ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04518

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 20/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/01/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04518
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo presentato
Martedì 20 gennaio 2015
modificato
Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

   OLIVERIO, CENNI, ROMANINI, MONGIELLO, VENITTELLI, COVA, ANTEZZA, ANZALDI, PRINA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
il sistema agroalimentare garantisce da anni al nostro Paese un costante incremento dell’export (nel 2013 l'incremento è stato dell'8 per cento, raggiungendo l'importo di 34 miliardi di euro) e tale crescita testimonia il peso economico cruciale dell'agroalimentare in Italia e il valore del marchio made in Italy;
la produzione di conserva di pomodoro dà lavoro a 20 mila persone nelle 173 aziende conserviere italiane, con vendite per un valore di 2 miliardi di euro. Sono 8 mila le aziende agricole che coltivano pomodori per la trasformazione industriale su una superficie complessiva di 85 mila ettari; la famiglia media italiana acquista ogni anno in media 31 chili di pelati, passate, polpa;
tale patrimonio è minacciato dalle massicce importazioni di concentrato cinese, in continua crescita: secondo un dossier redatto da Coldiretti, dalle coop agricole dell'Unci e dalle industrie conserviere aderenti dalla Cina sbarcano fusti da 200 chili con concentrato di pomodoro. Ogni giorno si calcola che arrivino nei porti italiani in media un migliaio di fusti; le massicce importazioni squilibrano il mercato e pregiudicano il futuro del made in Italy alimentare;
produttori privi di scrupoli acquistano il semilavorato, lo mescolano con succo di pomodori coltivati nella pianura padana e lo rivendono all'estero, soprattutto in Germania, come salsa italiana;
in merito all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, l'impostazione ancora prevalente in sede europea tende a ritenere incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni di provenienza (Igp);
per i restanti prodotti alimentari è stato sinora fissato il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione dell'indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tale principio è stato confermato anche con il nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, che, in sostituzione della precedente direttiva 2000/13/CE, ha esteso a talune carni l'obbligo di indicarne l'origine (articolo 26, paragrafo 2);
il legislatore nazionale ha tradizionalmente attribuito, invece, grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consentisse di indicare l'origine nazionale della produzione agroalimentare. La produzione nazionale alimentare è considerata una delle eccellenze del Paese, e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio – quindi degno di segnalazione al consumatore – anche per le produzioni non «a denominazione protetta»;
nella passata Legislatura, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, in sede legislativa, ha approvato all'unanimità la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Il testo della legge è incentrato sull'esigenza di promuovere il sistema produttivo nazionale, nel quale la qualità dei prodotti è frutto del legame con i territori di origine, e sulla pari necessità di trasmettere al consumatore le informazioni sull'origine territoriale del prodotto, alla base di dette qualità. Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è infatti alla base delle norme (articoli 14 e 5) che dispongono l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza:
per i prodotti alimentari non trasformati, il luogo di origine o di provenienza è il Paese di produzione dei prodotti;
per i prodotti trasformati la provenienza è da intendersi come il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione;
per sbloccare l'adozione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura è intervenuto l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 91 del 2014 che da un lato ha previsto una consultazione pubblica tra i consumatori per comprendere in quale misura le informazioni relative all'origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola siano in grado di indirizzare le scelte dei consumatori, e dall'altro ha disposto che i decreti attuativi dovessero essere adottati entro il 25 dicembre 2014 e che tali decreti dovessero conformarsi alla nuova disciplina europea, nel frattempo intervenuta, data dal regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014;
l'articolo 39 del regolamento prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale;
sempre in base all'articolo 39 del nuovo Regolamento (UE) 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni;
inoltre, ai sensi dell'articolo 45 del nuovo regolamento (UE) 1169/2011, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano;
le nuove tecnologie consentono ormai di stabilire da quale territorio provenga un prodotto alimentare, nella fattispecie il pomodoro, tanto che una nota azienda italiana, per difendere la propria produzione dalla concorrenza sleale di prodotti spacciati per italiani, ma la cui origine è cinese, ha finanziato un importante studio per utilizzare lo spettrometro di massa a tali fini;
l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la cosiddetta «nuova Sabatini», ha introdotto finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, prevedendo anche il finanziamento degli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali –:
quali siano i motivi della mancata adozione, dei decreti attuativi della legge n. 4 del 2011 che, in base all'articolo 3, commi 7-9 del decreto-legge n. 91 del 2014, avrebbero dovuto essere emanati entro il 25 dicembre 2014, disponendo l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza;
se ritenga – ai sensi degli articoli 39 e 45 del regolamento (UE) 1169/2011 – di adottare disposizioni che prevedano ulteriori indicazioni obbligatorie sul Paese d'origine o sul luogo di provenienza del concentrato di pomodoro e di eventuali altri prodotti, alimenti o ingredienti non compresi tra quelli previsti dall'articolo 26 del regolamento (UE) 1169/2011;
quali iniziative intenda adottare al fine di promuovere la diffusione, nelle imprese italiane del settore, di strumenti tecnologici innovativi adeguati alla tutela delle produzioni agricole nazionali. (5-04518)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto alimentare

restrizione alla concorrenza

consumatore