ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04466

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/01/2015
Stato iter:
15/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/01/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/01/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/01/2015

SVOLTO IL 15/01/2015

CONCLUSO IL 15/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04466
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto si apprende da organi di stampa, nel marzo 2009 la società Chil srl ottiene dal Credito cooperativo di Pontassieve un mutuo chirografario senza garanzie accessorie dell'importo di euro 496.717,65; tale finanziamento senza garanzie si deve supporre condizionato all'assistenza di Fidi Toscana, che arriva nel giugno 2009, con copertura dell'80 per cento del rischio; in assenza di tale condizione, non sarebbe, infatti, possibile comprendere per quale ragione un confidi dovrebbe intervenire su un mutuo già assegnato e perfezionato;
   si ricorda peraltro che Fidi Toscana è una società partecipata da provincia e comune di Firenze e che l'unico dirigente, seppur in aspettativa, della società Chil srl ricopriva nel periodo considerato la carica di presidente della provincia di Firenze e, senza soluzione di continuità, era in procinto di ricoprire quella di sindaco di Firenze;
   anche nel caso dei dirigenti, l'aspettativa non è ritenuta nella prassi condizione sufficiente a determinare l'interruzione di un rapporto di interesse, che nel caso in oggetto sarebbe rafforzato dalla presenza negli organi amministrativi apicali della società di parenti di primo grado dello stesso;
   la società pubblica Fidi Toscana ad avviso dell'interrogante è intervenuta, dunque, a supporto di un'operazione da chiari ed elevati profili di rischio, visti i bilanci di Chil srl, garantendo il massimo della copertura, cioè un inusuale 80 per cento, su un'operazione di importo elevato e priva di garanzie reali e accessorie, in condizione potenziale di conflitto di interessi, senza nemmeno verificare l'esistenza di clausole che prevedano il rimborso anticipato del mutuo in caso di mutamenti significativi degli assetti societari;
   questi ultimi si sono peraltro già verificati allorquando la società, preventivamente svuotata e gli attivi a favore della consociata «di fatto». Eventi 6, viene ceduta a fine 2010, per poi essere dichiarata fallita nel febbraio 2013, e le rate del suddetto finanziamento cessano di essere pagate a partire da giugno 2011; inoltre, a seguito di tale cessione a società Chil Srl ha cambiato residenza, perdendo in tal modo i requisiti necessari per avere rapporti con Fidi Toscana, che da statuto deve operare solo con aziende localizzate nella propria regione, senza che tale cambiamento sia fatto valere da Fidi Toscana in opposizione alla richiesta di rispondere dell'avvenuta perdita;
   sull'operazione in questione ed a favore di Fidi Toscana opera il Fondo centrale di garanzia, necessariamente in condizione di contro garanzia, data l'ubicazione di Chil Srl che rende impossibili altre forme di intervento, presumibilmente a prima richiesta, smista la tempistica del rimborso, per un importo pari all'80 per cento della garanzia erogata dal Confidi; già solo questo fatto richiederebbe un chiarimento circa le effettive cifre, visto che la stampa riporta in oggetto una garanzia escussa a Fidi Toscana per 263.114,70, coperta dal Fondo centrale di garanzia per 236.803,23, pari all'80 per cento;
   le suddette contro garanzie offerte dal Fondo centrale di garanzia hanno una clausola di inefficacia stabilita ai punti G1 delle disposizioni, laddove essa venga concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità al Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto vanificare con la dovuta diligenza professionale, ovvero laddove il soggetto richiedente non avesse comunicato al gestore variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della garanzia;
   a parere dell'interrogante la suddetta carenza di diligenza è certamente venuta a verificarsi nel momento in cui non si è provveduto ad alcuna revoca in presenza di eventi potenzialmente compromissori sul piano della solidità patrimoniale, e di un trasferimento di residenza che in se stesso avrebbe dovuto essere causa automatica di revoca; occorrerebbe chiarire se Fidi Toscana abbia provveduto ad informare diffusamente e tempestivamente di tutto ciò il gestore –:
   alla luce di quanto esposto sulla base di quali procedure il Fondo centrale di garanzia, dato il delicato ruolo che esso ricopre a tutela dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, provveda a versare le controgaranzie richieste, in particolare, se non esista l'obbligo di istruttoria finalizzato a ricostruire la validità di tali richieste sul piano formale e sostanziale e se non ritenga, alla luce delle novità emerse e per quanto di competenza di riconsiderare le disposizioni attuate nel caso in oggetto, rivalendosi su Fidi Toscana, avviando a tale scopo una ricognizione sulle procedure, per evitare il ripetersi di situazioni similari, a tutela del buon utilizzo delle risorse pubbliche. (5-04466)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 gennaio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04466

