ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04550

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 368 del 22/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2015

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04550
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368

   PRODANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il 31 dicembre 2014 è stato pubblicato, da parte dell'autorità portuale di Trieste (APT), un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di gara preordinata alla cessione di quote del capitale sociale della società Adriafer S.r.l. con socio unico, di proprietà al 100 per cento delle medesima autorità portuale di Trieste;
   nelle premesse del suddetto avviso, l'autorità portuale di Trieste, intende svolgere un'indagine di mercato volta ad appurare se esistano operatori economici interessati ad acquisire in tutto o in parte – in percentuale comunque pari o superiore al 51 per cento – la propria partecipazione nella società Adriafer s.r.l., onde invitare se del caso gli operatori manifestanti interesse a presentare offerta per la cessione della partecipazione medesima;
   la società Adriafer s.r.l. svolge, in forza di atto formale di concessione n. 1834/2004 di durata quindicennale, il servizio di interesse generale di manovra ferroviaria dei carri in arrivo e in partenza da e per lo scalo di consegna/ricevimento del vettore ferroviario, nell'ambito del punto franco nuovo e punto franco vecchio del porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del decreto ministeriale 4 aprile 1996. La medesima realtà è altresì titolare della convenzione n. 1835/2005, di durata quindicennale, per l'utilizzo degli impianti ferroviari e delle licenze n. 762/2013 (di durata quadriennale) e n. 405/2014 (di durata annuale) per l'utilizzo di beni demaniali, ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice della navigazione e articoli 8 e ss. del regolamento di attuazione del predetto codice;
   i punti franchi del porto di Trieste sono assoggettati ad un particolare regime giuridico, disciplinato dagli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, dal Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, dal decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste n. 29/1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959 e, per quanto non in contrasto con le disposizioni sopra citate, dal decreto ministeriale 20 dicembre 1925, n. 1693;
   il superamento del Memorandum di Londra da parte del Trattato di Osimo del 1975 in merito ai rapporti tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, non ha modificato quanto in precedenza stabilito dal Memorandum stesso in relazione al porto franco di Trieste, mantenendo impregiudicati i precisi impegni dello Stato italiano;
   lo stesso sito internet dell'autorità portuale di Trieste specifica «Negli articoli 1-20 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace sono contenuti i principi fondamentali della disciplina del Porto Franco, i parametri generali di riferimento per lo Stato italiano, competente a darvi attuazione con propri atti»;
   istituendo le autorità portuali ed individuandone le relative competenze, la legge n. 84 del 1994, all'articolo 6, comma 12, cita testualmente: «È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi»;
   a oltre 20 anni dall'entrata in vigore dalla suddetta legge, le norme speciali per il porto di Trieste all'interno della legislazione portuale attendono ancora la propria attuazione;
   la prospettata procedura di vendita della società Adriafer s.r.l. potrebbe ad avviso dell'interrogante porsi in contrasto con l'articolo 9, comma 2, dell'Allegato VIII al Trattato di Pace («Il Direttore del Porto Libero fissa tutti i prezzi per l'uso delle strutture e dei servizi del Porto») e dell'articolo 10 («Nel fissare e riscuotere, nel porto libero, le tasse portuali e altri oneri di cui l'articolo 9, così come nella fornitura dei servizi e delle strutture del Porto Libero, [...]»);
   appare ravvisabile come riguardo alla figura del direttore del porto libero – citato nell'Allegato VIII al Trattato di Pace – si debba far riferimento all'autorità portuale in qualità di soggetto giuridico subentrato all'ente autonomo del porto di Trieste che a sua volta sostituì l'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste proprio al fine di provvedere alla gestione, fra l'altro, dei punti franchi del porto di Trieste;
   la privatizzazione di un servizio strategico fondamentale quale è quello della movimentazione ferroviaria all'interno del porto di Trieste non risulta all'interrogante opportuna, né giustificabile da motivazioni economiche, in confronto con l'importanza delle funzioni svolte attualmente dalla società Adriafer s.r.l. –:
   se i Ministri interrogati siano al corrente della procedura di vendita promossa dall'autorità portuale di Trieste in relazione alla società Adriafer s.r.l;
   come si valuti la procedura di vendita in relazione all'impegno assunto dal Governo italiano in merito all'amministrazione del porto franco di Trieste con gli accordi internazionali sottoscritti.
(5-04550)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04550

  Con riferimento alle perplessità espresse in ordine alla cessione delle quote del capitale sociale della Società Adriafer, interamente partecipata dall'Autorità portuale di Trieste, nonché in merito sia alla opportunità di una parziale privatizzazione della predetta società, stante la strategicità delle funzioni da essa svolte, sia al rispetto degli accordi internazionali vigenti nei porti franchi, evidenzio quanto segue.
  La Società Adriafer s.r.l. gestisce in esclusiva la manovra ferroviaria cosiddetta secondaria all'interno dell'intero comprensorio portuale di Trieste, attraverso una organizzazione sinergica con i vettori ferroviari e con la totalità dei terminal operator.
  La procedura di dismissione avviata dall'Autorità portuale di Trieste per la cessione delle quote di maggioranza (in misura pari o superiore al 51 per cento) del capitale sociale di Adriafer, già giudicata legittima dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 576 del 2012, segue il dettato dell'articolo 23, comma 5, della legge 84/1994 – in base al quale le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della medesima legge, possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria – nonché le indicazioni della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti. Infatti, con deliberazione n. 119 del 2013 detta Sezione ha stigmatizzato il mantenimento della totalità della partecipazione azionaria in società che gestiscono servizi di interesse generale come una delle principali criticità nella gestione degli esercizi 2011-2012 da parte dell'Ente.
  In merito, infine, a una possibile incompatibilità della cessione in argomento con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 10 dell'allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947, occorre far presente che la cessione delle quote non implica la rinuncia ai poteri di controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, in merito alle quali la medesima Autorità resta competente ex articolo 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 84 del 1994.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca

fissazione dei prezzi

organizzazione amministrativa