ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04557

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 368 del 22/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04557
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368

   RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   per il periodo 2007-2013 l'Italia ha presentato all'Unione europea un Quadro strategico nazionale (QSN) con il quale sono state indirizzate le risorse che la politica di coesione ha destinato al nostro Paese;
   in tale contesto si è inserito il ruolo del Fondo sociale europeo, quale strumento volto al sostegno delle misure finalizzate a prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro;
   le misure sopra descritte sono state realizzate attraverso strumenti di regolamentazione emanati dalle amministrazioni regionali (avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241) e materialmente posti in essere attraverso interventi realizzati da organismi di formazione professionale accreditati;
   le disposizioni ministeriali (si veda Ministero del lavoro — Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013) e comunitarie, per quanto riguarda le operazioni finanziate hanno stabilito che «i contributi concessi in relazione alle attività oggetto delle presenti disposizioni, in quanto diretti a perseguire finalità di interesse generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'articolo 2 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono da considerarsi, nei rapporti giuridici tra beneficiario e Regione, fuori dal campo di applicazione Iva»;
   con la circolare 34/E del 21 novembre 2013 anche l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema ed ha confermato, ora per allora, che le erogazioni finanziarie agli Organismi di formazione «sono qualificate come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro» e quindi fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce come regola generale che «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta» ma stabilisce altresì che «La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f)»;
   essendo quindi in presenza di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, spetterebbe agli organismi di formazione la piena detraibilità dell'IVA sugli acquisti, ai sensi della disposizione di cui al successivo articolo 19;
   nell'approfondimento tecnico su gestione e controllo delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, pubblicato in «FOP Formazione Orientamento Professionale», rivista bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.G. per le politiche per l'orientamento e la formazione anno 8, numero 3 maggio-giugno 2008, è contenuto uno specifico approfondimento tecnico su «Regime IVA per i finanziamenti pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale» a firma di Rosita Caputo (coordinamento del gruppo tecnico presso la Divisione VII del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Claudio Pizzutti, Vincenzo Bencivegna, Benedetto Santacroce (Gruppo tecnico FSE). Nel citato contributo del gruppo tecnico del Ministero, prodotto al fine di assumere dei riferimenti univoci, per quanto contingenti, per l'interpretazione della normativa relativa a tali tematiche fatte salve tutte le premesse ed i contributi giurisprudenziali ivi riportati, si afferma in particolare che:
    a) per la tipologia di operazioni finanziate realizzate dagli organismi di formazione «il contributo assume una natura di movimentazione finanziaria e non si pone in un rapporto sinallagmatico, con la conseguenza che il medesimo esula dal campo di applicazione dell'IVA per difetto di presupposto oggettivo»;
    b) «si ritiene necessario chiarire che il diritto a detrazione relativo a beni e servizi acquisiti con contributi non direttamente collegati al prezzo è pieno e non limitabile se non nelle ipotesi espressamente previste dalla sesta direttiva IVA, vale a dire la detrazione è sempre ammessa a meno che il progetto finanziato venga svolto da enti non commerciali nell'ambito delle loro attività istituzionale»;
   in risposta ad un interpello formulato da Confindustria Veneto SIAV l'Agenzia delle entrate — direzione regionale del Veneto, con protocollo n. 907-43541/2009, chiariva che «in ordine al punto 4, si osserva che l'aver percepito un contributo a fondo perduto non preclude l'accesso al diritto a detrarre l'Iva pagata sugli acquisti e nemmeno influisce (né in senso positivo né in senso negativo) sulla misura in cui tale diritto può essere esercitato... pertanto esemplificando: qualora le operazioni attive poste in essere siano tutte imponibili o imponibili “assimilate” (articolo 19, comma 3), l'Iva assolta sugli acquisti effettuati con i contributi sarà interamente detraibile»;
   il tenore inequivocabile dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'indicazione contenuta in nella citata rivista «FOP Formazione Orientamento Professionale», la risposta all'interpello di Confindustria Veneto SIAV da parte dell'Agenzia delle entrate del Veneto protocollo n. 907-43541/2009, hanno portato gli Organismi di formazione a considerare in buona fede l'IVA sugli acquisti pienamente detraibile e quindi a non considerarla quale costo a discarico del contributo comunitario, pena la violazione di specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione nazionale;
