ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04507

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 20/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 20/01/2015
Stato iter:
03/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/03/2015
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 03/03/2015
Resoconto CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/01/2015

DISCUSSIONE IL 03/03/2015

SVOLTO IL 03/03/2015

CONCLUSO IL 03/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04507
presentato da
CAON Roberto
testo di
Martedì 20 gennaio 2015, seduta n. 366

   CAON. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 detta norme relative alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
   l'allegato III del suddetto regolamento (CE) n. 1967/2006 riporta un elenco di organismi marini con relativa taglia minima per i quali è proibita la pesca, il trasporto e il commercio al di sotto delle dimensioni stabilite. In particolare si stabilisce il divieto per le vongole (Venerupis spp e Venus spp) aventi misura inferiore a 25 millimetri;
   il settore della pesca nel nostro Paese sta attraversando una grave crisi determinata anche dalla concorrenza sleale di competitori extra europei che non sono sottoposti ai medesimi vincoli europei. I limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1967/2006 rischiano di danneggiare seriamente i pescatori di vongole italiani, oltre ad esporli al rischio di sanzioni in caso di inadempienza –:
   se risulti quali siano stati i criteri, stabiliti in sede europea, alla base della scelta di fissare una misura minima per le vongole (Venerupis spp e Venus spp) pari a 25 millimetri;
   quali iniziative intenda adottare, nelle competenti sedi europee, a salvaguardia dei pescatori italiani, poiché essi si trovano inevitabilmente a perdere competitività rispetto ai loro omologhi di Paesi terzi, non soggetti ai medesimi vincoli e in grado di esportare i propri prodotti anche sul mercato italiano ed europeo. (5-04507)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-04507

  Come correttamente esposto dall'interrogante, la taglia minima per la pesca delle vongole, pari a 25 millimetri, è stabilita dal Regolamento (CE) n. 1967 del 2006.
  Faccio presente che già nel 2010, dando seguito alla richiesta formulata all'unanimità dai consorzi di gestione molluschi bivalvi, il Ministero ha proposto alla Commissione europea di introdurre una certa tolleranza alla suddetta taglia minima; tale richiesta è stata purtroppo respinta sulla base di un'asserita carenza di dati sullo stato biologico della risorsa.
  Da tenere presente che la documentazione che è stata trasmessa a seguito del rigetto della nostra proposta, è stata esaminata dal Comitato tecnico-scientifico (STECF) della Commissione europea nel corso della riunione plenaria nel mese di aprile 2010.
  Preciso che sulla base del parere di tale comitato, la Direzione generale degli affari marittimi e della pesca della Commissione europea ha inviato una nota con la quale sosteneva che la regolamentazione vigente in materia di taglia minima delle vongole (cioè l'allegato III del Regolamento n. 1967 del 2006) «fosse pienamente rispondente all'esigenza di garantire una pesca sostenibile», suggerendoci, quindi, per la cattura della risorsa vongole, l'utilizzo di un vaglio da 23 millimetri su cui ammettere una tolleranza nelle dimensioni contenuta tra l'1 e il 5 per cento.
  Tali argomentazioni sono state oggetto di un'accurata analisi critica da parte degli Uffici del Ministero che si sono riservati di sottoporre nuovamente la questione ai competenti organi europei, attraverso la richiesta di apposite deroghe per le draghe idrauliche nell'ambito dei piani di gestione in corso.
  Conseguentemente, richiamando le conclusioni del predetto Comitato tecnico scientifico, il Ministero ha chiesto ai competenti Uffici europei di poter rispettare la prevista dimensione minima, con la percentuale di tolleranza, utilizzando però il sistema del «numero per chilogrammo» piuttosto che il sistema del vaglio con fori da 23 millimetri, come d'altra parte già previsto dalla normativa nazionale a decorrere dal 1968.
  In particolare, è stato ribadito che il suddetto sistema del «numero per chilogrammo», avrebbe in ogni caso consentito di rispettare, per quanto possibile, la dimensione minima richiesta.
  Con tale sistema, infatti, se nel pescato vi fossero stati esemplari di taglia inferiore, questi sarebbero stati compensati dalla presenza di altri di taglia maggiore, in modo tale da rientrare comunque nel margine di tolleranza consentito.
  In tale contesto, è stato altresì evidenziato che le conclusioni del Comitato scientifico in esame non tenevano conto né del fatto che per le specie massive (alici e sardine) era già possibile sostituire il numero per chilogrammo alla misura minima, né tantomeno che l'imposizione del vaglio con fori di 23 millimetri, avrebbe comportato conseguenze negative in termini di area dragata, tempi di pesca e modificazioni ambientali.
  Abbiamo inoltre rilevato che, il controllo meccanizzato non può dare una sicurezza assoluta circa l'assenza di esemplari sotto taglia, con il rischio, per gli operatori, di essere sanzionati senza colpa.
  Ciò premesso, ribadisco che a tutela e garanzia del relativo comparto nazionale, abbiamo ampiamente sostenuto, e continueremo a farlo, le suddette argomentazioni in tutte le competenti sedi europee confidando in una diversa e positiva valutazione della questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pesca marittima

industria della pesca

gestione delle risorse