ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04556

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 368 del 22/01/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/06608
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 22/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
04/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 04/02/2015
Resoconto PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2015

DISCUSSIONE IL 04/02/2015

SVOLTO IL 04/02/2015

CONCLUSO IL 04/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04556
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368

   PLACIDO e AIRAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-06341, a cui il Ministro interrogato non ha ancora risposto, sulla materia oggetto del presente atto di sindacato ispettivo;
   nella predetta interrogazione si rappresentava che la società Tessival Sud srl, in liquidazione volontaria a seguito di cessazione di ogni attività per effetto di una grave crisi industriale, aveva fatto ricorso ad interventi di cassa integrazione guadagni, cassa integrazione guadagni straordinaria e poi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per il periodo che va dal 5 maggio 2008 al 31 dicembre 2013;
   veniva poi ricordato che l'INPS, con il messaggio n. 14963 del 8 giugno 2010, ha affermato che non è previsto il rimborso delle quote di TFR maturate nel periodo di sospensione per intervento della cassa integrazione guadagni «in deroga», alle aziende in cui non vi sia ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di fruizione, in quanto non vi sarebbe norma che lo preveda specificamente;
   si chiedeva, tra l'altro, se il Ministro interrogato non ritenga che — in considerazione della finalità dell'istituto — agli ammortizzatori sociali in deroga si applichi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 464 1972 che prevede a favore delle aziende il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato;
   con verbale di accertamento INPS, redatto in data 30 luglio 2014, n. 426246, e successivo provvedimento di rettifica dello stesso ente del 7 ottobre 2014, n. 172507, alla Tessival Sud è stato confermato il diniego di rimborso della quota di TFR durante il periodo di concessione della cassa integrazione in deroga, limitando il rimborso solo alle quote relative ai periodi di cassa integrazione straordinaria;
   l'esito dell'accertamento è erroneo ove si consideri che per l'intero periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga la Tessival Sud su richiesta mensile dell'INPS ha effettuato il versamento del contributo addizionale ai sensi della legge 12 maggio 1988, n. 160, articolo 8, come previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, articolo 12, n. 2, che ha formalmente determinato l'entità dell'onere a carico dell'azienda ai fini della maturazione del TFR in detto periodo;
   l'INPS ritiene che il periodo di Cassa integrazione in deroga non rientri nella sua gestione diretta, ma che la natura dell'intervento vada ricondotta alla competenza di chi li ha finanziati: il Ministero del lavoro con il Fondo sociale per l'occupazione e la Regione Campania con i fondi PSE-POR;
   atteso, pertanto, il regime di deroga (concesso con decreti ministeriali e regionali) e il silenzio normativo in ordine al soggetto obbligato per il TFR in tale periodo, l'INPS ritiene non imputabile alla Cassa integrazione guadagni l'onere relativo al rimborso richiesto dall'Azienda perché le relative somme sarebbero state gestite dall'Istituto quale mero soggetto erogatore e non quale soggetto gestore;
   da tale ricostruzione, deriverebbe l'obbligo della Tessival Sud di restituire all'INPS la somma di TFR compensata nel periodo di cassa integrazione in deroga. Tuttavia, la cassa in deroga va inquadrata nella previsione normativa del decreto-legge n. 2 del 2009, articolo 18, comma 1, lettera a), che ha attribuito all'INPS la gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, oltre che nelle previsioni di cui alla legge n. 223/91;
   l'INPS inspiegabilmente si definisce mero erogatore delle integrazioni salariali, laddove la normativa innanzi richiamata le affida espressamente la gestione dei fondi stanziati dal Ministero del lavoro, nonché il Fondo di Tesoreria INPS che viene gestito dal medesimo Istituto per conto dello Stato su conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, senza esclusione degli obblighi di cui alla legge n. 223 1991, per quanto riguarda il TFR a carico dell'INPS, che nella fattispecie è stato versato dalla Tessival Sud nel Fondo di tesoreria, compresi i periodi di cassa integrazione guadagni in deroga;
   se l'INPS fosse mero erogatore non sarebbe competente a svolgere i controlli effettuati, non sussistendo espressa delega dei supposti Ministeri competenti, né sussiste specifica norma sul punto; se, di contro, l'INPS è organo di controllo della legittimità delle istanze di rimborso, ciò deriva dal più ampio potere di gestione che gli è riconosciuto da tutta la normativa in materia dalla legge 464/72 in poi e non ultimo dalla legge n. 223 1991 istitutiva della cassa integrazione guadagni straordinaria, che espressamente pone a carico — dell'INPS l'obbligo di corrispondere il TFR maturato in detto periodo a favore dei lavoratori licenziati al termine della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché dalla legge n. 296 2006, articolo 1, comma 756;
   inoltre, ritenere indebita la compensazione effettuata dall'Azienda nel periodo di cassa in deroga nei confronti dell'INPS pone il quesito di chi sarebbe il soggetto obbligato al rimborso nei confronti dell'azienda che, in detto periodo, ha maturato un ingente credito per i versamenti effettuati in assenza di attività lavorativa;
   la risposta trova il suo fondamento nella legge n. 223 1991 e nella giurisprudenza (Cass. n. 15978 dell'8 luglio 2009) che ha dichiarato il carattere non unitario del TFR per rimarcare la possibile, eteronoma e complessa formazione di tale compendio;
   non giova invocare la deroga alla normativa vigente per giustificare il diniego del rimborso poiché è normativa vigente anche la legge n. 223 1991 che pone a carico dell'INPS il pagamento del TFR ai lavoratori licenziati al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria; senza alcuna ulteriore specificazione;
   occorre applicare una interpretazione estensiva della norma che trova attuazione nei rapporti intercorrenti tra azienda ed INPS anche nel periodo di cassa in deroga, stante la ratio legis che è quella di garantire il TFR al lavoratore per l'intera durata del rapporto con il concorso finanziario dell'azienda e dello Stato, tramite l'apporto gestionale dell'INPS;
   da ultimo, va evidenziata la natura dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori nel periodo di cassa in deroga. Se l'integrazione ha carattere retributivo matura anche il diritto alla relativa quota di TFR; se è un mero sostegno al reddito e ha la funzione di ammortizzatore sociale, il TFR non matura per mancanza di causa. Pertanto, se l'INPS non effettua il rimborso, le somme comunque accreditate al Fondo di tesoreria, gestito da INPS, finiscono per configurare un indebito oggettivo;
   la vicenda della Tessival Sud è emblematica di una condotta dell'INPS che reca gravissimo pregiudizio alle aziende nel momento di crisi e determina una situazione insostenibile rispetto alla quale il Ministero interrogato non può disinteressarsi, ma ha la necessità di intervenire per ristabilire corretta e uniforme applicazione delle norme e per riportare equità nella gestione di complesse vicende che rischiano di essere derubricate a mere pratiche burocratiche –:
   se non ritenga di intervenire con proprio provvedimento a chiarire che nei periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga alle aziende in cui non vi sia ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di fruizione spetta il rimborso delle quote di TFR maturate. (5-04556)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04556