   tale condotta degli Organismi di formazione era altresì suffragata da quanto affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel Vademecum per l'ammissibilità della Spesa al FSE PO 2007-2013 al punto 5 aspetti fiscali e civilistici, che riporta: «L'IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile (articolo 11, comma 2, lettera a), del Reg. 1081/2006) anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario. La natura privata o pubblica del beneficiario non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile. L'Iva non recuperabile dal beneficiario o in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la Direttiva Iva 2006/112/CE»;
   il medesimo principio è sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la presenza di una qualsivoglia norma nazionale che limiti la detraibilità dell'iva relativa all'acquisto di beni o servizi finanziati mediante sovvenzioni è in contrasto con le disposizioni degli articoli 168 e seguenti Direttiva 2006/112/CE (C.Giust. UE 16 febbraio 2012 C-25/2011, C.Giust. CE 23 aprile 2009 C-74/0/, C.Giust. CE 6 ottobre 2005 C-240/0/, C.Giust CE 23 6 ottobre 2005 C-243/03);
   nel corso di attività di verifica, per l'annualità 2009, in organismi di formazione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle entrate di Vicenza, con il supporto dell'Ufficio regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, ha mutato sorprendentemente avviso e considerato che per l'IVA assolta sugli acquisti sostenuti dal beneficiario di contributo pubblico per attività di formazione, operi sempre l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi se gli stessi sono afferenti ad operazioni non soggette ad imposta (con ciò di fatto vanificando la previsione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
   Confindustria Veneto, con lettera del 4 aprile 2014 al presidente della regione del Veneto, ha denunciato che l'Agenzia delle entrate «muta in modo radicale lo scenario che fino ad ora si era delineato nell'ambito della gestione dei Fondi destinati a sostenere le attività sul capitale umano» e che tale nuova interpretazione, ora per allora, ha un impatto evidente e penalizzante;
   l'attuale azione degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Vicenza pone, infatti, gli organismi di formazione nella condizione di dover sostenere il costo dell'IVA che, se fosse stata da principio, e con una norma primaria, dichiarata indetraibile, sarebbe stata considerata un costo ammissibile al finanziamento comunitario;
   tale imposizione di costi per IVA indebitamente detratta, in seguito ad un mutamento interpretativo, porterebbe al collasso il sistema della formazione operando gli organismi di formazione senza fini di lucro e con un bilancio a pareggio e quindi senza possibilità di far fronte a tale imposizione;
   la mancata detrazione IVA, inoltre, comporterebbe una proporzionale diminuzione di investimento nell'attività formativa in un momento così difficile per la situazione socioeconomica e gli alti tassi di disoccupazione anche giovanile;
   ai sensi della risoluzione 51/E/2010 e secondo il principio di integrità dei pagamenti stabilito dall'articolo 80 del Regolamento CE n. 1083/2006, recante le «disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999», i beneficiari devono ricevere l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità, senza applicazione di alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che comporti la riduzione di detti importi;
   quanto riportato sembra peraltro configurarsi come una violazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 –:
   quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare al fine di:
    a) chiarire inequivocabilmente la disciplina IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione, in presenza di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera a), così da consentire alle regioni di attivare un nuovo periodo di programmazione comunitaria (2014-2020) con un modello operativo basato sulla certezza dei rapporti nella gestione regionale e nazionale dei contributi comunitari, nel rispetto della risoluzione 51/E/2010 e dell'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
    b) evitare che si interpreti l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nel senso che il soggetto che chiede la detrazione debba anche essere il soggetto attivo della cessione di denaro in quanto si verrebbe ad annullare la portata precettiva e l'efficacia della norma, che di fatto non potrebbe più ricevere un'utile applicazione con un conseguente annichilimento della norma stessa, che non pare né logicamente né giuridicamente ammissibile;
    c) sanare in ogni caso i comportamenti fiscali degli organismi di formazione in materia di detraibilità IVA sugli acquisti, operati nell'ambito dei finanziamenti comunitari del PO 2007/2013, affinché l'elevata incertezza normativa e le differenti linee interpretative delle Amministrazioni dello Stato non pongano agli organismi di formazione nella condizione di dover sostenere, ora per allora ed in palese spregio alla certezza del diritto, spese di contenzioso tributario e costi che, in caso di diversa interpretazione, sarebbero stati ammissibili al finanziamento, mettendo a rischio la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale in un momento così difficile per la situazione socio economica e gli alti tassi di disoccupazione anche giovanile. (5-04557)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

risoluzione

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