ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 14/01/2015
Stato iter:
15/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/01/2015
Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2015
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 15/01/2015
Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/01/2015

SVOLTO IL 15/01/2015

CONCLUSO IL 15/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04459
presentato da
COVA Paolo
testo di
Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362

   COVA e OLIVERIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   alcune aziende agricole hanno presentato ricorso presso il tribunale di Cassano D'Adda con la causa n. 15093/2003 che è giunta a sentenza definitiva da parte del giudice unico dottoressa Anna Landriani in data 12 dicembre 2008. Tale sentenza inibisce alla AGEA di richiedere ai ricorrenti e/o all'acquirente il versamento a titolo di prelievo supplementare per le annate in causa;
   inoltre, la stessa sentenza afferma: «... Il Tribunale definitivamente pronunciando, l'integralmente conferma della ordinanza del Dottor Manfredini del 19 dicembre 2003: accerta il diritto delle aziende agricole ricorrenti di essere integralmente pagate per le consegne effettuate nel corso dell'annate 1995/1996 alla presente 2002/2003 senza trattenute»;
   AGEA ha provveduto a far riscuotere le fidejussioni bancarie per queste annate ad alcune aziende agricole ricorrenti e in questi giorni sono state inviate le richieste di pagamento dei «debiti esigibili» riferiti alle annate oggetto di tale sentenza –:
   se AGEA abbia agito nel rispetto della sentenza citata e per quali motivi si sia apprestata a mandare le richieste di pagamento per un prelievo non più dovuto a seguito della sentenza e a riscuotere le fideiussioni bancarie. (5-04459)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 gennaio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-04459

  Con riferimento all'interrogazione posta dall'Onorevole Cova, relativa alla sentenza n. 5 del 2009, emessa dal tribunale di Cassano D'Adda sul ricorso presentato da alcune aziende agricole, dalle informazioni in mio possesso, posso riferire che AGEA, nell'anno 2013, ha provveduto ad annullare nelle proprie banche dati i prelievi supplementari di latte imputati e notificati ai soggetti ricorrenti per le campagne lattiere oggetto del citato contenzioso; ovviamente tale decisione è riferita ai produttori ricorrenti e conferenti al primo acquirente «La Lombarda», unico acquirente coinvolto nel ricorso.
  Preciso, inoltre, che contestualmente, si è provveduto ad aggiornare il registro dei debitori di cui alla legge n. 33 del 2009, eliminando dal totale dei debiti ascritti al produttore, in materia di prelievo supplementare latte, quelli relativi alle campagne lattiere oggetto del ricorso.
  Con nota n. 411 del 2013, AGEA inoltre ha sollecitato le regioni e provincie autonome all'espletamento delle attività di recupero del prelievo non versato all'erario ma dichiarato accantonato o garantito dai primi acquirenti latte.
  A tale riguardo risulta che per la questione in esame l'Agenzia non ha richiesto, per il tramite della regione interessata, l'escussione di alcuna fidejussione bancaria, stipulata tra conferente e primo acquirente «La Lombarda», emessa nel tempo a garanzia delle consegne latte effettuate per le campagne lattiere di interesse del ricorso.
  Alla data della procedura di riscossione del prelievo trattenuto presso gli acquirenti, «La Lombarda», era in fallimento ed aveva già cessato le attività con atto di revoca della regione Lombardia emesso in data 5 giugno 2007, con effetto dal 30 aprile 2008.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica delle strutture agricole

settore agricolo

debito