ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04583

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 370 del 26/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04583
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Lunedì 26 gennaio 2015, seduta n. 370

   GINEFRA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri ha licenziato il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015;
   è stata sospesa la data di versamento dell'IMU agricola fissata al 10 febbraio 2015 in attesa degli opportuni chiarimenti;
   da una prima disamina del provvedimento emergerebbero evidenti e palesi «anomalie» e «discriminazioni» presenti nella tabella ISTAT su cui si fondano i nuovi criteri di determinazione della IMU agricola;
   nel suddetto decreto a decorrere dall'anno 2015 (ma anche per il 2014 in deroga a quanto precedentemente stabilito), l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicherà:
    «a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT»;
   i proprietari dei terreni agricoli sembrerebbe, dunque, che debbano verificare quale sigla sia stata associata all'elenco dei comuni italiani predisposta dall'ISTAT: la sigla T significa totalmente montano (quindi esenzione per tutti, indipendentemente dall'altitudine); la sigla P significa parzialmente montano, quindi paga solo chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; la sigla NM significa non montano e quindi pagano tutti;
   come denunciato in questi giorni dalla stampa specializzata «andando a spulciare l'elenco Istat dei comuni, aggiornato al 1o gennaio, non mancano le sorprese. L'elenco consegna infatti una mappa degli enti italiani che, in quanto a montanità, sembra essere piuttosto schizofrenica, con enti situati sul mare e considerati di montagna e municipi con un'altitudine al centro superiore a 600 metri e ritenuti solo parzialmente montani»;
   esistono casi esemplari e singolari come quello di Sammichele di Bari: comune con altezza a 280 metri sul livello del mare classificato dall'ISTAT con la sigla Non Montano: dall'esame della citata tabella, però, risulta che numerosi comuni pugliesi e dell'area barese, con altezze inferiori a quella di Sammichele sono stati considerati Quasi Montani e quindi beneficiano della parziale esenzione di cui al comma 1, lettera b) del citato decreto;
   sempre nel territorio barese, comuni quali Alberobello e Locorotondo con altezze rispettivamente di ben 428 e 410 metri sul livello del mare sono stati classificati Non Montani;
   sempre da questo primo esame emergerebbe che la tabella prevede, che altri comuni italiani con altezza a 280 metri sul livello del mare sono stati considerati Montani e classificati «T»: è il caso dei comuni di Cavazzo Carnico (Udine), Cerreto Castello (Biella), Cessole (Asti), Claino con Osteno (Como), Paulilatino (Oristano), Pigna (Imperia), Porto Ceresio (Varese), e ancora altro Comune con altezza a 280 metri sul livello del mare è stato considerato Parzialmente Montano e classificato «P»: è il caso del comune di Mondavio (Pesaro-Urbino) –:
   se abbia già verificato le suddette incongruenze e se non intenda, alla luce delle criticità evidenziate e facilmente rilevabili dalla tabella ISTAT, attivarsi al fine di ripristinare la precedente qualificazione dei terreni prevista dalla circolare ministeriale n. 9/1993 che prevedeva la totale esenzione dell'ICI per i terreni agricoli. (5-04583)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

terreno agricolo

esenzione fiscale