ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04543

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 21/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2015

SOLLECITO IL 29/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04543
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

   BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Aifa ha reintrodotto l'Avastin, farmaco utilizzato per la degenerazione maculare senile tra quelli a carico dal servizio sanitario nazionale, ma nello stesso tempo ha introdotto, in modo del tutto ingiustificato, una discriminazione tra pubblico e privato;
   il caso che ha coinvolto la Roche e la Novartis è stato al centro di uno scandalo che ha colpito non solo i pazienti affetti da maculopatia senile, ma anche la pubblica opinione, incredula davanti al fatto che si potesse speculare sulla salute e sulla malattia dei pazienti. Entrambe le aziende infatti sono state sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un presunto cartello, con cui avrebbero favorito l'utilizzo del medicinale Lucentis per la cura della maculopatia, che è un farmaco molto più caro dell'Avastin;
   il presidente della Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, è intervenuto, sulla decisione dell'Aifa perché la somministrazione dell'Avastin per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuali dalle regioni;
   la limitazione dell'uso del farmaco, che in questo modo potrebbe essere somministrato solo negli ospedali pubblici, obbligherebbe le strutture ospedaliere private a ricorrere all'uso del farmaco Lucentis che ha un prezzo estremamente più elevato; e la discriminazione tra le strutture private, comprese quelle convenzionate, e quelle pubbliche non potrebbe che scaricarsi sul paziente, il quale non potrebbe esercitare il suo diritto di libera scelta né nei confronti della struttura a cui rivolgersi, né nei confronti della cura per la sua patologia;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha messo in evidenza inoltre che la decisione presa dall'AIFA non risulta motivata da giustificazioni tecniche o sanitarie, anche alla luce del parere espresso, dal Consiglio superiore di sanità che ha raccomandato l'uso del farmaco Avastin in centri di alta specializzazione, senza dare altre indicazioni sulla loro natura pubblica o privata;
   in assenza di motivazioni adeguate l'Autorità garante della concorrenza auspica che venga modificata la decisione dell'AIFA, eliminando il profilo discriminatorio tra soggetti pubblici e privati, per garantire la neutralità concorrenziale nei confronti delle strutture autorizzate all'utilizzo e alla somministrazione dell'Avastin per uso intravitreale –:
   come intenda, alla luce dei fatti esposti in premessa, garantire non solo i principi di corretta concorrenza tra strutture pubbliche e private, ma anche e soprattutto il diritto del malato a scegliere dove e come farsi curare. (5-04543)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

prodotto farmaceutico

malattia