   Gli onorevoli Placido e Airaudo – con l'atto parlamentare in esame chiedono al Governo un provvedimento volto a chiarire che alle aziende che non abbiano ripreso l'attività produttiva al termine di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga spetta il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate durante tale periodo;
   al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 prevede la possibilità per le aziende di richiedere all'INPS il rimborso delle quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati nel corso ovvero al termine di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa con intervento della CIGS;
   l'Istituto – con successive circolari – ha chiarito che tale possibilità è preclusa allorquando sia intervenuto un evento che interrompa la continuità cronologica del periodo di sospensione dal lavoro antecedente il licenziamento (es. rioccupazione presso la stessa azienda) e che le quote rimborsabili sono solo quelle maturate nel corso del periodo di CIGS immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, non può essere considerato evento interruttivo la cessazione del trattamento di CIG in deroga, prestazione che invece mantiene lo stato di sospensione dal lavoro e che è finanziata dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, avente natura non contributiva;
   può, pertanto, essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della CIGS anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore a seguito di un ulteriore periodo di CIG in deroga finito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS;
   ciò posto, con riferimento al quesito formulato dagli onorevoli interroganti, occorre precisare che la legge n. 464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorrere reperire la necessaria copertura finanziaria;
   da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8 della legge n. 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

rimborso

impresa in difficolta'