ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04525
presentato da
BOCCADUTRI Sergio
testo di
Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

   BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la disciplina Iva nel caso di cessioni di beni verso consumatori finali residenti in altri Stati membri è disciplinata da l'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993; la suddetta norma attua la direttiva 2006/112/Ce; entrambe le norme escludono, tra i beni non imponibili ai fini Iva, quelli soggetti ad accise;
   per tale motivo, le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti di privati con trasporto in altro Stato membro da parte dell'acquirente sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 32 della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale il luogo di tassazione è quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto;
   l'Agenzia delle entrate italiana, tuttavia, con consulenza giuridica n. 954- 72/2012 (del 15 febbraio 2012, prot. n. 20462/2012) ha interpretato la norma nel senso che «norma, infatti, prevede l'imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione che il trasporto venga effettuato dal fornitore o per suo conto, in perfetta aderenza alla normativa comunitaria. La locuzione presente nel primo periodo della norma di beni diversi da quelli soggetti ad accisa va peraltro interpretata nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro che costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine ovvero in quello di destinazione. In conclusione, alla luce di una corretta lettura dell'articolo 41, comma 1, lettera b), per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel Paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto. Al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente, torna di applicazione il criterio generale di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine»;
   la suddetta interpretazione, applicata al mercato dei vini e delle bevande alcoliche, non presenta particolari complicazioni nel caso in cui il cittadino comunitario non italiano provveda direttamente al trasporto; essa invece diventa particolarmente complicata (applicazione dell'IVA nel paese di destinazione) se al trasporto provvede il produttore italiano;
   nelle vendite online, è fenomeno comune che il produttore venda il prodotto al consumatore finale indicando il prezzo al lordo dell'Iva e includendo già le spese di trasporto;
   tale interpretazione aggrava l'attività di vendita diretta ai privati intracomunitari da parte dei piccoli produttori di vini bevande alcoliche italiane, comprimendo in modo irreparabile la capacità di collocare sul mercato i propri prodotti –:
   se il Ministero interrogato, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, intenda chiarire l'interpretazione della suddetta norma affinché si semplifichi la vendita diretta ai privati intracomunitari per i produttori di vini, e di bevande alcoliche italiane, anche quando il trasporto è effettuato dai medesimi. (5-04525)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comune dei trasporti

produzione nazionale

viticoltura