ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 370 del 26/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/01/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/01/2015

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04581
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Lunedì 26 gennaio 2015, seduta n. 370

   AMODDIO e SCHIRÒ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   ogni docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso una scuola pubblica, è inserito in una graduatoria d'istituto, nella quale occupa una posizione determinata dall'anzianità di servizio, dai titoli posseduti, dalla situazione familiare e dalla cosiddetta «continuità didattica»;
   la cosiddetta continuità didattica consiste in un punteggio aggiuntivo assegnato per ogni anno di servizio prestato nello stesso istituto senza soluzione di continuità;
   la posizione di ogni docente nella graduatoria d'istituto si rivela di fondamentale importanza quando si verifica una contrazione di cattedre;
   infatti, gli ultimi in graduatoria sono coloro che diventano «perdenti posto», destinati a essere utilizzati nelle scuole della provincia in cui ci siano cattedre libere o a ingrossare le file del cosiddetto organico aggiuntivo;
   la continuità didattica (regolata dal CCNI 2013/14, note 5 e 5-bis della tabella valutazione titoli allegata) si interrompe quando il docente fa domanda di trasferimento presso un altro istituto o chiede di esservi assegnato in via provvisoria, quando segue il coniuge all'estero e quando si allontana perché vincitore di una borsa di studio, di un dottorato o di un assegno di ricerca;
   viceversa mantengono la continuità didattica: coloro che usufruiscono di distacchi di tipo politico o sindacale (per effetto della legge n. 300 del 1970), i docenti collocati in aspettativa per assumere servizio (anche a domanda) in associazioni professionali che abbiano nello statuto finalità didattiche o pedagogiche; i docenti che prestano servizio (anche a domanda) presso il provveditorato; i docenti che esercitano (sempre a domanda) le funzioni di dirigente scolastico presso un altro istituto;
   in tutti questi casi c’è effettiva interruzione di servizio, ma l'assunzione di questi ruoli è considerata funzionale all'interesse pubblico, motivo per il quale il punteggio della continuità viene assegnato ugualmente;
   pertanto, si verifica, ad esempio, che un docente assegnista di ricerca presso l'università – collocato in aspettativa, senza assegni presso la scuola superiore in cui insegna – quando rientrerà a scuola, non potendo usufruire dei punti relativi alla continuità didattica, vedrà peggiorata la sua posizione nella graduatoria di istituto e si troverà in coda alla suddetta graduatoria, e si vedrà superato da colleghi, che magari non avranno fatto alcun corso di aggiornamento da anni;
   va sottolineato che il docente assegnista non avrà diritto neanche ad usufruire di un punteggio aggiuntivo nella fascia relativa ai titoli, se comunque raggiunge il punteggio massimo;
   ciò significa che il docente assegnista in aspettativa subirà una penalizzazione per aver fatto un'esperienza universitaria e nonostante il contributo all'avanzamento della ricerca nell'ambito delle discipline che insegna;
   molti docenti assegnisti sono già da anni «perdenti posto», costretti a trasferirsi di scuola in scuola, senza avere la possibilità di mettere a frutto, proprio contando sulla continuità del proprio lavoro, le competenze acquisite;
   vi è una disparità di trattamento rispetto a quello che riguarda le altre categorie di distaccati, tanto più che l'attività di ricerca è sicuramente da considerare come periodo di formazione;
   è incongruente il fatto che non venga considera parimenti di interesse pubblico approfondire le proprie competenze nelle discipline che si insegnano e contribuire alla ricerca nello stesso ambito, nonostante venga sempre manifestata la necessità della «formazione permanente» per gli insegnanti –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare per porre rimedio all'ingiusta disparità di trattamento riservata nei confronti dei dottorandi/assegnisti.
(5-04581)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04581

  La questione posta dagli Onorevoli interroganti riguarda il mancato riconoscimento della cosiddetta «continuità didattica», ovverosia del punteggio aggiuntivo assegnato per ogni anno di servizio prestato nello stesso istituto, senza interruzione, ai fini della graduatoria d'istituto, ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso una scuola pubblica, che siano titolari di assegni di ricerca presso università.
  In particolare, viene denunciata una disparità di trattamento tra i docenti dottorandi/assegnisti di ricerca e altre categorie (ad esempio i docenti che usufruiscono di distacchi sindacali) alle quali, invece, viene riconosciuta tale continuità didattica utile per il posizionamento nelle graduatorie d'istituto.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministro per porre rimedio alla lamentata disparità di trattamento riservata ai docenti dottorandi/assegnisti.
  Corre l'obbligo precisare, preliminarmente, che la continuità didattica dei docenti fa parte delle materie oggetto della contrattazione sindacale del personale della scuola.
  In particolare, è opportuno ricordare che la vigente disciplina di riferimento della tematica in argomento è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto nel mese di febbraio scorso, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2015-2016.
  Tale contratto ha ottenuto la certificazione positiva del competente organo di controllo (Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR) per quanto concerne sia la relazione illustrativa, ai fini della conformità dell'accordo alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, sia per ciò che riguarda la relazione tecnica, ai fini della compatibilità economico-finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  Il suddetto CCNI ha, inoltre, ottenuto, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, il preliminare parere favorevole alla sottoscrizione definitiva sulla base dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.
  Oltre a ciò, occorre evidenziare che tale accordo prevede nell'Allegato D (Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi), tabella A (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo), parte I (Anzianità di servizio), lettera C, l'attribuzione di un punteggio per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica, in aggiunta a quello previsto dalla medesima tabella (lettere A, A1, B, B1, B2, B3).
  Nello specifico, le note 5 e 5-bis alla suddetta tabella, oltre ad indicare i termini, le modalità e le finalità per le quali tale punteggio può essere riconosciuto, specifica anche i casi in cui tale punteggio, legato alla continuità didattica, è attribuito, tra i quali si possono annoverare: l'assenza per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ad esempio congedo di maternità, congedo di paternità), per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, per il servizio prestato nelle scuole militari, l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea, la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità.
  Alla luce di quanto esposto, è evidente che nel novero dei casi contemplati dalle disposizioni contrattuali attualmente vigenti non rientra quello del docente impegnato in attività legate alla fruizione di una borsa di studio, di un dottorato di ricerca o di un assegno di ricerca.
  In occasione del prossimo CCNI, si potranno riesaminare, unitamente alle organizzazioni sindacali, le fattispecie meritevoli di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo alla continuità didattica, tenendo conto anche di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

contratto di lavoro

istituto di istruzione