa attività ricognitiva, il Consiglio di Stato ha ribadito che si può dispiegare legittimamente la sola autonomia regolamentare degli Atenei che possono anche condizionare l'iscrizione/trasferimento al superamento di una «prova di verifica del percorso già compiuto».
  Quindi, nella loro autonomia regolamentare, gli Atenei devono predisporre ed attuare un rigido e serio controllo sul percorso formativo compiuto dallo studente, con specifico riferimento:
   alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti;
   agli studi teorici compiuti;
   alle esperienze pratiche acquisite;
   all'idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell'Università di destinazione.

  Inoltre, proprio a tutela della qualità dell'offerta formativa, l'Ateneo deve stabilire le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'Università ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola «coorte» alla quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna «coorte»: nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti stabilisce le modalità di graduazione delle domande; fissa criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
  Sempre nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'Ateneo determina anche i criteri con i quali i crediti riconosciuti si tradurranno nell'iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico della singola Università per la generalità degli studenti, ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all'eventuale iscrizione come «ripetenti» o all'ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno. Ai fini della quale iscrizione, peraltro, sarà obbligato a superare il test di cui all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999.
  Alla luce di siffatto impianto regolamentare complessivo, i singoli Atenei dispongono degli strumenti necessari per garantire la propria qualità della formazione, attraverso l'adozione e l'attuazione di ordinamenti e regolamenti didattici che recepiscano i parametri sopra richiamati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

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studente