  Con riferimento all'interrogazione immediata in Commissione dell'onorevole Paglia si fa presente quanto segue.
  Il Fondo Centrale di garanzia, ex articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, rientra nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico ed è gestito tramite un Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale.
  Esso rappresenta il principale strumento per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in Italia, sostenendone, in funzione anticiclica, le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e contrastando il fenomeno della contrazione del credito.
  Le richieste di ammissione al Fondo sono presentate da banche (garanzia diretta) e da Confidi o altri fondi di garanzia (controgaranzia), cui le imprese devono rivolgersi per ottenere la garanzia.
  Il Fondo opera in base a procedure e criteri, uniformi, trasparenti e non discriminatori, definiti, in base alla legge, con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'operatività del Fondo ha fatto registrare una crescita significativa con l'attribuzione nel 2009 della garanzia dello Stato di ultima istanza, passando dalle 14.000 domande accolte nel 2008 alle 77.000 del 2013 e alle 86.000 nel 2014.
  I finanziamenti in essere a valere sul Fondo centrale di garanzia al 31 dicembre 2014 ammontavano a 22 miliardi di euro per un importo garantito in essere pari a 13,8 miliardi di euro.
  In particolare, per la regione Toscana, come previsto dalla deliberazione del 28 novembre 2002 della Conferenza Unificata, l'intervento del Fondo è limitato alle operazioni di controgaranzia su garanzie concesse da fondi regionali e confidi.
  Sulla specifica operazione di controgaranzia oggetto dell'interrogazione, il Gestore del Fondo ha comunicato quanto segue.
  L'operazione di finanziamento della BCC di Pontassieve (importo di euro 437.000, durata di 7 anni, destinato al consolidamento di passività a breve termine) a favore della Chil Post S.r.l., PMI a prevalente partecipazione femminile operante nel settore «Studi di Mercato e Sondaggi di Opinione» (Cod. ISTAT 74.13.0), è stata ammessa alla garanzia del Fondo Centrale in data 23 luglio 2009, su domanda presentata in data 22 giugno 2009 da Fidi Toscana S.p.A. (garante di primo livello, autorizzato, sulla base delle procedure del Fondo, a valutare autonomamente il merito di credito dell'impresa garantita).
  Per il predetto finanziamento, Fidi Toscana, in data 15 giugno 2009, ha rilasciato la propria garanzia con copertura massima pari all'80 per cento, richiedendo la controgaranzia del Fondo centrale, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito, conformemente alla disciplina del Fondo. Il finanziamento è stato erogato dalla BCC di Pontassieve in data 12 agosto 2009.
  In data 7 agosto 2013 a seguito di vicende coinvolgenti l'impresa, Fidi Toscana, in qualità di garante di primo livello, ha effettuato in favore della predetta BCC di Pontassieve il versamento dell'importo di euro 263.114,70, relativo all'insolvenza del predetto contratto di finanziamento di euro 328.893,40. In data 24 ottobre 2013 Fidi Toscana ha conseguentemente richiesto l'attivazione della Garanzia prestata dal Fondo centrale.
  In data 18 giugno 2014, all'esito della positiva verifica istruttoria condotta dal Gestore, il Fondo ha deliberato la liquidazione della perdita a favore di Fidi Toscana S.p.A. per un ammontare pari al 90 per cento di quanto da questa già versato ed è stato, pertanto, liquidato, in data 25 luglio 2014, l'importo di euro 236.803,23.
  La verifica del Gestore attiene:
   1) all'ammissibilità, in termini di requisiti soggettivi e oggettivi, della richiesta di ammissione e di attivazione della controgaranzia prestata dal Fondo;
   2) all'appartenenza dell'impresa, – alla data di presentazione della richiesta di ammissione – alla prima fascia di valutazione (così come dichiarato dal Fidi Toscana, in quanto soggetto autorizzato a certificare il merito di credito delle imprese che beneficiano della garanzia);
   3) all'assenza di motivi ostativi/cause di inefficacia all'accoglimento della predetta richiesta di attivazione.

  In base alle Disposizioni Operative del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni intervenute nel corso dell'operazione, (trasferimento di quote societarie, cambio management, spostamento sede legale), successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione non rilevano ai fini dell'efficacia della garanzia prestata dal Fondo nei confronti del garante di primo livello.
  Pertanto, le verifiche effettuate dal Gestore del Fondo sull'operazione in questione non hanno evidenziano anomalie rispetto alle ordinarie modalità di intervento del Fondo, fissate dalla legge e dai provvedimenti ministeriali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

bilancio di societa'

credito industriale