ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04566

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 369 del 23/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/01/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/01/2015

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04566
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Venerdì 23 gennaio 2015, seduta n. 369

   MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega in materia di riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;
   in particolare, vengono da più parti segnalate criticità connesse alla definizione della base di lavoratori su cui vengono calcolate le quote di assunzione obbligatoria delle persone con disabilità, agli ambiti territoriali entro cui scatta la sospensione di tali obblighi assunzionali a seguito dell'apertura di procedure di mobilità e al sistema sanzionatorio;
   secondo la normativa vigente, infatti, l'apertura di una procedura di mobilità in una qualsiasi delle sedi di un'azienda comporta per la stessa la sospensione dell'obbligo di assunzione previsto dalla legge n. 68 del 1999 su tutto il territorio nazionale, e di conseguenza, anche l'esclusione delle relative sanzioni pecuniarie;
   tale previsione è risultata essere particolarmente penalizzate per i lavoratori disabili che sono visti precludere l'accesso al collocamento obbligatorio in grandi aziende che, per ragioni contingenti, hanno aperto procedure di mobilità, anche limitate per numero di lavoratori coinvolti, in sedi dislocate in contesti territoriali diversi;
   nella seduta del 25 novembre 2014 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02660 a promuovere la rivisitazione della base dei lavoratori su cui vengono calcolati le quote di assunzione obbligatoria di persone con disabilità e degli ambiti territoriali in cui scatta la sospensione di tali obblighi nel caso di apertura di procedure di mobilità, nonché a riformare il sistema sanzionatorio aggravando le ammende per quelle aziende che eludono colpevolmente l'obbligo di assumere lavoratori disabili al fine di recuperare risorse da destinare al fondo per la disabilità e ai progetti virtuosi di collocamento mirato per sostenere la nascita e la diffusione di nuovi servizi su tutto il territorio nazionale –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza degli effetti distorsivi che la normativa vigente sta producendo sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità e in che modo ritenga di intervenire, nell'esercizio della sopraccitata delega, per riformare il sistema di inserimento lavorativo mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. (5-04566)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04566

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Maestri richiama l'attenzione del Governo sulla sospensione degli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili in caso di procedura di mobilità.
  Al riguardo, com’è noto l'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 individua i casi di sospensione dell'obbligo di assunzione determinati dalle difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro viene a trovarsi.
  In particolare, ai sensi della suddetta disposizione normativa la sospensione opera per:
   le imprese che ricorrono agli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 223 del 1991;
   le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 863 del 1984;
   le imprese aventi i requisiti richiesti ai fini dell'attivazione della procedura di mobilità, di cui agli articoli 4 e 24 della medesima legge n. 223 del 1991.
  La ratio di tale previsione risiede nell'esigenza di dar modo alle imprese di predisporre un piano di risanamento che, partendo dall'analisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o l'esigenza di ristrutturazione dell'impresa, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.
  La sospensione è subordinata a precise limitazioni che lo stesso legislatore identifica di ordine temporale e quantitativo. Gli obblighi, infatti, sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa.
  Preciso che per i contratti di solidarietà e per gli interventi di cassa integrazione salariale straordinaria, il legislatore prevede espressamente anche la limitazione territoriale della sospensione degli obblighi assunzionali. La norma, infatti, prevede che gli obblighi sono sospesi per il singolo ambito provinciale.
  Dal tenore letterale delle disposizioni, non si evincono, invece, riferimenti espliciti all'ambito territoriale della sospensione nel caso della procedura di mobilità.
  L'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 prevede espressamente che gli obblighi di assunzione sono sospesi per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione. Sul punto, segnalo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.
  Pertanto, alla luce della normativa richiamata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella circolare ministeriale n. 2 del 22 gennaio 2010 ha ritenuto che per la procedura di mobilità, a differenza delle altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali, gli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 68 del 1999 sono sospesi a livello nazionale.
  Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione civile con la sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 nella quale è statuito che: «a differenza di quanto previsto nella prima parte della norma in esame, in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, 223, artt.4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale».
  In conclusione, tenuto conto degli interpelli e circolari già adottate, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sul tema, riservandosi di adottare, nell'ambito degli interventi in attuazione della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act), una diversa interpretazione della normativa, anche al fine di disciplinare in maniera organica l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione.
  Ricordo, infatti, che l'articolo 1, comma 3, lettera g) della legge n. 183 del 2014 individua tra i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega «la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

lavoratore disabile

integrazione sociale