ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04554

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 368 del 22/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04554
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368

   OLIVERIO, CENNI, PALMA, ROMANINI, ZANIN, MONGIELLO, PRINA, CARRA, VENITTELLI, COVA, DAL MORO, ANZALDI e ANTEZZA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   dal 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore anche nel nostro Paese le nuove norme concernenti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori del contenute nel regolamento europeo 1169/2011;
   tale regolamento determina una serie di novità che rischiano di incidere negativamente sulla capacità dei consumatori di individuare l'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
   il citato regolamento, infatti, non richiama ulteriormente tra le indicazioni che debbono figurare obbligatoriamente in etichetta la sede dello stabilimento di produzione, come invece originariamente previsto dall'abrogata direttiva 2000/13/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo 109 del 1992 e successive modificazioni;
   l'indicazione della sede dello stabilimento costituisce uno degli elementi più significativi per garantire una corretta informazione al consumatore sulla qualità e sulla provenienza del prodotto e costituisce una garanzia per tutelare le produzioni nazionali;
   da numerosi anni l'Italia chiede all'Unione europea che sia riconosciuta la tracciabilità della produzione agricola attribuendo grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consenta di indicare l'origine nazionale della produzione agroalimentare. La produzione nazionale alimentare è, infatti, considerata una delle eccellenze del Paese, e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio — quindi degno di segnalazione al consumatore — anche per le produzioni non «a denominazione protetta»;
   l'articolo 39 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie ivi previste, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale;
   sempre in base all'articolo 39 del nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni;
   inoltre, ai sensi dell'articolo 45 del nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano;
   l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 91 del 2014, da un lato, ha previsto una consultazione pubblica tra i consumatori per comprendere in quale misura le informazioni relative all'origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola siano in grado di indirizzare le scelte dei consumatori, e, dall'altro, ha disposto l'adozione dei decreti attuativi in materia di etichettatura, nel rispetto della disciplina europea, entro il 25 dicembre 2014;
   la crescita del sistema «made in Italy» e la tutela delle sue produzioni rappresentano una priorità nell'azione di Governo anche in considerazione dell'imminente evento di Expo 2015 incentrato sui temi del cibo, dell'alimentazione e della crescita sostenibile e pertanto va assolutamente scongiurata ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;
   il Governo ha accolto l'ordine del giorno Anzaldi, n. 9/2679-bis-B/120 in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2015 in cui si impegna ad attivare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità, un tavolo istituzionale di confronto con le parti interessate al fine di verificare la possibilità di modificare il citato regolamento (UE) n. 1169/2011 con l'obiettivo, in riferimento alle etichettature dei prodotti, di tutelare la trasparenza e la qualità nell'interesse dei consumatori e del made in Italy;
   il Ministro dello sviluppo economico sembra, a quanto si apprende dalle notizie stampa, aver proposto al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali l'istituzione di un tavolo di lavoro per un «meditato approfondimento» che porti ad una «equilibrata e unitaria posizione del Governo italiano da esprimere anche a livello europeo» in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti –:
   quale siano le intenzioni del Ministro interrogato in relazione alla vicenda esposta in premessa e se, in quali termini e secondo quale tempistica sia intenzione del Ministro medesimo attivare con la Commissione europea le procedure, previste all'intero del regolamento (UE) n. 1169/2011, necessarie per inserire nuovamente nell'ordinamento nazionale l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione prevedendo, altresì, per la prima volta l'indicazione dell'origine della materia prima agricola;
   se sia stato attivato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il tavolo istituzionale di confronto con le parti interessate come richiesto dal citato ordine del giorno Anzaldi e quali risultati e siano stati acquisiti dal Ministero in relazione alla consultazione pubblica attivata ai sensi dell'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 91 del 2014. (5-04554)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

prodotto agricolo

consumatore